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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 18952/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 23326 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

SPRCCT73L49F2580 - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

PMLVNI82P2OH163L - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, al viale delle Milizie, n. 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] (titolare della omonima impresa edile) - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Ispica, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 791 - 26.3/30.4.2020 della Corte d'Appello di Catania, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato in data 15/20.10.2014 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa edile.

Esponevano che avevano acquistato dalla convenuta, ciascuno con separato atto di compravendita, distinte porzioni immobiliari ricomprese nel complesso residenziale "[OSCURATO:PERSONA]", ubicato in Pozzallo, alla contrada Ragozzino, n. 135, ed edificato dalla medesima convenuta.

Esponevano che sia le rispettive porzioni di proprietà esclusiva sia le parti comuni avevano manifestato vizi e difformità di vario genere.

Chiedevano condannarsi la convenuta al risarcimento del danno, quantificato, conformemente alla valutazione operata dal c.t.u. nominato in sede di a.t.p., in euro 36.465,13, oltre rivalutazione ed interessi.2.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].

Eccepiva, tra l'altro, la prescrizione della pretesa ex adverso azionata per avvenuto decorso del termine annuale di cui all'art. 1669 cod. civ.

Instava per il rigetto dell'avversa domanda.

3. Con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, cod. proc. civ. gli attori deducevano che il termine di prescrizione era stato reiteratamente interrotto.

4. Con sentenza n. 405/2017 l'adito tribunale rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite.

Opinava per l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria in dipendenza dell'avvenuto decorso del termine annuale di cui all'art. 1669 cod. civ.

5. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

6. Con sentenza n. 791/2020 la Corte d'Appello di Catania rigettava il gravame e condannava in solido gli appellanti alle spese del doppio grado e di a .t. p.

Dava atto la corte che successivamente al deposito della relazione del c.t.u. nominato nell'ambito dell'a.t.p. gli appellanti avevano proposto ricorso per sequestro conservativo, ricorso rigettato in sede di reclamo con ordinanza depositata in data 18.10.2013.

Dava atto dunque, la corte, che sino a tale data non erano maturati né termini di prescrizione né termini di decadenza.

Dava atto ulteriormente che il giudizio di merito aveva avuto inizio con citazione inoltrata per la notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. in data 15.10.2014 e ricevuta dal destinatario in data 20.10.2014, allorché era (4/ decorso il termine di un anno dal deposito - 18.10.2013 - dell'ordinanza di rigetto del reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ.

Indi evidenziava che ben avrebbero potuto gli iniziali attori interrompere il corso della prescrizione dell'azione ex art. 1669 cod. civ. all'uopo esperita con un atto di natura stragiudiziale di costituzione in mora.

Evidenziava quindi, nel quadro della pronuncia n. 24822 del 9.12.2015 delle sezioni unite di questa Corte, che non vi era margine perché si determinasse, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione, scissione, viceversa, correlabile unicamente all'evenienza in cui il diritto sostanziale è azionabile con un atto di natura processuale.

7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

8. Il relatore, riservate le debite verifiche in ordine al primo ed al terzo motivo di ricorso, ha formulato proposta di manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso ai sensi dell'art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

9. I ricorrenti hanno depositato memoria. jg 4 4,-

10. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 158 e 276 cod. proc. civ.

Deducono che il collegio d'appello che ha pronunciato la sentenza impugnata, ha avuto una composizione diversa da quella del collegio dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni.

11. Il primo motivo di ricorso va respinto.

12. Invero l'esame del fascicolo d'ufficio del giudizio (n. 2277/2017 r.g.) innanzi alla Corte d'Appello di Catania (fascicolo debitamente acquisito all'esito dell'ordinanza interlocutoria dei 1.7/13.12.2021) non dà ragione del vizio addotto con il primo mezzo di impugnazione.

Segnatamente, la composizione del collegio catanese innanzi al quale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti ebbero a precisare le conclusioni e dunque la composizione del collegio che ebbe a riservare la causa in decisione, è esattamente identica a quella del collegio che ha in data 26.3.2020 deliberato la decisione in questa sede impugnata.

Su tale scorta, quindi, nella specie, non si registra alcuna deviazione dall'elaborazione di questa Corte.

Ovvero dall'elaborazione secondo cui, ai sensi dell'art. 276, 1° co., cod. proc. civ., alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza, devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni; e secondo cui, in grado di appello, pertanto, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 cod. proc. civ., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone - altrimenti - la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (cfr. Cass. (ord.) 23.7.2020, n. 15660).

E' significativo rimarcare, del resto, che il primo motivo non rinviene sviluppo alcuno nella articolata memoria che i ricorrenti hanno depositato.

13. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1669 e 2943 cod. civ.

Deducono che l'evoluzione giurisprudenziale ha superato le enunciazioni formulate dalle sezioni unite con la pronuncia n. 24822 del 9.12.2015; che del resto l'art. 2943 cod. civ. non distingue tra azioni volte a tutelare diritti di credito ed azioni volte a tutelare diritti potestativi.

Deducono dunque che nella fattispecie la corte di merito avrebbe dovuto opinare nel senso dell'intervenuta interruzione della prescrizione al dì - 15.10.2014 - della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario.

14. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

15. Nel solco della pronuncia n. 24822 del 9.12.2015 delle sezioni unite di questa Corte (secondo cui la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario) non può che opinarsi nei termini che seguono.

Per un verso, va appieno condivisa l'affermazione della Corte catanese secondo cui, "non trattandosi nel caso di specie di ipotesi di interruzione della i prescrizione che può avvenire, esclusivamente, attraverso un atto di natura processuale, il diritto dell'appellante si è prescritto" (così sentenza d'appello, pag. 7).

Per altro verso, non può essere recepito l'assunto dei ricorrenti secondo cui, in dipendenza dell'estensione della regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario agli atti unilaterali recettizi, "è irragionevole che gli effetti sostanziali connessi ad atti processuali non debbano verificarsi a partire dal momento in cui l'atto venga consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica" (così memoria dei ricorrenti, pag. 2)'t-

16. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 91,-- 92 e 112 cod. proc. civ.

Premettono che la corte distrettuale ha confermato la sentenza di primo grado alla stregua del disposto rigetto del gravame e li ha condannati in solido a rimborsare a controparte le spese del doppio grado e di a.t.p.

Deducono nondimeno che l'appellata non aveva in via incidentale censurato la compensazione delle spese di prime cure disposta dal tribunale, sicché la condanna alle spese di primo grado e di a.t.p. è stata pronunciata ex officio.

17. Il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

18. Senza dubbio alcuno, a fronte della compensazione tout court delle spese di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] si è limitata, in appello, a domandare il rigetto del gravame con il favore sic et simpliciter delle spese di seconde cure ("rigettare, o con qualunque altra statuizione dichiarare infondato l'atto di appello proposto da (...).

Con vittoria di spese e compensi difensivi": così comparsa di costituzione in appello di [OSCURATO:PERSONA], pag. 12).

19. Su tale scorta soccorre, in termini concludenti, l'insegnamento di questa Corte.

Ossia l'insegnamento secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423; Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775).

20. In accoglimento del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 791 dei 26.3/30.4.2020 della Corte d'Appello di Catania va cassata.

Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell'art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ. e per quanto postulato dall'accoglimento del terzo motivo, sia decisa nel merito e quindi a che sia espunta dalla medesima sentenza n. 791/2020 la condanna degli appellanti a rimborsare all'appellata le spese tutte del giudizio di primo grado e di a.t.p.

21. In dipendenza del seppur parziale accoglimento del ricorso per cassazione si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

22. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell'accolto motivo la sentenza n. 791 dei 26.3/30.4.2020 della Corte d'Appello di Catania e, decidendo nel merito, elimina dalla medesima sentenza la condanna degli appellanti a rimborsare all'appellata le spese tutte del giudizio di primo grado e di accertamento tecnico preventivo (a.t.p.); rigetta il primo motivo di ricorso ed il secondo motivo di ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23326 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. SPRCCT73L49F2580 - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. PMLVNI82P2OH163L - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, al viale delle Milizie, n. 140, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] (titolare della omonima impresa edile) - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Ispica, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 791 - 26.3/30.4.2020 della Corte d'Appello di Catania, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 15/20.10.2014 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa edile. Esponevano che avevano acquistato dalla convenuta, ciascuno con separato atto di compravendita, distinte porzioni immobiliari ricomprese nel complesso residenziale "[OSCURATO:PERSONA]", ubicato in Pozzallo, alla contrada Ragozzino, n. 135, ed edificato dalla medesima convenuta. Esponevano che sia le rispettive porzioni di proprietà esclusiva sia le parti comuni avevano manifestato vizi e difformità di vario genere. Chiedevano condannarsi la convenuta al risarcimento del danno, quantificato, conformemente alla valutazione operata dal c.t.u. nominato in sede di a.t.p., in euro 36.465,13, oltre rivalutazione ed interessi.2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. Eccepiva, tra l'altro, la prescrizione della pretesa ex adverso azionata per avvenuto decorso del termine annuale di cui all'art. 1669 cod. civ. Instava per il rigetto dell'avversa domanda. 3. Con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, cod. proc. civ. gli attori deducevano che il termine di prescrizione era stato reiteratamente interrotto. 4. Con sentenza n. 405/2017 l'adito tribunale rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite. Opinava per l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria in dipendenza dell'avvenuto decorso del termine annuale di cui all'art. 1669 cod. civ. 5. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con sentenza n. 791/2020 la Corte d'Appello di Catania rigettava il gravame e condannava in solido gli appellanti alle spese del doppio grado e di a .t. p. Dava atto la corte che successivamente al deposito della relazione del c.t.u. nominato nell'ambito dell'a.t.p. gli appellanti avevano proposto ricorso per sequestro conservativo, ricorso rigettato in sede di reclamo con ordinanza depositata in data 18.10.2013. Dava atto dunque, la corte, che sino a tale data non erano maturati né termini di prescrizione né termini di decadenza. Dava atto ulteriormente che il giudizio di merito aveva avuto inizio con citazione inoltrata per la notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. in data 15.10.2014 e ricevuta dal destinatario in data 20.10.2014, allorché era (4/ decorso il termine di un anno dal deposito - 18.10.2013 - dell'ordinanza di rigetto del reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. Indi evidenziava che ben avrebbero potuto gli iniziali attori interrompere il corso della prescrizione dell'azione ex art. 1669 cod. civ. all'uopo esperita con un atto di natura stragiudiziale di costituzione in mora. Evidenziava quindi, nel quadro della pronuncia n. 24822 del 9.12.2015 delle sezioni unite di questa Corte, che non vi era margine perché si determinasse, ai fini dell'interruzione della prescrizione, la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione, scissione, viceversa, correlabile unicamente all'evenienza in cui il diritto sostanziale è azionabile con un atto di natura processuale. 7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 8. Il relatore, riservate le debite verifiche in ordine al primo ed al terzo motivo di ricorso, ha formulato proposta di manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso ai sensi dell'art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 9. I ricorrenti hanno depositato memoria. jg 4 4,- 10. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 158 e 276 cod. proc. civ. Deducono che il collegio d'appello che ha pronunciato la sentenza impugnata, ha avuto una composizione diversa da quella del collegio dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni. 11. Il primo motivo di ricorso va respinto. 12. Invero l'esame del fascicolo d'ufficio del giudizio (n. 2277/2017 r.g.) innanzi alla Corte d'Appello di Catania (fascicolo debitamente acquisito all'esito dell'ordinanza interlocutoria dei 1.7/13.12.2021) non dà ragione del vizio addotto con il primo mezzo di impugnazione. Segnatamente, la composizione del collegio catanese innanzi al quale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti ebbero a precisare le conclusioni e dunque la composizione del collegio che ebbe a riservare la causa in decisione, è esattamente identica a quella del collegio che ha in data 26.3.2020 deliberato la decisione in questa sede impugnata. Su tale scorta, quindi, nella specie, non si registra alcuna deviazione dall'elaborazione di questa Corte. Ovvero dall'elaborazione secondo cui, ai sensi dell'art. 276, 1° co., cod. proc. civ., alla deliberazione della decisione "possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione", e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza, devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni; e secondo cui, in grado di appello, pertanto, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 cod. proc. civ., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l'ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone - altrimenti - la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (cfr. Cass. (ord.) 23.7.2020, n. 15660). E' significativo rimarcare, del resto, che il primo motivo non rinviene sviluppo alcuno nella articolata memoria che i ricorrenti hanno depositato. 13. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1669 e 2943 cod. civ. Deducono che l'evoluzione giurisprudenziale ha superato le enunciazioni formulate dalle sezioni unite con la pronuncia n. 24822 del 9.12.2015; che del resto l'art. 2943 cod. civ. non distingue tra azioni volte a tutelare diritti di credito ed azioni volte a tutelare diritti potestativi. Deducono dunque che nella fattispecie la corte di merito avrebbe dovuto opinare nel senso dell'intervenuta interruzione della prescrizione al dì - 15.10.2014 - della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario. 14. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 15. Nel solco della pronuncia n. 24822 del 9.12.2015 delle sezioni unite di questa Corte (secondo cui la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario) non può che opinarsi nei termini che seguono. Per un verso, va appieno condivisa l'affermazione della Corte catanese secondo cui, "non trattandosi nel caso di specie di ipotesi di interruzione della i prescrizione che può avvenire, esclusivamente, attraverso un atto di natura processuale, il diritto dell'appellante si è prescritto" (così sentenza d'appello, pag. 7). Per altro verso, non può essere recepito l'assunto dei ricorrenti secondo cui, in dipendenza dell'estensione della regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario agli atti unilaterali recettizi, "è irragionevole che gli effetti sostanziali connessi ad atti processuali non debbano verificarsi a partire dal momento in cui l'atto venga consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica" (così memoria dei ricorrenti, pag. 2)'t- 16. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 91,-- 92 e 112 cod. proc. civ. Premettono che la corte distrettuale ha confermato la sentenza di primo grado alla stregua del disposto rigetto del gravame e li ha condannati in solido a rimborsare a controparte le spese del doppio grado e di a.t.p. Deducono nondimeno che l'appellata non aveva in via incidentale censurato la compensazione delle spese di prime cure disposta dal tribunale, sicché la condanna alle spese di primo grado e di a.t.p. è stata pronunciata ex officio. 17. Il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto. 18. Senza dubbio alcuno, a fronte della compensazione tout court delle spese di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] si è limitata, in appello, a domandare il rigetto del gravame con il favore sic et simpliciter delle spese di seconde cure ("rigettare, o con qualunque altra statuizione dichiarare infondato l'atto di appello proposto da (...). Con vittoria di spese e compensi difensivi": così comparsa di costituzione in appello di [OSCURATO:PERSONA], pag. 12). 19. Su tale scorta soccorre, in termini concludenti, l'insegnamento di questa Corte. Ossia l'insegnamento secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423; Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775). 20. In accoglimento del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 791 dei 26.3/30.4.2020 della Corte d'Appello di Catania va cassata. Nulla osta, giacché non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell'art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ. e per quanto postulato dall'accoglimento del terzo motivo, sia decisa nel merito e quindi a che sia espunta dalla medesima sentenza n. 791/2020 la condanna degli appellanti a rimborsare all'appellata le spese tutte del giudizio di primo grado e di a.t.p. 21. In dipendenza del seppur parziale accoglimento del ricorso per cassazione si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 22. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell'accolto motivo la sentenza n. 791 dei 26.3/30.4.2020 della Corte d'Appello di Catania e, decidendo nel merito, elimina dalla medesima sentenza la condanna degli appellanti a rimborsare all'appellata le spese tutte del giudizio di primo grado e di accertamento tecnico preventivo (a.t.p.); rigetta il primo motivo di ricorso ed il secondo motivo di ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella cam
Sentenza Cassazione n. 18952/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris