CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 46544/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 18/9/2019 del Tribunale di Roma, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di 10 mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. e anche dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, confermato sulla base della entità del superamento della soglia di punibilità di euro 250.000 e della mancanza di condotte volte a estinguere il debito tributario, la cui realizzazione comporta però le diverse conseguenze previste dall'art. 13 d.lgs. 74/2000, omettendo di considerare il corretto comportamento processuale della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo riproduttivo di profili di censura in ordine al trattamento sanzionatorio adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello, che, nel confermare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, ha sottolineato sia la gravità della condotta (in considerazione dell'ammontare dell'imposta non versata, pari a euro 539.855), sia la mancanza di aspetti di positiva considerazione, stante l'assenza di qualsiasi attivazione della imputata per anche solo parzialmente estinguere il debito tributario conseguente alla sua omissione (che anche se inidonea a determinare l'estinzione del reato avrebbe comunque potuto essere apprezzata positivamente, sia sul piano delle conseguenze della condotta, sia sul piano soggettivo e della valutazione della personalità della ricorrente e del suo comportamento successivo al reato), in tal modo indicando adeguatamente gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati assorbenti nella valutazione della gravità del fatto e nel giudizio negativo sul conto della ricorrente, le cui doglianze risultano dunque manifestamente infondate. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il