CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: 1. dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 626 e 612 cod. pen. (capi A e B) commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], persone offese costituite parti civili. 2. Avverso la sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultima quale erede legittima di [OSCURATO:PERSONA]) con separati atti, identici nel contenuto, a firma del comune difensore. I ricorrenti sviluppano sei motivi. 2.1. Con il primo e il secondo eccepiscono la tardività dell'atto di appello proposto dall'imputato, che andava presentato nel termine di 30 giorni (non in quello di 45 giorni erroneamente ritenuto dal Tribunale); atto che non poteva essere depositato né presso il Tribunale di Ravenna, né da un delegato, come invece era avvenuto. 2.2. Con il terzo motivo deducono l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. 2.3. Con il quarto denunciano la nullità della sentenza per difetto di motivazione rafforzata. 2.4. Con il quinto e il sesto lamentano la violazione dell'art. 603, comma 3 e comma 3-bis, nonché dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale non avrebbe proceduto alla riassunzione delle prove prima di "ribaltare" l'esito decisorio. Inoltre avrebbe sottoposto le dichiarazioni delle persone offese alla verifica di riscontri esterni, non necessari secondo l'insegnamento della Corte di cassazione. 2.5. Ieri, alle ore 19:03, il difensore dei ricorrenti ha trasmesso conclusioni scritte e nota spese. 3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità. 2. I primi due motivi sono infondati. 2.1. Va premesso che nella risoluzione delle questioni processuali la Corte di cassazione è giudice del fatto e che, in tale ambito, rileva solo la correttezza del risultato raggiunto, indipendentemente dal percorso argomentativo seguito. 2.2. Nella specie l'atto di appello è stato presentato tempestivamente. Invero: - la sentenza del giudice di pace di Taranto è stata pronunciata il 26 gennaio 2018; - il termine ex lege per il deposito della motivazione è pari a quindici giorni;- la motivazione è stata tardivamente depositata il 24 febbraio 2018; - il termine per impugnare, pari a trenta giorni, decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione dell'avviso di deposito ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; nella specie la notificazione dell'avviso all'imputato è stata effettuata il 23 marzo 2018; - l'atto di appello è stato tempestivamente depositato il 21 aprile 2018 presso la cancelleria del Tribunale di Ravenna, come consentito dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (l'appello è stato presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ravenna tramite una sua delegata, la dottoressa M. Guarino). Nelle impugnazioni ordinarie, ai fini della tempestività della presentazione, non rileva il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l'impugnante ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen. e il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (tra le altre Sez. 1, n. 45324 del 10/09/2019, Sili, Rv. 277150 - 01). Diverso è il principio elaborato in tema di impugnazioni cautelari (cfr. Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167), che però non viene in rilievo nel caso di specie. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Nella fattispecie, l'atto di appello ha devoluto questioni specifiche in diretta critica con l'impianto motivazionale della pronuncia di condanna: - il primo motivo di appello ha riguardato la richiesta di rinnovazione dibattimentale per l'assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], persona estranea alle parti e presente ai fatti di cui al capo 2); la richiesta viene ampiamente illustrata alla pagina 2; - il secondo motivo attiene alla mancata assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli e svolge una argomentata critica alle ragioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità (pagg. 3-8); - il terzo motivo (pagg. 8-9) invoca la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., spiegandone i presupposti concreti (pagg. 8-9); il motivo sarebbe stato manifestamente infondato (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271588), tuttavia il sindacato del giudice di appello - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - non si sarebbe potuto estendere alla valutazione della manifesta infondatezza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); - il quarto e il quinto motivo concernono l'attenuante della provocazione e la misura della pena. 4. Il quinto motivo proposto dai ricorrenti è inammissibile per genericità, poiché si limita a dedurre l'assenza di motivazione rafforzata, senza sviluppare alcun concreto rilievo. Peraltro la sentenza di appello è dotata di un corredo argomentativo amplissimo che dà conto delle ragioni che hanno condotto il giudice di secondo grado a riformare la sentenza di condanna in senso assolutorio. 5. Il quinto e il sesto motivo sono manifestamente infondati. Circa l'applicabilità dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (norma richiamata in passato prima della novella del 2017 che ha introdotto l'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.), le Sezioni Unite hanno chiarito che: «Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01). Attualmente l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. impone l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione soltanto nel caso di appello avverso sentenza di proscioglimento e non nell'ipotesi di appello avversa sentenza di condanna. Infine la dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non rientra nella previsione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché detta norma non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; né può esser invocato il malgoverno della regola di valutazione della prova che configurerebbe, al più, un vizio della motivazione non deducibile per reati di competenza del giudice di pace in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274. 6. Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il rigetto dei ricorsi osta alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili. Peraltro le conclusioni e la richiesta di rifusione sono state trasmesse soltanto ieri, 24 novembre 2022, ben oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza odierna. P.Q.M. R