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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01681/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Parma e tenuto, tra l'altro, a non rinsarare oltre le ore 22:00, ha violato tale prescrizione il 6 aprile 2019; che l'unico motivo di ricorso per cassazione, afferente all'applicazione della recidiva reiterata (incidente sulla pena perché dichiarata equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche), è privo di pregio, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione dell'indifferenza di Comacchio alla portata precettiva della norma penale; che, peraltro, l'impugnazione è, in tutto il suo sviluppo, diretta all'esclusiva ed insistita contestazione della sentenza di primo grado e non contiene il benché minimo riferimento al contenuto della decisione di appello, pregno, come detto, di ampie e logiche argomentazioni in ordine al profilo che era stato già contestato con l'impugnazione di merito, con le quali il ricorrente, dimostra, in definitiva, di non essersi in alcun modo confrontato, ciò che vale ad attestare l'assoluta ed insuperabile genericità del ricorso; ritenuto che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Parma e tenuto, tra l'altro, a non rinsarare oltre le ore 22:00, ha violato tale prescrizione il 6 aprile 2019; che l'unico motivo di ricorso per cassazione, afferente all'applicazione della recidiva reiterata (incidente sulla pena perché dichiarata equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche), è privo di pregio, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione dell'indifferenza di Comacchio alla portata precettiva della norma penale; che, peraltro, l'impugnazione è, in tutto il suo sviluppo, diretta all'esclusiva ed insistita contestazione della sentenza di primo grado e non contiene il benché minimo riferimento al contenuto della decisione di appello, pregno, come detto, di ampie e logiche argomentazioni in ordine al profilo che era stato già contestato con l'impugnazione di merito, con le quali il ricorrente, dimostra, in definitiva, di non essersi in alcun modo confrontato, ciò che vale ad attestare l'assoluta ed insuperabile genericità del ricorso; ritenuto che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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