CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 04143/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01FG3QD) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 09/04/19;79 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Civitavecchia, in data 4 aprile 2022, nei confronti del ricorrente, alla pena di mesi otto di reclusicne, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, con la riduzione del rito, in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 25 luglio 1998 del 286. Ritenuto che il motivo addotto, a mezzo del difensore, avv. F. Peverini (vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e all'operato bilanciamento nel senso della mera equivalenza) è inammissibile in quanto manifestamente infondato per aver denunciato asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato che, invece, ha dato esauriente conto delle ragioni della riconosciuta recidiva e dell'operato bilanciamento ex art. 69 cod. pen. (cfr. p. seconda della sentenza di appello ove si valorizzano i precedenti penali per reati gravi, rispetto ai quali la condotta da ultimo attuata è indicata come espressione evidente dell'assoluta indifferenza rispetto a sanzioni già riportate). Rilevato, peraltro, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cessazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico; né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148 - 01; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Ritenuto che l'impugnazione va dichiarata inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estenso