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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 16696/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 19/1/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, rideterminava nei termini del dispositivo le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai reati di cui alla contestazione.

2. Propone ricorso per cassazione Ruggiero, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

Si lamenta, in primo luogo, che la Corte di appello avrebbe riconosciuto la recidiva reiterata sebbene, nelle precedenti condanne, non vi fosse stato alcun riferimento alla recidiva; dato che nessun giudice avrebbe mai qualificato il Ruggiero come recidivo, ecco che, in questo giudizio, lo stesso non avrebbe potuto esser qualificato come recidivo specifico, quel che presupporrebbe un doppio riconoscimento dell'aggravante.

In punto di merito, poi, la stessa circostanza sarebbe stata riconosciuta in assenza di un'adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo al primo motivo, si osserva che con il gravame era stata richiesta (peraltro in termini generici) soltanto l'esclusione della recidiva, senza alcuna censura in punto di qualificazione della stessa e di presupposti per ritenerla reiterata; la questione, dunque, non può esser proposta per la prima volta in sede di legittimità.

5. In ordine, poi, alla motivazione a sostegno della medesima aggravante, il Collegio ritiene che la motivazione in esame sia ancora esente da vizi; la Corte di appello, infatti, ha evidenziato che il Ruggiero è gravato da "un curriculum criminale davvero inquietante, tale da poter tranquillamente inferire l'esistenza di un legame tra i commessi reati, espressione di maggiore pericolosità del reo, alla luce dell'inefficace risposta dissuasiva delle precedenti condanne".

Sul punto, ancora, la sentenza ha richiamato "la spiccata propensione del ricorrente alla trasgressione reiterata delle prescrizioni", come evidenziato dalla pluralità e gravità dei precedenti.

6. Un argomento del tutto logico e congruo, dunque, che sfugge in radice alla censura motivazionale proposta con il ricorso, da dichiarare, dunque, inammissibile.

7. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 19/1/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, rideterminava nei termini del dispositivo le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai reati di cui alla contestazione. 2. Propone ricorso per cassazione Ruggiero, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Si lamenta, in primo luogo, che la Corte di appello avrebbe riconosciuto la recidiva reiterata sebbene, nelle precedenti condanne, non vi fosse stato alcun riferimento alla recidiva; dato che nessun giudice avrebbe mai qualificato il Ruggiero come recidivo, ecco che, in questo giudizio, lo stesso non avrebbe potuto esser qualificato come recidivo specifico, quel che presupporrebbe un doppio riconoscimento dell'aggravante. In punto di merito, poi, la stessa circostanza sarebbe stata riconosciuta in assenza di un'adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, si osserva che con il gravame era stata richiesta (peraltro in termini generici) soltanto l'esclusione della recidiva, senza alcuna censura in punto di qualificazione della stessa e di presupposti per ritenerla reiterata; la questione, dunque, non può esser proposta per la prima volta in sede di legittimità. 5. In ordine, poi, alla motivazione a sostegno della medesima aggravante, il Collegio ritiene che la motivazione in esame sia ancora esente da vizi; la Corte di appello, infatti, ha evidenziato che il Ruggiero è gravato da "un curriculum criminale davvero inquietante, tale da poter tranquillamente inferire l'esistenza di un legame tra i commessi reati, espressione di maggiore pericolosità del reo, alla luce dell'inefficace risposta dissuasiva delle precedenti condanne". Sul punto, ancora, la sentenza ha richiamato "la spiccata propensione del ricorrente alla trasgressione reiterata delle prescrizioni", come evidenziato dalla pluralità e gravità dei precedenti. 6. Un argomento del tutto logico e congruo, dunque, che sfugge in radice alla censura motivazionale proposta con il ricorso, da dichiarare, dunque, inammissibile. 7. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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