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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 00877/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di COMO!dato avviso alle part_Li udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia il vizio della violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'ipotesi attenuata di cui all'ad 73, comma 5.

D.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](stuflo DEPOSli"' -=-77q —[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 del GIP TRIBUNALE di COMO!dato avviso alle part_Li udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., deducendo un motivo non consentito in questa Sede ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ossia il vizio della violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'ipotesi attenuata di cui all'ad 73, comma 5. D.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](stuflo DEPOSli"' -=-77q —[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00877/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris