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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 18767/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13108-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- ALUISANTON I O GUGLIELMO [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2224/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 13108 sez.

ML - ud. 22-03-2022 -2- R.G.13108/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma, a conferma della pronuncia del Tribunale di Velletri, ha annullato l'avviso di addebito con cui l'Inps aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA], ingegnere iscritto all'albo ma non ad Inarcassa, il versamento dei contributi alla gestione separata con riferimento ai redditi conseguiti dallo stesso per lo svolgimento dell'attività professionale per l'anno 2008, ritenendo che, alla data di comunicazione dell'avviso di pagamento al contribuente (1 luglio 2014) il debito fosse ormai prescritto; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria, nonché ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo cui l'INPS non ha opposto difese; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: RICORSO PRINCIPALE: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, dell'art. 2, commi 26-31,

I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 4.6.2009 pubblicato in G.U. n. 137 del 16 giugno 2009"; l'istituto ricorrente denuncia la mancata applicazione da parte della Corte d'appello, dello slittamento/differimento del termine introdotto dal d.P.C.M. del 4 giugno 2009 con riferimento ai crediti dell'anno 2008. [OSCURATO:PERSONA]: con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, L. n. 335 del 1995, l'art. 18 comma 12 del D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011; con l'art. 38 della Cost.,con gli artt. 9 e 10

I. n. 6 del 1981, con gli artt. 22 e 23 dello [OSCURATO:PERSONA] ratione temporis applicabile, anche nel combinato disposto con il D.Lgs. n.509 del 1994, con il D.M. n. 281 del 1996, con l'art. 8 comma 3, D.Igs. n.103 del 1996, come sostituito dall'art. 1, L. n. 133 del 2011"; il ricorrente incidentale contesta la sentenza della Corte d'appello di Roma nel punto in cui, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto di applicare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in casi che egli ritiene solo apparentemente analoghi, la quale afferma che sono soggetti ad iscrizione alla gestione separata INPS tutti gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria cui è preclusa l'iscrizione ad INARCASSA cui versano il contributo integrativo, in quanto dal versamento di detto contributo soggettivo non sorgerebbe la costituzione di una posizione previdenziale; la predetta statuizione, secondo il ricorrente incidentale, si porrebbe in contrasto con le norme vigenti applicabili alla fattispecie. [OSCURATO:PERSONA]: il motivo merita accoglimento; in base al consolidato orientamento di questa Corte, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, sì come previsti dai DD.PP.CC.MM. succedutisi nel tempo, in relazione ai contributi dovuti dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni stabilite dalle predette disposizioni (Così, per una fattispecie sovrapponibile, riferita ai crediti 2009, Cass. n. 10273 del 2021); nella fattispecie in esame, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione era stato differito dal 6 giugno al 6 luglio 2009 ad opera del DPCM del 4 giugno 2009, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] n.137 del 16 giugno 2009; pertanto, alla data del 1 luglio 2014, di ricevimento, da parte dell'ingegnere, della comunicazione dell'avviso di pagamento relativo ai contributi dovuti alla gestione separata per i redditi prodotti nell'anno 2008, la prescrizione non era ancora maturata; in virtù dell'accoglimento del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito; in definitiva, il ricorso principale va accolto, assorbito l'incidentale condizionato; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità;in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13108-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- ALUISANTON I O GUGLIELMO [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2224/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 13108 sez. ML - ud. 22-03-2022 -2- R.G.13108/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma, a conferma della pronuncia del Tribunale di Velletri, ha annullato l'avviso di addebito con cui l'Inps aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA], ingegnere iscritto all'albo ma non ad Inarcassa, il versamento dei contributi alla gestione separata con riferimento ai redditi conseguiti dallo stesso per lo svolgimento dell'attività professionale per l'anno 2008, ritenendo che, alla data di comunicazione dell'avviso di pagamento al contribuente (1 luglio 2014) il debito fosse ormai prescritto; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria, nonché ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo cui l'INPS non ha opposto difese; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: RICORSO PRINCIPALE: l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935, dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, dell'art. 18 del d.lgs. 241/1997, dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001 e del d.P.C.M. 4.6.2009 pubblicato in G.U. n. 137 del 16 giugno 2009"; l'istituto ricorrente denuncia la mancata applicazione da parte della Corte d'appello, dello slittamento/differimento del termine introdotto dal d.P.C.M. del 4 giugno 2009 con riferimento ai crediti dell'anno 2008. [OSCURATO:PERSONA]: con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, L. n. 335 del 1995, l'art. 18 comma 12 del D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011; con l'art. 38 della Cost.,con gli artt. 9 e 10 I. n. 6 del 1981, con gli artt. 22 e 23 dello [OSCURATO:PERSONA] ratione temporis applicabile, anche nel combinato disposto con il D.Lgs. n.509 del 1994, con il D.M. n. 281 del 1996, con l'art. 8 comma 3, D.Igs. n.103 del 1996, come sostituito dall'art. 1, L. n. 133 del 2011"; il ricorrente incidentale contesta la sentenza della Corte d'appello di Roma nel punto in cui, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto di applicare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in casi che egli ritiene solo apparentemente analoghi, la quale afferma che sono soggetti ad iscrizione alla gestione separata INPS tutti gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria cui è preclusa l'iscrizione ad INARCASSA cui versano il contributo integrativo, in quanto dal versamento di detto contributo soggettivo non sorgerebbe la costituzione di una posizione previdenziale; la predetta statuizione, secondo il ricorrente incidentale, si porrebbe in contrasto con le norme vigenti applicabili alla fattispecie. [OSCURATO:PERSONA]: il motivo merita accoglimento; in base al consolidato orientamento di questa Corte, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, sì come previsti dai DD.PP.CC.MM. succedutisi nel tempo, in relazione ai contributi dovuti dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni stabilite dalle predette disposizioni (Così, per una fattispecie sovrapponibile, riferita ai crediti 2009, Cass. n. 10273 del 2021); nella fattispecie in esame, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione era stato differito dal 6 giugno al 6 luglio 2009 ad opera del DPCM del 4 giugno 2009, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] n.137 del 16 giugno 2009; pertanto, alla data del 1 luglio 2014, di ricevimento, da parte dell'ingegnere, della comunicazione dell'avviso di pagamento relativo ai contributi dovuti alla gestione separata per i redditi prodotti nell'anno 2008, la prescrizione non era ancora maturata; in virtù dell'accoglimento del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito; in definitiva, il ricorso principale va accolto, assorbito l'incidentale condizionato; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità;in considerazione dell'esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza ca
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