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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00665/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25373/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], coniuge superstite ed erede di [OSCURATO:PERSONA], già titolare di omonima ditta individuale -intimata– avverso la sentenza n. 2063/2015 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. distaccata di Lecce, depositata in data 2.10.2015, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA]: fase di rinvio disposta dalla [OSCURATO:PERSONA] – adempimenti del giudice del rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia, relativa agli anni di imposta 1984, 1985 e 1986, trae origine da tre distinti avvisi di accertamento notificati ad [OSCURATO:PERSONA], titolare di ditta individuale esercente attività di frantoio oleario, con i quali venivano ripresi a tassazione i maggiori ricavi derivanti dall’ attività illecita di emissione di fatture per operazioni inesistenti a beneficio delle aziende agricole Lucarella di [OSCURATO:PERSONA] (anno 1984) e delle aziende agricole Lucarella e G.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] (1985 e 1986), le quali avevano in tal modo ottenuto aiuti comunitari sotto forma di integrazione del prezzo dell’olio di oliva. 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento con separati ricorsi, i quali venivano respinti.

Proposti separati appelli, la Commissione tributaria di secondo grado di Brindisi li accoglieva, non ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio, stante che, se le operazioni di costi e ricavi erano inesistenti, allora potevano prodursi solo redditi “virtuali” e non reali. 3.L’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di Ostuni presentava distinti ricorsi alla Commissione tributaria centrale, sezione distaccata di Bari, la quale, con le sentenze nn. 405, 406 e 407 del 2010, accoglieva parzialmente i ricorsi, ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento e demandando al giudice di secondo grado, in sede di rinvio, di quantificare i profitti tassabili provenienti dall’attività illecita, moltiplicando i litri di olio di cui alle fatture emesse per operazioni inesistenti per una quota, pari al 50%, della somma che la Comunità europea erogava all’epoca dei fatti a titolo di integrazione del prezzo di ogni litro di olio, sulla presunzione che il provento illecito fosse stato diviso al 50% tra l’Argese e le ditte beneficiarie degli aiuti comunitari. 4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Lecce, quale giudice del rinvio, riuniti i ricorsi in riassunzione proposti dall’Agenzia delle Entrate, onerava quest’ultima di acquisire informazioni presso l’A.G.E.A. (già A.I.M.A.) in merito agli aiuti eventualmente corrisposti al contribuente [OSCURATO:PERSONA].

Stante l’esito negativo, confermava le decisioni della Commissione tributaria regionale, ritenendo che non fosse possibile quantificare gli aiuti illecitamente percepiti. 5.L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe. 6.[OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso per cassazione è stato tempestivamente notificato a mani della stessa, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], già coniuge superstite ed erede di [OSCURATO:PERSONA], è rimasta intimata. 7.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo – rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.p.r. 636/1972, in combinato disposto con gli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate deduce che la C.T.R. ha violato le regole processuali disciplinanti il giudizio di rinvio vigenti ratione temporis.

Precisa che, ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 546 del 1992, “alle controversie che alla data dell'articolo 82 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali alla predetta data è stato depositato il solo dispositivo della decisione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel DPR 636 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.” Pertanto, alla fattispecie si rendeva applicabile la disposizione di cui all'articolo 29 del D.P.R. n. 636 del 1972 che stabiliva che ”se in conseguenza dell'accoglimento del ricorso si rende necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e su quelle relative alla misura delle pene pecuniarie, la Commissione centrale rinvia ad altra sezione della commissione di secondo grado che aveva già pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado. ………Se nel termine di 80 giorni dalla notificazione della decisione di rinvio non è stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione, la segreteria lo trasmette alla commissione cui è stato rinviato il processo.

In sede di rinvio si applicano gli articoli 19 e 20.”La norma richiamata, che si riferisce alle decisioni di rinvio al giudice di secondo grado, limita l'ambito di applicazione della disposizione a due soli casi: 1)quando occorre rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e 2) quando occorra stabilire la misura delle pene pecuniarie.

Pertanto, alla Commissione tributaria centrale spetta l'accertamento “in astratto”, della necessità di rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e relative alla misura delle pene pecuniarie, mentre alla Commissione tributaria regionale di rinvio compete la puntualizzazione degli effetti dell'accoglimento dei ricorsi su tali questioni.

Dunque, la decisione della Commissione tributaria centrale, anche quando dispone il rinvio alla commissione tributaria di merito, ha carattere definitivo per ciò che riguarda la legittimità dell'atto impositivo.

Nel caso in esame, la Commissione tributaria centrale della Puglia, sezione staccata di Lecce, aveva chiaramente violato la disciplina di cui al citato articolo

29. La commissione centrale, infatti, dopo aver stabilito che dall'attività illecita relativa all'emissione del di fatture riferite ad operazioni inesistenti Argese aveva tratto profitto, aveva altresì stabilito i parametri con cui quantificare lo stesso, affermando che a tal fine la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto determinare tali quote, in assenza di ulteriori elementi, nel 50% dell'importo che la Comunità economica europea corrispondeva nell'anno in questione a titolo di integrazione del prezzo dell'olio, sulla presunzione che il provento dell'illecito fosse stato diviso in parti eguali tra i due soggetti che, rispettivamente, hanno emesso le fatture per operazioni inesistenti e hanno utilizzato dette fatture per ottenere gli aiuti.

A fronte di tale statuizione, la C.T.R. avrebbe dovuto limitarsi ad effettuare la richiesta determinazione.

Essa invece aveva ritenuto di dover quantificare la misura degli aiuti corrisposti al signor [OSCURATO:PERSONA] dalla Comunità economica europea e, non essendo riuscita ad avere alcuna notizia in merito, statuito di non poter determinare gli aiuti criminosamente percepiti dal signor [OSCURATO:PERSONA].

Né poteva essere diversamente, considerato che non era il signor Argese ad aver ricevuto gli aiuti comunitari, ma le due imprese coinvolte nella frode.

La C.T.R. avrebbe pertanto, in palese violazione di quanto statuito dalla Commissione tributaria centrale in merito alla legittimità degli avvisi di accertamento, confermato le decisioni della commissione di secondo grado di Brindisi che aveva annullato gli atti impositivi.

Così statuendo, la C.T.R., secondo l’Agenzia ricorrente, aveva violato le disposizioni disciplinanti il procedimento di rinvio vigenti ratione temporis, di cui ai citati articoli 29 del D.P.R. n.636/1972 e 75,76 del decreto legislativo 546 dell'anno 1992, travolgendo tanto l'an che il quantum delle decisioni emesse dalla Commissione tributaria centrale.

La CTR quindi, andando oltre le competenze del giudice del rinvio, aveva sostanzialmente riformato un giudizio già definito nell' an, considerato che la decisione della Commissione tributaria centrale, con riferimento alla legittimità dell'attività di accertamento, aveva già autorità di cosa giudicata.

2. Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli articoli 39 del d.p.r. n. 600/73 e 2967 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la parte ricorrente osserva che la Commissione centrale aveva affermato che “nel caso di specie di tutta evidenza che il reddito illecito tassabile percepito dall’Argese deve essere accertato in via presuntiva, non essendoci prove documentali dello stesso.

E’ da dire che le presunzioni che l’Argese abbia tratto profitto dalla emissione delle fatture sono gravi, precise e concordanti, così come previsto dall'articolo 39 comma 1, lettera d) del DPR 600/1973.” Dunque, a fronte di tali presunzioni gravava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e poiché tale prova non era stata fornita, non essendosi la controparte costituita in giudizio, la C.T.R. avrebbe dovuto quantificarli nella misura del 50% delle erogazioni percepite dalle ditte Lucarella e G.A.M. coinvolte nella frode.

3. Con il terzo mezzo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 4, codice procedura civile»,l'Agenzia delle Entrate evidenzia che la C.T.R., nella pronuncia impugnata, aveva ritenuto impossibile determinare la misura degli aiuti comunitari criminosamente percepiti dal contribuente, senza considerare che il reddito conseguito dal signor Argese era da rapportare agli aiuti percepiti dalle ditte a favore delle quali aveva emesso le fatture per operazioni inesistenti e non agli aiuti percepiti da lui stesso.

Non era mai stato in discussione che il signor Argese non avesse percepito in prima persona gli aiuti comunitari, essendo stato contestato invece che avesse emesso fatture relative ad operazioni inesistenti, al fine di consentire ad altri operatori del settore di percepire gli aiuti in questione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale aveva infatti demandato al giudice del rinvio non il compito di assumere informazioni sul quantum degli aiuti effettivamente percepiti dall’Argese, ma di calcolare il 50% dell'importo che la Comunità economica europea corrispondeva negli anni in questione a titolo di integrazione del prezzo dell'olio.

4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono fondati. 4.1.Dalla piana lettura delle sentenze della Commissione tributaria centrale si evince molto chiaramente che il compito demandato al giudice del rinvio era quello di quantificare i ricavi illeciti dell’Argese, derivanti dall’attività frodatoria (emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di ditte che percepivano in tal modo aiuti comunitari a titolo di integrazione del prezzo dell’olio), in misura pari alla metà delle somme che la Comunità europea erogava negli anni in questione sotto forma di aiuti comunitari, da calcolarsi moltiplicando il numero di litri di olio indicati nelle fatture emesse da Argese per l’importo delle integrazioni al prezzo dell’olio accordate all’epoca dalla Comunità europea e dividendo per due la somma ottenuta.

4.2. La C.T.R., pur dando atto della legittimità “in astratto” degli accertamenti in questione, ha del tutto inopinatamente svolto attività istruttoria non pertinente, essendo pacifico e chiaramente evincibile dalle sentenze della Commissione tributaria Centrale che gli aiuti erano stati formalmente erogati alle ditte Lucarella e G.M.A., grazie alla complicità dell’Argese e che i profitti illeciti di quest’ultimo erano pari al 50% dell’importo dei predetti aiuti.

La C.T.R. avrebbe piuttosto dovuto limitarsi ad una mera operazione di calcolo matematico, seguendo pedissequamente i criteri di quantificazione puntualmente enucleati dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle risultanze degli avvisi di accertamento.

5. Appaiono pertanto integrati, a parere del Collegio, i vizi denunciati dall’Agenzia delle Entrate.

5.1. Il ricorso va dunque accolto e la causa rinviata alla C.G.T.2 della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, affinchè adempia al compito demandato dalla [OSCURATO:PERSONA], oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 della Puglia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25373/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], coniuge superstite ed erede di [OSCURATO:PERSONA], già titolare di omonima ditta individuale -intimata– avverso la sentenza n. 2063/2015 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. distaccata di Lecce, depositata in data 2.10.2015, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA]: fase di rinvio disposta dalla [OSCURATO:PERSONA] – adempimenti del giudice del rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia, relativa agli anni di imposta 1984, 1985 e 1986, trae origine da tre distinti avvisi di accertamento notificati ad [OSCURATO:PERSONA], titolare di ditta individuale esercente attività di frantoio oleario, con i quali venivano ripresi a tassazione i maggiori ricavi derivanti dall’ attività illecita di emissione di fatture per operazioni inesistenti a beneficio delle aziende agricole Lucarella di [OSCURATO:PERSONA] (anno 1984) e delle aziende agricole Lucarella e G.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] (1985 e 1986), le quali avevano in tal modo ottenuto aiuti comunitari sotto forma di integrazione del prezzo dell’olio di oliva. 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento con separati ricorsi, i quali venivano respinti. Proposti separati appelli, la Commissione tributaria di secondo grado di Brindisi li accoglieva, non ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio, stante che, se le operazioni di costi e ricavi erano inesistenti, allora potevano prodursi solo redditi “virtuali” e non reali. 3.L’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di Ostuni presentava distinti ricorsi alla Commissione tributaria centrale, sezione distaccata di Bari, la quale, con le sentenze nn. 405, 406 e 407 del 2010, accoglieva parzialmente i ricorsi, ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento e demandando al giudice di secondo grado, in sede di rinvio, di quantificare i profitti tassabili provenienti dall’attività illecita, moltiplicando i litri di olio di cui alle fatture emesse per operazioni inesistenti per una quota, pari al 50%, della somma che la Comunità europea erogava all’epoca dei fatti a titolo di integrazione del prezzo di ogni litro di olio, sulla presunzione che il provento illecito fosse stato diviso al 50% tra l’Argese e le ditte beneficiarie degli aiuti comunitari. 4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Lecce, quale giudice del rinvio, riuniti i ricorsi in riassunzione proposti dall’Agenzia delle Entrate, onerava quest’ultima di acquisire informazioni presso l’A.G.E.A. (già A.I.M.A.) in merito agli aiuti eventualmente corrisposti al contribuente [OSCURATO:PERSONA]. Stante l’esito negativo, confermava le decisioni della Commissione tributaria regionale, ritenendo che non fosse possibile quantificare gli aiuti illecitamente percepiti. 5.L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe. 6.[OSCURATO:PERSONA], cui il ricorso per cassazione è stato tempestivamente notificato a mani della stessa, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], già coniuge superstite ed erede di [OSCURATO:PERSONA], è rimasta intimata. 7.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo – rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.p.r. 636/1972, in combinato disposto con gli articoli 75 e 76 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate deduce che la C.T.R. ha violato le regole processuali disciplinanti il giudizio di rinvio vigenti ratione temporis. Precisa che, ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 546 del 1992, “alle controversie che alla data dell'articolo 82 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali alla predetta data è stato depositato il solo dispositivo della decisione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel DPR 636 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.” Pertanto, alla fattispecie si rendeva applicabile la disposizione di cui all'articolo 29 del D.P.R. n. 636 del 1972 che stabiliva che ”se in conseguenza dell'accoglimento del ricorso si rende necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e su quelle relative alla misura delle pene pecuniarie, la Commissione centrale rinvia ad altra sezione della commissione di secondo grado che aveva già pronunciato o, in mancanza, ad altra commissione di secondo grado. ………Se nel termine di 80 giorni dalla notificazione della decisione di rinvio non è stata richiesta la trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione, la segreteria lo trasmette alla commissione cui è stato rinviato il processo. In sede di rinvio si applicano gli articoli 19 e 20.”La norma richiamata, che si riferisce alle decisioni di rinvio al giudice di secondo grado, limita l'ambito di applicazione della disposizione a due soli casi: 1)quando occorre rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e 2) quando occorra stabilire la misura delle pene pecuniarie. Pertanto, alla Commissione tributaria centrale spetta l'accertamento “in astratto”, della necessità di rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa e relative alla misura delle pene pecuniarie, mentre alla Commissione tributaria regionale di rinvio compete la puntualizzazione degli effetti dell'accoglimento dei ricorsi su tali questioni. Dunque, la decisione della Commissione tributaria centrale, anche quando dispone il rinvio alla commissione tributaria di merito, ha carattere definitivo per ciò che riguarda la legittimità dell'atto impositivo. Nel caso in esame, la Commissione tributaria centrale della Puglia, sezione staccata di Lecce, aveva chiaramente violato la disciplina di cui al citato articolo 29. La commissione centrale, infatti, dopo aver stabilito che dall'attività illecita relativa all'emissione del di fatture riferite ad operazioni inesistenti Argese aveva tratto profitto, aveva altresì stabilito i parametri con cui quantificare lo stesso, affermando che a tal fine la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto determinare tali quote, in assenza di ulteriori elementi, nel 50% dell'importo che la Comunità economica europea corrispondeva nell'anno in questione a titolo di integrazione del prezzo dell'olio, sulla presunzione che il provento dell'illecito fosse stato diviso in parti eguali tra i due soggetti che, rispettivamente, hanno emesso le fatture per operazioni inesistenti e hanno utilizzato dette fatture per ottenere gli aiuti. A fronte di tale statuizione, la C.T.R. avrebbe dovuto limitarsi ad effettuare la richiesta determinazione. Essa invece aveva ritenuto di dover quantificare la misura degli aiuti corrisposti al signor [OSCURATO:PERSONA] dalla Comunità economica europea e, non essendo riuscita ad avere alcuna notizia in merito, statuito di non poter determinare gli aiuti criminosamente percepiti dal signor [OSCURATO:PERSONA]. Né poteva essere diversamente, considerato che non era il signor Argese ad aver ricevuto gli aiuti comunitari, ma le due imprese coinvolte nella frode. La C.T.R. avrebbe pertanto, in palese violazione di quanto statuito dalla Commissione tributaria centrale in merito alla legittimità degli avvisi di accertamento, confermato le decisioni della commissione di secondo grado di Brindisi che aveva annullato gli atti impositivi. Così statuendo, la C.T.R., secondo l’Agenzia ricorrente, aveva violato le disposizioni disciplinanti il procedimento di rinvio vigenti ratione temporis, di cui ai citati articoli 29 del D.P.R. n.636/1972 e 75,76 del decreto legislativo 546 dell'anno 1992, travolgendo tanto l'an che il quantum delle decisioni emesse dalla Commissione tributaria centrale. La CTR quindi, andando oltre le competenze del giudice del rinvio, aveva sostanzialmente riformato un giudizio già definito nell' an, considerato che la decisione della Commissione tributaria centrale, con riferimento alla legittimità dell'attività di accertamento, aveva già autorità di cosa giudicata. 2. Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli articoli 39 del d.p.r. n. 600/73 e 2967 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la parte ricorrente osserva che la Commissione centrale aveva affermato che “nel caso di specie di tutta evidenza che il reddito illecito tassabile percepito dall’Argese deve essere accertato in via presuntiva, non essendoci prove documentali dello stesso. E’ da dire che le presunzioni che l’Argese abbia tratto profitto dalla emissione delle fatture sono gravi, precise e concordanti, così come previsto dall'articolo 39 comma 1, lettera d) del DPR 600/1973.” Dunque, a fronte di tali presunzioni gravava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e poiché tale prova non era stata fornita, non essendosi la controparte costituita in giudizio, la C.T.R. avrebbe dovuto quantificarli nella misura del 50% delle erogazioni percepite dalle ditte Lucarella e G.A.M. coinvolte nella frode. 3. Con il terzo mezzo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 4, codice procedura civile»,l'Agenzia delle Entrate evidenzia che la C.T.R., nella pronuncia impugnata, aveva ritenuto impossibile determinare la misura degli aiuti comunitari criminosamente percepiti dal contribuente, senza considerare che il reddito conseguito dal signor Argese era da rapportare agli aiuti percepiti dalle ditte a favore delle quali aveva emesso le fatture per operazioni inesistenti e non agli aiuti percepiti da lui stesso. Non era mai stato in discussione che il signor Argese non avesse percepito in prima persona gli aiuti comunitari, essendo stato contestato invece che avesse emesso fatture relative ad operazioni inesistenti, al fine di consentire ad altri operatori del settore di percepire gli aiuti in questione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria centrale aveva infatti demandato al giudice del rinvio non il compito di assumere informazioni sul quantum degli aiuti effettivamente percepiti dall’Argese, ma di calcolare il 50% dell'importo che la Comunità economica europea corrispondeva negli anni in questione a titolo di integrazione del prezzo dell'olio. 4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono fondati. 4.1.Dalla piana lettura delle sentenze della Commissione tributaria centrale si evince molto chiaramente che il compito demandato al giudice del rinvio era quello di quantificare i ricavi illeciti dell’Argese, derivanti dall’attività frodatoria (emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di ditte che percepivano in tal modo aiuti comunitari a titolo di integrazione del prezzo dell’olio), in misura pari alla metà delle somme che la Comunità europea erogava negli anni in questione sotto forma di aiuti comunitari, da calcolarsi moltiplicando il numero di litri di olio indicati nelle fatture emesse da Argese per l’importo delle integrazioni al prezzo dell’olio accordate all’epoca dalla Comunità europea e dividendo per due la somma ottenuta. 4.2. La C.T.R., pur dando atto della legittimità “in astratto” degli accertamenti in questione, ha del tutto inopinatamente svolto attività istruttoria non pertinente, essendo pacifico e chiaramente evincibile dalle sentenze della Commissione tributaria Centrale che gli aiuti erano stati formalmente erogati alle ditte Lucarella e G.M.A., grazie alla complicità dell’Argese e che i profitti illeciti di quest’ultimo erano pari al 50% dell’importo dei predetti aiuti. La C.T.R. avrebbe piuttosto dovuto limitarsi ad una mera operazione di calcolo matematico, seguendo pedissequamente i criteri di quantificazione puntualmente enucleati dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle risultanze degli avvisi di accertamento. 5. Appaiono pertanto integrati, a parere del Collegio, i vizi denunciati dall’Agenzia delle Entrate. 5.1. Il ricorso va dunque accolto e la causa rinviata alla C.G.T.2 della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, affinchè adempia al compito demandato dalla [OSCURATO:PERSONA], oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 della Puglia
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