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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29870/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per essere la pena residua superiore ai quattro anni di reclusione richiesti per poter valutare nel merito detta istanza.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Aiello, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 47 e 73 Ord. pen. e in particolare rilevando che, poiché il provvedimento di cumulo è sopravvenuto rispetto alla domanda di affidamento, il cumulo andava sciolto.

E insistendo, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Quanto al primo profilo, invero, il ricorrente invoca lo scioglimento del cumulo non spiegando come ciò potrebbe rilevare rispetto, comunque, ad una pena complessiva da espiare superiore ai quattro anni (ostativa, quindi, alla concessione della misura alternativa richiesta).

Quanto al secondo profilo, il cumulo non può essere sciolto nel caso in cui il provvedimento che lo dispone è sopravvenuto rispetto alla domanda di misura alternativa, in quanto vige il principio dell'unitarietà dell'esecuzione della pena ex art. 73 cod. pen.

Riprova ne è la previsione dell'art. 51 -ter per il caso in cui il nuovo provvedimento esecutivo sopravvenga nel corso della misura alternativa: il Magistrato di sorveglianza dispone la prosecuzione della misura alternativa "se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui all'art. 47, comma 1 [...] in caso contrario, ne dispone la cessazione".

Quindi, se il Tribunale di sorveglianza avesse concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto disporne la cessazione.

2. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per essere la pena residua superiore ai quattro anni di reclusione richiesti per poter valutare nel merito detta istanza. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Aiello, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 47 e 73 Ord. pen. e in particolare rilevando che, poiché il provvedimento di cumulo è sopravvenuto rispetto alla domanda di affidamento, il cumulo andava sciolto. E insistendo, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Quanto al primo profilo, invero, il ricorrente invoca lo scioglimento del cumulo non spiegando come ciò potrebbe rilevare rispetto, comunque, ad una pena complessiva da espiare superiore ai quattro anni (ostativa, quindi, alla concessione della misura alternativa richiesta). Quanto al secondo profilo, il cumulo non può essere sciolto nel caso in cui il provvedimento che lo dispone è sopravvenuto rispetto alla domanda di misura alternativa, in quanto vige il principio dell'unitarietà dell'esecuzione della pena ex art. 73 cod. pen. Riprova ne è la previsione dell'art. 51 -ter per il caso in cui il nuovo provvedimento esecutivo sopravvenga nel corso della misura alternativa: il Magistrato di sorveglianza dispone la prosecuzione della misura alternativa "se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui all'art. 47, comma 1 [...] in caso contrario, ne dispone la cessazione". Quindi, se il Tribunale di sorveglianza avesse concesso l'affidamento in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto disporne la cessazione. 2. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24
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