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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35298/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16045/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., risulta riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, i quali hanno escluso la configurabilità di tale fattispecie valorizzando l'inserimento dell'imputato in un'organizzata e professionale attività di spaccio, nonché le rilevanti quantità di dosi in suo possesso (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. sul presupposto della mancanza di alcun evento lesivo dell'incolumità degli agenti intervenuti, risulta privo di specificità in quanto non si confronta con i corretti e non illogici argomenti giuridici della Corte territoriale, che ha evidenziato la condotta attiva posta in essere dall'imputato consistente in atti di violenza fisica nei confronti degli agenti (v. p. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16045/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., risulta riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, i quali hanno escluso la configurabilità di tale fattispecie valorizzando l'inserimento dell'imputato in un'organizzata e professionale attività di spaccio, nonché le rilevanti quantità di dosi in suo possesso (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. sul presupposto della mancanza di alcun evento lesivo dell'incolumità degli agenti intervenuti, risulta privo di specificità in quanto non si confronta con i corretti e non illogici argomenti giuridici della Corte territoriale, che ha evidenziato la condotta attiva posta in essere dall'imputato consistente in atti di violenza fisica nei confronti degli agenti (v. p. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 35298/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris