CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso, in virtù di procura speciale allegata su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domicilio presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via dei Parioli, n. 40; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso il decreto della Corte di appello di Na poli n. cronol. 1836/2021 del 18 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 5 gennaio 2021, il Consigliere delegato della Corte di appello di Napoli accoglieva la domanda di equa riparazione proposta il 15 gennaio 2021 da [OSCURATO:PERSONA], condannando il Ministero R.G.N. 20829/2023 C.C. 11/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia al pagamento della somma di euro 3.200,00, oltre interessi e spese, per l’irragionevole durata di un processo celebrato in primo grado dinanzi al Tribunale di S.M. [OSCURATO:PERSONA] ed in appello dinanzi alla stessa Corte di appello di Napoli, definito con sentenza depositata il 7 giugno 2019. Decidendo sull’opposizione formulata dal citato Ministero e nella costituzione dell’opposta, la Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale, l’accoglieva con decreto del 18 maggio 2021 e, per l’effetto, revocava il provvedimento impugnato, dichiarando l’inammissibilità della domanda di equa riparazione, con la conseguente condanna dell’opposta alla rifusione delle spese del procedimento. A fondamento dell’adottata decisione, la Corte partenopea, ravvisata la rilevabilità d’ufficio della relativa questione, osservava che il ricorso per equa riparazione era stato proposto tardivamente, ovvero oltre il termine semestrale prescritto dall’art. 4 della legge n. 89/2001, essendo stato depositato il 15 gennaio 2021, a fronte della scadenza del suddetto termine in data 12 maggio 2020, tenuto conto che la sentenza di appello del giudizio presupposto era divenuta definitiva, per la ricorrente, in data 9 settembre 2019. 2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (e, specificamente, del comma 9-bis inserito dall’art. 52 del d.l. n. 90/2014), nonché dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994. 2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione alla supposta erroneità della valutazione compiuta dalla Corte di appello in relazione all’individuazione sia del termine in cui il procedimento presupposto si fosse definito nel suo ultimo atto che della decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione. 3. Con la terza doglianza, il ricorrente ha lamentato –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in combinato disposto con l’art. 12 delle cc.dd. preleggi, oltre che degli artt. 324, 325 e 327 c.p.c., poiché, nel caso di specie, essendosi in presenza di un processo presupposto con pluralità di parti, la sentenza con cui lo stesso si era concluso si sarebbe dovuta considerare definitiva solo allo spirare dell’ultimo termine utile per una delle parti del complessivo rapporto giudiziale. 4. Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e f alsa applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., sul presupposto che la Corte di appello abbia applicato quest’ultima norma in difetto dei suoi presupposti per la configurazione della ravvisata responsabilità aggravata a suo carico nell’esercizio dell’azione giudiziale. 5. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorrente Ministero per asserita violazione del requisito di cui al n. 3 dell’art. 366 c.p.c., poiché il ricorso rispetta adeguatamente la prescrizione della citata norma. 6. Ciò premesso, il collegio rileva che i primi due motivi -esaminabili congiuntamente, siccome connessi -sono inammissibili. Con essi, il ricorrente deduce la supposta illegittimità della notifica telematica della sentenza del giudizio presupposto ai fini del decorso del termine semestrale per l’ammissibilità della domanda di equo indennizzo. Le censure difettano di specificità, perché il ricorrente non riporta il contenuto della modalità attraverso la quale sarebbe avvenuta la notifica: a pag. 5, relativa al primo motivo, si fa un mero riferimento ad un link ipertestuale e ad asseriti atti della notifica della sentenza nel giudizio presupposto depositati da ADS Napoli, di cui, però, non risulta, nemmeno sinteticamente, riportato il tenore; nel secondo motivo si opera una mera digressione di carattere generale sulla portata e l’interpretazione dell’art. 115, del tutto sganciata dalla fattispecie dedotta in causa. Peraltro, a quest’ultimo proposito, si ricorda come la giurisprudenza diquesta Corte sia consolidata nell’affermare che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. 7. Il terzo motivo è infondato perché la notifica della sentenza nei confronti dell’odierno ricorrente era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione a suo carico, alla scadenza del quale è passata in giudicato la sentenza del giudizio presupposto dal quale, poi, computare il termine semestrale per la proposizione del ricorso per equo indennizzo previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001, pacificamente non rispettato nella fattispecie. Al riguardo, si osserva che la notifica in discorso fatta al Casto al fine specificato era da considerarsi idonea allo scopo indipendentemente dall’avvenuta notifica o meno nei confronti delle altre due parti litisconsorti, oltretutto privi di interesse ad impugnare in quanto vittoriose in quel giudizio. La giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 29869/2011 e Cass. n. 14722/2018) ha ripetutamente chiarito che nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi dilitisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd.litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti. E nel caso di specie la Corte di appello ha accertato – nel decreto impugnato – c he dalla motivazione della sentenza di appello del giudizio presupposto emergeva che con la decisione di primo grado si era ritenuto che si versasse in una ipotesi di litisconsorzio necessario, statuizione che non aveva costituito oggetto di specifica impugnazione. Ad ogni modo, non è esatto –come afferma il ricorrente (v. pag. 10 del ricorso) – che la sua azione di regresso esercitata nei confronti dei chiamati non destinatari della notificazione nel giudizio presupposto non implicasse un caso di litisconsorzio necessario processuale, presentando le distinte posizioni dei coobbligati una obiettiva interrelazione, tale da determinare la configurazione di una situazione di inscindibilità di cause (v., da ultimo, Cass. n. 34889/2022). 8. Anche il quarto ed ultimo motivo è privo di fondamento e deve essere respinto. Infatti, la Corte di appello – con il decreto impugnato in questa sede -ha applicato legittimamente la sanzione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c., specificandone i presupposti sulla scorta dellaconsapevolezza dell’improponibilità della domanda per equo indennizzo per violazione del termine di ammissibilità o, comunque, in dipendenza della carenza di ordinaria diligenza diretta all’acquisizione di quella consapevolezza, giustificandola – in base all’esercizio di un potere discrezionale adeguatamente motivato - anche in relazione alla manifesta infondatezza delle difese articolate dallo stesso odierno ricorrente, quale opposto, nel procedimento ex art. 5-terdella legge n. 89/2001. Le Sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 22405/2018) hanno affermato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la provadel danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. E nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato sia sulla sussistenza della colpa grave dell’odierna parte ricorrente - ovvero sulla carenza di ordinaria diligenza volta all’acquisizione della consapevolezza dell’improponibilità originaria della domanda per equa riparazione -che sulla evidente inconsistenza delle sue difese. 9. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente operate, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Ministero della Giustizia, dei compensi del presente giudizio di legittimità, liquidati come in dispositivo. Trattandosi di ricorso attinente ad un procedimento di cui alla legge n. 89/2001 (non soggetto a contributo unificato), non trova applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Ministero della Giustizia, dei compensi del presente giudizio di legittimità, liquidati in euro 1.500,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della