CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 50513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16728/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) ; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla ritenuta recidiva, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, al giudizio di bilanciamento fra circostanze; Ritenuti i motivi inammissibili perché non specificamente dedotti in appello, quanto alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare un non consentita nuova valutazione delle prove; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.