CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01878/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34794/2018proposto da: Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (ora M inistero delle I mprese e del M ade in I taly ) , in persona del Ministro pro tempore , domiciliat o in Roma , via de i Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è difeso ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1226/2018della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ex IPI. Trasferimento ruoli MISE. Trattamento economico. R.G.N.34794/2018 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC– Aula B [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, pronunciando sull’appello del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato il diritto dell’attuale controricorrente, dipendente dell’I.P.I. – Istituto per la [OSCURATO:PERSONA] – transitatanei ruoli del Ministero ai sensi del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nell’ente di provenienza ed all’inclusione nell’assegno personale riassorbibile della quota del 50% premio di produttività, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare Previgen, del premio annuale Asfalis is , del controvalore della polizza per il caso di morte nonché di quella per gli infortuni professionali ed extralavorativi; 2. la Corte territoriale ha evidenziato che al momento della soppressione l’I.P.I. aveva acquisito la personalità giuridica di diritto pubblico, sicché il passaggio dedotto in causa trova la sua disciplina nell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, che richiama l’art. 2112 c.c.; 3. da ciò il giudice d’appello ha tratto la conseguenza che al lavoratore dovesse essere riconosciuta l ’ anzianità di servizio; 4. quanto al trattamento retributivo, la Corte distrettuale ha: a) escluso dal computo dell’assegno personale i versamenti effettuati al fondodi previdenza complementare Previgen , il controvalore delle polizze assicurativee del premio annuale Asfalisis,trattandosi di voci ritenute estranee ai trattamenti accessori di cui all’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, in quanto non collegate « alla natura alla modalità delle mansioni svolte»; b) incluso, invece, nell’assegno ad personam la quota del 50% del premio di produttivitàlegata all’effettiva presenza in servizio, trattandosi di voce retributiv a di cui le buste paga dimostranola corresponsione con i necessari requisiti di fissità e di continuità; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy,sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese l a lavorat rice , che ha notificato controricorso con ricorso incidentale affidato a due censure; il Ministero ha depositato memoria illustrativa . La lavoratrice ha depositato istanza di trattazione dei ricorsiin pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso principale, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c., dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e reitera la tesi, non condivisa dalla Corte territoriale, della inapplicabilità dell’art. 31 deld.lgs. n. 165/2001 e dell’art.2112 c.c., al quale la prima disposizione rinvia, in ragione della natura privatistica dell’I.P.I. nonché della specialità della disciplina dettata dal citato art. 7; ne trae la conseguenza che ha errato il giudice di merito nel riconoscere l’anzianità di servizio e nel non considerare che ai dipendenti dell’ente soppresso transitati nei ruoli ministeriali era stata garantita solo la conservazione delle voci fisse e continuative del trattamento fondamentale ed accessorio;2. la seconda censura del ricorso principale deduce, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 7 del d.l. n. 78/2010 e addebita alla sentenza gravata di avere erroneamente incluso nell’assegno personale ilpremio di produttività, che mantieneper sua natura una funzione incentivante , anche nella quota di cui la contrattazione collettiva prevede il pagamento in rapporto ai giorni di effettiva presenza in servizio; 3. il ricorso incidentale denuncia, con il primo motivo ricondotto al vizio di cui all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7,comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art.2112 c.c., degli artt. 200 e 202 del d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 3,comma 576, della legge n. 537/1993, dell’art. 1, comma 226, della legge n. 266/2005, dell’art. 14, comma 15, del d.l. n. 98/2011, dell’art. 50 del contratto collettivo aziendale per il personale dipendente dell’I.P.I.;inoltre, con riferimento al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 132 c.p.c.e 118 disp. att. c.p.c.; laricorrente incidentale censura il capo della decisione che ha escluso la riconducibilità alla previsione dell’art. 7, comma 20, del d.l. 78/2010 del contributo versato dal datore di lavoro a titolo di previdenza complementare; 4. anche la seconda critica è formulata ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., e la ricorrente incidentale, invoca ndo la normativa di legge e contrattuale già indicata nella rubrica del primo motivo, si lamenta che non sia stato riconosciuto il diritto all’inserimento nell’assegno ad personam di un importo corrispondente al premio per lepolizze infortuni ;5. entrambi i motivi di ricorso incidentale denuncianoanche l’assenza di motivazione, perché, secondo la ricorrente , il giudice d’appello avrebbe dovuto dare conto del contenuto dei documenti ed indicare le ragioni per le quali dagli stessi non si poteva desumere la natura retributiva dei versamenti; 6. preliminarmente rileva il Collegio che non si ravvisano ragioni idonee a giustificare il rinvio a nuovo ruolo della causa per la successiva trattazione in udienza pubblica, sollecitata dalla ricorrente incidentale con l’istanza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; all’esito della riformulazione dell’art. 375 c.p.c., operata dal d.lgs. n. 149/2022, la Corte di Cassazione pronuncia in pubblica udienza unicamente nei casi di ricorso per revocazione ex art. 391 - quater c.p. c . e di particolare rilevanza della questione di diritto, mentre delibera con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c., «in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza» (art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.); nessuna delle due condizioni ostative al procedimento camerale ricorre nella fattispecie, atteso che sulla questione controversa questa Corte si è già pronunciata (cfr. Cass. nn. 641/2022; 23987/2022; 14202/2023) e gli scritti difensivi delle parti non prospettano argomenti nuovi, idonei a sollecitare un ripensamento dei principi già espressi, ai quali va data continuità per le ragioni di seguito illustrate; 7. i motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati perché la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e riconosciuto l’anzianità di servizio, anche a prescindere da qualsiasi incidenza sulla conservazione del trattamento economico in precedenza goduto, non è conforme all’orientamento già espresso da questa Corte nelle motivazioni delle pronunce citate con le quali si è osservato che,seppure al momento della soppressione l’I.P.I. avesse già acquisito la personalità di diritto pubblico (per le ragioni indicate da Cass. nn. 28409/2020, 28624/2020, 40399/2021), nondimeno al fenomeno successorio che viene in rilievo non è applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001,bensì l’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che costituisce norma speciale, e che garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, caratterizzato da fissità e continuità; si è detto, in particolare, che la disposizione richiama una distinzione tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165/2001), nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione base del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all’orario ordinario di lavoro ed alla professionalità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività «particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute»(art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis); la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità, in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza; se ne è tratta la conseguenza che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione è necessario accertare se la voce che il dipendente rivendica in relazione al divieto di reformatio in peius, abbia carattere retributivo e sia certa nell’ane nel quantum; 7.1. quanto all’anzianità di servizio è stato osservato che, anche nei casi di applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (non invocabile nella fattispecie per le ragioni già dette) e di trasferimento di azienda, la stessa non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore di lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito; l’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario,né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. Cass. n. 641/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); 7.2. la sentenza impugnata non è conforme a tale orientamento, che va qui ribadito, perché, oltre a ritenere applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 – e pur confrontandosi anche con la disciplina dettata dall’art. 7 del d.l. n. 78/2010– ha tuttavia incluso nell’assegno personale la quota del 50% del premio di produzione collegato alla presenza effettiva in servizio,sulla base del mero riscontro a posteriori del semplice dato di fatto della presenza costante della voce in busta paga, senza considerare il complesso della disciplina legale e contrattuale e, quindi, senza adeguatamente tenere conto del l ’ espressa limitazione della conservazione alle voci del trattamento fondamentale ed accessorio, da intendere nei termini sopra precisati; 8. il ricorso incidentale è inammissibile , in tutte le sue articolazioni,perché sotto l’apparente denuncia di errores in procedendoe della falsa applicazione di plurime disposizioni di legge indicate nella rubrica dei motivi, nella sostanza si limita a denunciare la violazione diretta della contrattazione aziendale nonché l’errata valutazione delle risultanze processuali; secondo il costante insegnamento di questa Corte quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche per mezzo di specifiche argomentazioni intese a dimostrare, motivatamente, in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge (cfr. fra le tante Cass. nn. 30107/2023; 30823/2023; 31434/2023); nella specie, la ricorrente incidentale non specifica quale delle affermazioni contenute nella sentenza sarebbe in contrasto con ciascuna delle molteplici norme denunciate, e pertanto deve ritenersi formulata in modo non idoneo la deduzione di «errori di diritto» individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme asseritamente violate, senza una specifica illustrazione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe errato nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia; nella sostanza, come già detto, i motivi denunciano la violazione diretta della contrattazione aziendale ed anche sotto tale profilo sono inammissibili in quanto nel giudizio di cassazione la denuncia exart. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è circoscritta ai soli contratti collettivi nazionali (equiparati quanto al regime processuale alle norme di diritto) mentre per la contrattazione aziendale nonché, nell’impiego pubblico contrattualizzato, per la contrattazione integrativa decentrata, il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti della disciplina processuale ratione temporis applicabile, ovvero ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato ma individuino i canoni interpretativi violati e le ragioni in iuredi detta violazione; i motivi, oltre a non fare neppure cenno ai canoni di ermeneutica contrattuale, inammissibilmente sollecitano una diversa valutazione delle risultanze processuali e denunciano più che la mancanza della motivazione l’insufficienza della stessa, non più rilevante all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal d.l. n. 83/2012; è ius receptum l’orientamento inaugurato da Cass. S.U. n. 8053/2014 secondo cui nel nuovo assetto processuale l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all’esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; il difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto –nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum; esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito; è evidente che nella fattispecie non sussiste il vizio motivazionale nei termini sopra intesi perché la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali andavano esclusi in relazione agli emolumenti in contestazione (versamento al fondo Previgen, premio Asfalisis premi corrispostiper le polizze assicurative) i requisiti di fissità e continuità; 9. in via conclusiva,il ricorso principale deve essere accolto, nei termini precisati nei punti che precedono, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; 10. la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi ed al ricorso accolto con rinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati al punt o 7 e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione; 11. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente incidentale; P.Q.M. la Corte: accoglie il ricorso principale nei limiti indicati in motivazione e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; c assa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ar