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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27643/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22730-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 88; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 19; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; l.o71 -intimato- 3024, e da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 19; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrenti al ricorso incidentale- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], via Aldo BANZI n. 88; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 368-2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, de- positata il 10/05/2019, notificata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 18 settembre 1996, conveniva, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, il Comune di Lipari, chie- dendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della occupa- zione abusiva di un terreno di sua proprietà nonché la condanna al ripristino della situazione di fatto preesistente.

Il Comune di Lipari contestava la fondatezza delle richieste dell'attrice, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto invocato e chiedeva la chiamata in causa dell'[OSCURATO:PERSONA] ed Antonino, che aveva eseguito i la- vori, per essere dalla stessa man levata. [OSCURATO:PERSONA] contestava ogni ad- debito.

Il Tribunale, con sentenza pubblicata in data 11 marzo 2015, rigettava la domanda attorea, dichiarando intervenuta la prescrizione del diritto ex art. 2947 cod.civ.[OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione, notificando l'atto di appello al Comune di Lipari e direttamente e personalmente a Vincenzo ed [OSCURATO:PERSONA], in quanto il loro procuratore legale era deceduto in corso di causa.

Si costituivano il Comune di Lipari e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell'appello. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la propria estraneità al giudizio, sostenendo di non essere lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che era stato parte nel giudizio di primo grado, facendo rilevare che l'appellante, per errore, aveva notificato l'atto di appello presso la sede della società [OSCURATO:PERSONA] di Milazzo, della quale era amministratore delegato.

In seguito, [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a regolarizzare la notifica nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], parte del giudizio di prime cure, il quale, co- munque, restava contumace.

Preso atto del decesso del rappresentante legale dell'[OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di prime cure, prima della udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte territoriale dichiarava nulla la decisione del Tribunale, decidendo nel merito, accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione pas- siva formulata da [OSCURATO:PERSONA] ed anche la sua richiesta di rifusione delle spese di lite da parte dell'appellante; rilevandone la tempestività, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e le riconosceva la somma di euro 31.949,98; accoglieva, infine, la domanda di manleva nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e regolava le spese di lite e di CTU.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione Vincenzo ed [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi di 5 motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste e propone ricorso incidentale, fondato su un solo motivo.

Il Comune di Lipari resiste sia al ricorso principale sia a quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc.civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i.

Con il primo motivo i ricorrenti, in riferimento all'art. 360,1° comma, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ., deducono la violazione degli artt. 342 e 112 cod.proc.civ.

«per mancata pronuncia ed accoglimento della eccezione di inammissibilità per carenza di indicazione nell'atto di appello delle parti della sentenza impugnata nonché delle modifiche richieste e delle circostanze dedotte».

La Corte territoriale non avrebbe esaminato l'eccezione pregiudiziale di inam- missibilità del gravame - sollevata nella comparsa di costituzione in appello e reiterata nella comparsa conclusionale - basata sull'essere l'appello privo delle indicazioni delle parti della sentenza oggetto di impugnazione, delle modifiche richieste alla ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di prime cure e delle indicazioni delle circostanze poste a fondamento della denuncia di violazione di legge.

1.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 cod.proc.civ.

I ricorrenti pongono a base delle censure rivolte alla sentenza impugnata atti processuali - in particolare, la comparsa di costituzione e la comparsa conclu- sionale - senza fornire le necessarie indicazioni per la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documen- tazione, come pervenuta presso questa Corte, omettendo di precisare (anche) la loro esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte senza chiarire se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità.

Si deve ribadire che la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701), perché, in base alla lettura del ricorso, questa Corte non è in grado di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, non essendo invero sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

Per insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conse- guente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (in termini: Cass., Sez.

Un., 23/12/2019, n. 34469).

1.2. Nel caso di specie, essendo denunciato un error in procedendo, il perimetro cognitivo della Cassazione si amplia, investendo direttamente il "fatto processuale" (cioè, quel fatto interno al processo che ha determinato un certo effetto processuale); trattandosi pur sempre, però, di una cognizione "sugli atti", si prospetta preliminare ad ogni altra questione, anche in questo caso, quella concernente l'ammissibilità del motivo.

Conseguentemente, solo quando il mo- tivo sia ritenuto rispondente ai requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 366 cod.proc.civ. diventa possibile valutarne la fondatezza e, dunque - esclusiva- mente nell'ambito di quest'ultima valutazione- la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali.

Per le ragioni già descritte, deve dirsi, quindi, che il motivo non è corretta- mente formulato (cfr. Cass. 09/11/2018, n. 28827; Cass. 29/09/2017, n. 22880; Cass. 02/02/2017, n. 2771; Cass. 08/06/2016, n. 11738; Cass.04/07/2014, n. 15367; Cass., Sez.

Un., 22/5/2012, n. 8077; Cass. 20/07/2012, n. 12664).

1.3. Tale constatazione assorbe le altre ragioni di inammissibilità, quali la denuncia di vizi indicati nell'epigrafe del ricorso, senza alcuna argomentazione difensiva a supporto, la denuncia dell'art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., senza il soddisfacimento degli oneri di allegazione a tal fine necessari, la denun- cia, con un unico mezzo di impugnazione, di motivi misti e tra di loro inconcilia- bili, cioè l'omessa pronuncia e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano la mancata pronuncia sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 132, nn. 2 e 3 e dell'art. 112 cod.proc.civ.

La Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sull'eccezione, formulata da [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione e reiterata negli atti difensivi suc- cessivi, fino alla comparsa conclusionale, di nullità della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n. 87/2015, perché mancante, nell'epigrafe, nella esposizione del fatto, nella motivazione e nel dispositivo, di qualsiasi riferimento al R.T.I., all'[OSCURATO:PERSONA] e Antonino, alle persone fisiche degli appel- lati e alle vicende agli stessi relative, oltre alle conclusioni di alcuna delle parti.

2.1. La formulazione di questo motivo presenta gli stessi vizi di quello pre- cedente e va incontro alla medesima sorte.

Con specifico riferimento alla denuncia di violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia, è necessario, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, che l'eccezione sia riportata puntualmente, nei suoi esatti termini e non genericamente, ovvero per riassunto del suo contenuto, nel ricorso per cassa- zione (Cass. Sez.

Un., 28/07/2005, n. 15781; Cass. 07/03/2006, n. 4840).

Si rivela così insufficiente l'affermazione, contenuta a p. 10 del ricorso, di aver proposto l'eccezione di nullità asseritamente non esaminata.

Per ritenere, infatti, proposto un valido motivo di censura contro la sentenza della Corte d'Appello, i ricorrenti avrebbero dovuto riportare nel ricorso per cassazione le deduzioni at- traverso cui era stato circoscritto, in modo chiaro ed esauriente, il quantum ap- pellatum, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata ed ai rela- tivi passaggi argomentativi censurati, nonché esplicitare sotto il profilo qualita- tivo le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice; tali omissioni non permettono di ritenere idoneamente formulato uno specifico mo- tivo di appello e, conseguentemente, impediscono di ravvisare la violazione, da parte della Corte territoriale, dell'art. 112 cod.proc.civ.

Peraltro, la parte non ha depositato unitamente al ricorso per cassazione l'atto di appello, né ha offerto puntuali indicazioni per il relativo reperimento nei fascicoli di parte o d'ufficio delle precedenti fasi del processo, con ciò violando gli oneri previsti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 366 cod.proc.civ., 1° comma, n. 6 (Cass.09/11/2018, n. 28827).

2.2. Vale anche in questo caso quanto già rilevato supra sub § 1.3.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata, ai sensi degli artt. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ., la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 112 e 301 cod.proc.civ. e ne denunciano l'irragionevolezza.La Corte territoriale, rilevata la nullità della sentenza del Tribunale, perché pronunciata nonostante la causa di interruzione costituita dalla morte dell'unico difensore del chiamato in causa, avrebbe erroneamente convertito la causa di nullità in motivo di impugnazione e avrebbe altrettanto erroneamente pronun- ciato sul merito della controversia.

In particolare, il giudice a quo non avrebbe tenuto conto che: i) [OSCURATO:PERSONA], colpito dall'evento interruttivo, non era l'appellante e non era legittimato a proporre appello, neppure incidentale, avverso una sentenza che non ne pre- giudicava in alcun modo gli interessi, potendo solo far valere in via di eccezione la causa di nullità; il) l'appellante aveva dimostrato di conoscere la causa di interruzione, tant'è vero che aveva provveduto a notificare l'appello diretta- mente alla parte, ma non ne aveva fatto un motivo di impugnazione; iii) neppure il Comune di Lipari aveva proposto appello autonomo o incidentale.

Perciò la decisione della Corte territoriale avrebbe illegittimamente esteso all'appellante ed al Comune di Lipari una ragione di nullità proposta in via di eccezione dal chiamato in garanzia, convertendo, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, un mezzo proposto dalla parte a pre- sidio del proprio esclusivo interesse in un vulnus per la parte stessa.

Nella sostanza, i ricorrenti, che avevano eccepito la nullità del giudizio di prime cure, essendo il loro rappresentante legale morto durante il giudizio di primo grado, si dolgono del fatto che la Corte territoriale non abbia dichiarato l'estinzione del giudizio ed abbia, invece, convertito la causa di nullità in motivo di impugnazione.

A tal fine invocano l'applicazione di un principio, quello espresso da Cass., Sez.

Un., n. 9686/2013, che, risolvendo il problema degli effetti dell'evento interruttivo non riguardante l'attore o il convenuto principale, bensì un terzo chiamato in causa dal convenuto e regolarmente costituitosi in giudizio (ad esempio, il terzo nei cui confronti il convenuto aveva spiegato domanda di man- leva), ha ritenuto possibile che l'estinzione del giudizio venga pronunciata solo nei confronti della domanda proposta dal convenuto contro il terzo chiamato, senza pregiudicare la posizione dell'attore, il quale non aveva evocato in giudizio il terzo chiamato in causa, relativamente al quale si era verificato l'evento inter- ruttivo, assicurando per il resto la prosecuzione del giudizio rinviato a data suc- cessiva alla scadenza del termine di legge per la riassunzione.

3.1. Tale principio di diritto non trova nella specie applicazione, perché si riferisce alla ricorrenza di una causa di estinzione di un processo con pluralità di parti, di cui una chiamata in causa a scopo di manleva, e non riguarda la fatti- specie per cui è causa, in cui l'interruzione del processo tutela il diritto di difesa della parte.

La Corte territoriale ha, invece, fatto corretta applicazione del diverso e or- mai consolidato indirizzo di legittimità secondo cui nel vigente sistema proces- suale la morte, come anche la radiazione o la sospensione, dell'unico procuratore (o, logicamente, di tutti i procuratori, ove più ve ne fossero stati), a mezzo del quale alcuna delle parti s'era costituita nel giudizio di merito, determina l'imme- diata ed automatica interruzione del giudizio, indipendentemente dalla cono- scenza che dell'evento interruttivo possano o meno aver avuto l'altra o le altre parti ed il giudice, e, quindi, senza che a perfezionare la fattispecie interruttiva sia necessario che concorrano (come, invece, nel caso in cui la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio colpiscano personalmente alcuna delle parti costituite) la dichiarazione o la notificazione alle altre parti, prescritta dall'art. 301 cod.proc.civ. (cfr., da ultimo, Cass. 26/08/2021, n. 23486; Cass.12/11/2018, n. 28846).

3.2. Peraltro, va aggiunto che la richiesta di far dichiarare la nullità del giu- dizio di primo grado, avendo la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio, non può limitarsi - a pena di inammissibilità per difetto di interesse e mancata corrispondenza al modello legale di detta impugnazione - alla sola richiesta di nullità della sentenza impugnata, né ovviamente può essere formulata per otte- nere un effetto, quello della estinzione parziale del processo, diverso da quello ad essa attribuito dalla legge.

3.3. Per finire, del tutto assertiva - in quanto non rispettosa delle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ. - ed irrilevante - perché il principio di non contestazione opera per quei fatti il cui onere probatorio grava sulla parte che li allega.

In sostanza l'onere di contestazione riguarda fatti sfavorevoli consistenti in: a)fatto proprio della parte; b) fatto comune alle parti; c) fatto caduto sotto la propria percezione (cfr. Cass. 22/05/2019, n. 13828)- - si rivela la precisa- zione di cui a p. 12 del ricorso, secondo cui «né l'appellante né il Comune di Lipari hanno, nei rispettivi scritti difensivi, contestato l'argomentazione sul punto svolta dall'appellato Oliva e, anzi, l'appellante ha ritenuto di aderire al sopraci- tato indirizzo delle Sezioni Unite».

3.4. Deve dunque concludersi che il motivo, in tutte le sue articolazioni, non merita accoglimento.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ., la violazione dell'art. 2947 cod.civ. e dell'art. 112 cod.proc.civ. e l'omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio.

La Corte territoriale non si è pronunciata sulla eccezione di prescrizione quin- quennale, ritenendo che l'attrice avesse chiesto non solo il risarcimento del danno, ma anche il ripristino dello stato dei luoghi e perciò la cessazione della occupazione sine titulo, sicché il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima della cessazione dell'occupazione.

La sentenza impugnata, secondo la prospettazione dei ricorrenti, non avrebbe tenuto conto che la pretesa risarcitoria era stata avanzata nei confronti del Comune di Lipari e non nei loro confronti, atteso che essi erano stati chiamati in garanzia limitatamente ai danni prodotti all'ente locale per fatto esclusivo dell'appaltatore.

In altri termini, sostengono che l'occupazione sine titulo dopo il 1989 non poteva essere imputata alla ditta appaltatrice che aveva consegnato l'opera all'amministrazione e relativamente all'occupazione precedente avrebbe dovuto ritenersi maturata la prescrizione.

Né alla ditta appaltatrice avrebbe potuto imputarsi il danno per la irreversi- bile trasformazione dei luoghi sette anni dopo la conclusione dei lavori, la resti- tuzione dell'area al Comune e la sottoscrizione del collaudo, senza contestazioni per lavori non eseguiti a regola d'arte o non ordinati dall'amministrazione.

4.1. La censura presta il fianco ad un rilievo di novità dell'illustrazione dell'ar- gomentazione difensiva, perché essa, per un verso, dall'impugnata sentenza non risulta prospettata e tantomeno viene fornita alcuna indicazione che, in os- sequio alle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., specifichi quando, come e dove la questione sarebbe stata posta nonché censurata la omessa pro- nuncia al riguardo, per l'altro, fa riferimento ad una serie di circostanze di fatto affermate del tutto assertivamente dai ricorrenti.

Trova applicazione pertanto, il principio secondo cui qualora una questione giuridica - implicante un accerta- mento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inam- missibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la ve- ridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr., da ultimo, ex multis, in tal senso, Cass. 27/09/2021, n. 26147).

5. Con il quinto nonché ultimo motivo i ricorrenti, in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., rimproverano alla sentenza impugnata di aver violato e falsamente applicato l'art. 2043 cod.civ. e l'art. 112 cod.proc.civ. nonché di avere omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che l'appalto per cui è causa era al massimo ribasso e che l'appaltatore non era tenuto né alla deter- minazione delle aree da occupare ed espropriare né si era fatto carico delle re- lative procedure ed aveva ricevuto in consegna le aree di intervento dal Comune, con la sottoscrizione di un apposito verbale.

Perciò, avrebbe deciso in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che considera l'appaltatore responsabile, ex art. 2043 cod.civ., solo ove conservi l'occupazione dell'immobile sine titulo e perseveri nell'esecuzione dell'opera, pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell'occupazione: circostanze non riscontrabili nel caso di specie.

In aggiunta, la Corte territoriale non avrebbe dovuto porre a fondamento della statuizione elementi tratti dalla sentenza del Tribunale dichiarata nulla, avendo l'obbligo di giudicare la causa nel merito con una motivazione del tutto autonoma, cioè priva di riferimenti alla sentenza dichiarata nulla; in concreto, non avrebbe dovuto fare riferimento alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] né alle conclusioni della CTU - essendo avvenute, rispettivamente, l'escussione del te- ste e l'espletamento della CTU, senza la garanzia della difesa - né avrebbe potuto consentire una non autorizzata ricerca di nuovi documenti.

Da alcuni documenti ottenuti dallo studio professionale incaricato della dire- zione dei lavori, il cui contenuto è stato riassunto nel ricorso, si evincerebbe, secondo i ricorrenti, che la ditta appaltatrice aveva fatto pieno affidamento sulla conclusione della procedura espropriativa.

5.1. Il motivo si articola in più censure che meritano una trattazione sepa- rata.

5.2. Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità.

Ebbene, lo sforzo confutativo con cui i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione dell'art. 2043 cod.civ. introduce una questione non già compresa nel tema del decidere; di conseguenza, la censura è inammissibile essendo pro- spettata per la prima volta in sede di legittimità ed implicando accertamenti di fatto - quanto al contenuto dell'appalto ed al verbale di consegna delle aree ricomprese nella procedura - preclusi a questa Corte regolatrice.

5.3. La tesi secondo cui la Corte territoriale non avrebbe dovuto far riferi- mento alla deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] né alla CTU svolta in primo grado è infondata, perché la Corte territoriale si è uniformata all'insegna- mento di questa Corte secondo cui il giudice di appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione (automatica) del processo a seguito della morte del procuratore deve trattenere la causa e giudicare nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello debba rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 cod.proc.civ.).

Come corollario di tale principio, la decisione del giudice d'appello deve conte- nere una motivazione del tutto autonoma, priva cioè di riferimenti alla sentenza impugnata dichiarata nulla.

Nel caso di specie, la Corte di merito ha rispettato pienamente tale insegnamento, poiché ha espresso le proprie valutazioni in modo del tutto autonomo rispetto alle considerazioni logiche e giuridiche operate dal Tribunale.

Infatti, ha rilevato la tempestività della domanda, l'assenza di al- cun provvedimento di occupazione o di un atto traslativo, ha ritenuto non con- testato, e confermato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il Co- mune avesse occupato il terreno, ha accertato il tipo di interventi realizzati, fa- cendo riferimento alla CTU, le cui conclusioni ha richiamato, dopo aver spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di condividerle.

In altri termini il giudice a quo ha richiamato le emergenze istruttorie ed i risultati della CTU valutandoli autono- mamente e quindi sostituendo integralmente la propria motivazione a quella del Tribunale.

Diversamente da quanto adombrato dai ricorrenti l'autonomia di valutazione che deve caratterizzare la sentenza di appello è altra e diversa dall'inutilizzabilità della CTU e delle prove espletate in primo grado, persino di quelle assunte quando la causa di estinzione non si era verificata e quindi non vi era stata la lesione del diritto di difesa (Cass. 19/01/2010, n. 704 e successiva giurispru- denza conforme).

5.4. È appena il caso di rilevare che i documenti prodotti per la prima volta, volti a dimostrare, come si è detto, che l'impresa appaltatrice confidava nella conclusione positiva della procedura di espropriazione, in sede di legittimità ov- viamente sono irrilevanti.

Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]

6. Con un unico motivo la ricorrente, in relazione dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 832, 2043 cod.civ. e dell'art. 112 cod.proc.civ., per non avere la Corte d'Appello rico- nosciuto il giusto risarcimento del danno per il mancato godimento del fondo per tutto il periodo dell'occupazione illegittima da parte del Comune di Lipari, pur avendo qualificato come illecito permanente l'occupazione stessa.

La ricorrente sostiene che, dinanzi al Tribunale, aveva chiesto di essere ri- sarcita dei danni per l'occupazione abusiva del fondo e la riduzione in pristino, e che con l'atto di appello del 10 giugno 2015, impugnando la decisione di prime cure, aveva ribadito la richiesta di risarcimento dei danni ma non anche la ridu- zione in pristino, optando per la tutela risarcitoria per equivalente.

La Corte d'Appello avrebbe omesso di liquidare il danno da perdita del godi- mento del fondo occupato abusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] per tutto il periodo dell'occupazione illegittima: voce di danno autonoma ed ulteriore rispetto al valore del terreno, come da pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per il periodo antecedente alla trasformazione irreversibile del bene, il proprietario ha diritto al danno per la perdita del godimento del bene.

6.1. Il presupposto su cui si basa il motivo di ricorso è che in sede di appello la ricorrente incidentale abbia chiesto la tutela risarcitoria per equivalente, ri- nunciando alla domanda di riduzione in pristino proposta dinanzi al Tribunale.

Il motivo non può accogliersi, perché per lamentare l'omessa pronuncia è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti; perché questa Corte regolatrice sia messa in grado di accertare se il vizio de- nunciato ricorra le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 27/12/2019, n. 34469, cit.), hanno ribadito che non sono ammissibili censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso; nel caso di specie non si rin- viene, nel ricorso per cassazione, alcuna allegazione con riguardo alle conclusioni rassegnate, in relazione alle quali, quindi, non può che aversi riguardo ai danni accertati e riconosciuti dalla Corte territoriale.

6.2. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso incidentale deve es- sere respinto.

7. Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati.

8. Le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale sono compensate, in ragione della reciproca soccombenza.

9. Sia i ricorrenti principali che la ricorrente incidentale sono tenuti a corri- spondere le spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo, al Comune di Lipari.10.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale.

Condanna i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Comune di Lipari, liquidandole in euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22730-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 88; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 19; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; l.o71 -intimato- 3024, e da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 19; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrenti al ricorso incidentale- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], via Aldo BANZI n. 88; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 368-2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, de- positata il 10/05/2019, notificata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 18 settembre 1996, conveniva, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, il Comune di Lipari, chie- dendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della occupa- zione abusiva di un terreno di sua proprietà nonché la condanna al ripristino della situazione di fatto preesistente. Il Comune di Lipari contestava la fondatezza delle richieste dell'attrice, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto invocato e chiedeva la chiamata in causa dell'[OSCURATO:PERSONA] ed Antonino, che aveva eseguito i la- vori, per essere dalla stessa man levata. [OSCURATO:PERSONA] contestava ogni ad- debito. Il Tribunale, con sentenza pubblicata in data 11 marzo 2015, rigettava la domanda attorea, dichiarando intervenuta la prescrizione del diritto ex art. 2947 cod.civ.[OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione, notificando l'atto di appello al Comune di Lipari e direttamente e personalmente a Vincenzo ed [OSCURATO:PERSONA], in quanto il loro procuratore legale era deceduto in corso di causa. Si costituivano il Comune di Lipari e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell'appello. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la propria estraneità al giudizio, sostenendo di non essere lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che era stato parte nel giudizio di primo grado, facendo rilevare che l'appellante, per errore, aveva notificato l'atto di appello presso la sede della società [OSCURATO:PERSONA] di Milazzo, della quale era amministratore delegato. In seguito, [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a regolarizzare la notifica nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], parte del giudizio di prime cure, il quale, co- munque, restava contumace. Preso atto del decesso del rappresentante legale dell'[OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di prime cure, prima della udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte territoriale dichiarava nulla la decisione del Tribunale, decidendo nel merito, accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione pas- siva formulata da [OSCURATO:PERSONA] ed anche la sua richiesta di rifusione delle spese di lite da parte dell'appellante; rilevandone la tempestività, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e le riconosceva la somma di euro 31.949,98; accoglieva, infine, la domanda di manleva nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e regolava le spese di lite e di CTU. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione Vincenzo ed [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi di 5 motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste e propone ricorso incidentale, fondato su un solo motivo. Il Comune di Lipari resiste sia al ricorso principale sia a quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod. proc.civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i. Con il primo motivo i ricorrenti, in riferimento all'art. 360,1° comma, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ., deducono la violazione degli artt. 342 e 112 cod.proc.civ. «per mancata pronuncia ed accoglimento della eccezione di inammissibilità per carenza di indicazione nell'atto di appello delle parti della sentenza impugnata nonché delle modifiche richieste e delle circostanze dedotte». La Corte territoriale non avrebbe esaminato l'eccezione pregiudiziale di inam- missibilità del gravame - sollevata nella comparsa di costituzione in appello e reiterata nella comparsa conclusionale - basata sull'essere l'appello privo delle indicazioni delle parti della sentenza oggetto di impugnazione, delle modifiche richieste alla ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di prime cure e delle indicazioni delle circostanze poste a fondamento della denuncia di violazione di legge. 1.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 cod.proc.civ. I ricorrenti pongono a base delle censure rivolte alla sentenza impugnata atti processuali - in particolare, la comparsa di costituzione e la comparsa conclu- sionale - senza fornire le necessarie indicazioni per la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documen- tazione, come pervenuta presso questa Corte, omettendo di precisare (anche) la loro esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte senza chiarire se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità. Si deve ribadire che la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701), perché, in base alla lettura del ricorso, questa Corte non è in grado di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, non essendo invero sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione. Per insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conse- guente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (in termini: Cass., Sez. Un., 23/12/2019, n. 34469). 1.2. Nel caso di specie, essendo denunciato un error in procedendo, il perimetro cognitivo della Cassazione si amplia, investendo direttamente il "fatto processuale" (cioè, quel fatto interno al processo che ha determinato un certo effetto processuale); trattandosi pur sempre, però, di una cognizione "sugli atti", si prospetta preliminare ad ogni altra questione, anche in questo caso, quella concernente l'ammissibilità del motivo. Conseguentemente, solo quando il mo- tivo sia ritenuto rispondente ai requisiti di ammissibilità prescritti dall'art. 366 cod.proc.civ. diventa possibile valutarne la fondatezza e, dunque - esclusiva- mente nell'ambito di quest'ultima valutazione- la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. Per le ragioni già descritte, deve dirsi, quindi, che il motivo non è corretta- mente formulato (cfr. Cass. 09/11/2018, n. 28827; Cass. 29/09/2017, n. 22880; Cass. 02/02/2017, n. 2771; Cass. 08/06/2016, n. 11738; Cass.04/07/2014, n. 15367; Cass., Sez. Un., 22/5/2012, n. 8077; Cass. 20/07/2012, n. 12664). 1.3. Tale constatazione assorbe le altre ragioni di inammissibilità, quali la denuncia di vizi indicati nell'epigrafe del ricorso, senza alcuna argomentazione difensiva a supporto, la denuncia dell'art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., senza il soddisfacimento degli oneri di allegazione a tal fine necessari, la denun- cia, con un unico mezzo di impugnazione, di motivi misti e tra di loro inconcilia- bili, cioè l'omessa pronuncia e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. 2. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano la mancata pronuncia sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 132, nn. 2 e 3 e dell'art. 112 cod.proc.civ. La Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sull'eccezione, formulata da [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione e reiterata negli atti difensivi suc- cessivi, fino alla comparsa conclusionale, di nullità della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n. 87/2015, perché mancante, nell'epigrafe, nella esposizione del fatto, nella motivazione e nel dispositivo, di qualsiasi riferimento al R.T.I., all'[OSCURATO:PERSONA] e Antonino, alle persone fisiche degli appel- lati e alle vicende agli stessi relative, oltre alle conclusioni di alcuna delle parti. 2.1. La formulazione di questo motivo presenta gli stessi vizi di quello pre- cedente e va incontro alla medesima sorte. Con specifico riferimento alla denuncia di violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia, è necessario, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, che l'eccezione sia riportata puntualmente, nei suoi esatti termini e non genericamente, ovvero per riassunto del suo contenuto, nel ricorso per cassa- zione (Cass. Sez. Un., 28/07/2005, n. 15781; Cass. 07/03/2006, n. 4840). Si rivela così insufficiente l'affermazione, contenuta a p. 10 del ricorso, di aver proposto l'eccezione di nullità asseritamente non esaminata. Per ritenere, infatti, proposto un valido motivo di censura contro la sentenza della Corte d'Appello, i ricorrenti avrebbero dovuto riportare nel ricorso per cassazione le deduzioni at- traverso cui era stato circoscritto, in modo chiaro ed esauriente, il quantum ap- pellatum, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata ed ai rela- tivi passaggi argomentativi censurati, nonché esplicitare sotto il profilo qualita- tivo le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice; tali omissioni non permettono di ritenere idoneamente formulato uno specifico mo- tivo di appello e, conseguentemente, impediscono di ravvisare la violazione, da parte della Corte territoriale, dell'art. 112 cod.proc.civ. Peraltro, la parte non ha depositato unitamente al ricorso per cassazione l'atto di appello, né ha offerto puntuali indicazioni per il relativo reperimento nei fascicoli di parte o d'ufficio delle precedenti fasi del processo, con ciò violando gli oneri previsti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 366 cod.proc.civ., 1° comma, n. 6 (Cass.09/11/2018, n. 28827). 2.2. Vale anche in questo caso quanto già rilevato supra sub § 1.3. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti imputano alla sentenza gravata, ai sensi degli artt. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ., la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 112 e 301 cod.proc.civ. e ne denunciano l'irragionevolezza.La Corte territoriale, rilevata la nullità della sentenza del Tribunale, perché pronunciata nonostante la causa di interruzione costituita dalla morte dell'unico difensore del chiamato in causa, avrebbe erroneamente convertito la causa di nullità in motivo di impugnazione e avrebbe altrettanto erroneamente pronun- ciato sul merito della controversia. In particolare, il giudice a quo non avrebbe tenuto conto che: i) [OSCURATO:PERSONA], colpito dall'evento interruttivo, non era l'appellante e non era legittimato a proporre appello, neppure incidentale, avverso una sentenza che non ne pre- giudicava in alcun modo gli interessi, potendo solo far valere in via di eccezione la causa di nullità; il) l'appellante aveva dimostrato di conoscere la causa di interruzione, tant'è vero che aveva provveduto a notificare l'appello diretta- mente alla parte, ma non ne aveva fatto un motivo di impugnazione; iii) neppure il Comune di Lipari aveva proposto appello autonomo o incidentale. Perciò la decisione della Corte territoriale avrebbe illegittimamente esteso all'appellante ed al Comune di Lipari una ragione di nullità proposta in via di eccezione dal chiamato in garanzia, convertendo, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, un mezzo proposto dalla parte a pre- sidio del proprio esclusivo interesse in un vulnus per la parte stessa. Nella sostanza, i ricorrenti, che avevano eccepito la nullità del giudizio di prime cure, essendo il loro rappresentante legale morto durante il giudizio di primo grado, si dolgono del fatto che la Corte territoriale non abbia dichiarato l'estinzione del giudizio ed abbia, invece, convertito la causa di nullità in motivo di impugnazione. A tal fine invocano l'applicazione di un principio, quello espresso da Cass., Sez. Un., n. 9686/2013, che, risolvendo il problema degli effetti dell'evento interruttivo non riguardante l'attore o il convenuto principale, bensì un terzo chiamato in causa dal convenuto e regolarmente costituitosi in giudizio (ad esempio, il terzo nei cui confronti il convenuto aveva spiegato domanda di man- leva), ha ritenuto possibile che l'estinzione del giudizio venga pronunciata solo nei confronti della domanda proposta dal convenuto contro il terzo chiamato, senza pregiudicare la posizione dell'attore, il quale non aveva evocato in giudizio il terzo chiamato in causa, relativamente al quale si era verificato l'evento inter- ruttivo, assicurando per il resto la prosecuzione del giudizio rinviato a data suc- cessiva alla scadenza del termine di legge per la riassunzione. 3.1. Tale principio di diritto non trova nella specie applicazione, perché si riferisce alla ricorrenza di una causa di estinzione di un processo con pluralità di parti, di cui una chiamata in causa a scopo di manleva, e non riguarda la fatti- specie per cui è causa, in cui l'interruzione del processo tutela il diritto di difesa della parte. La Corte territoriale ha, invece, fatto corretta applicazione del diverso e or- mai consolidato indirizzo di legittimità secondo cui nel vigente sistema proces- suale la morte, come anche la radiazione o la sospensione, dell'unico procuratore (o, logicamente, di tutti i procuratori, ove più ve ne fossero stati), a mezzo del quale alcuna delle parti s'era costituita nel giudizio di merito, determina l'imme- diata ed automatica interruzione del giudizio, indipendentemente dalla cono- scenza che dell'evento interruttivo possano o meno aver avuto l'altra o le altre parti ed il giudice, e, quindi, senza che a perfezionare la fattispecie interruttiva sia necessario che concorrano (come, invece, nel caso in cui la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio colpiscano personalmente alcuna delle parti costituite) la dichiarazione o la notificazione alle altre parti, prescritta dall'art. 301 cod.proc.civ. (cfr., da ultimo, Cass. 26/08/2021, n. 23486; Cass.12/11/2018, n. 28846). 3.2. Peraltro, va aggiunto che la richiesta di far dichiarare la nullità del giu- dizio di primo grado, avendo la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio, non può limitarsi - a pena di inammissibilità per difetto di interesse e mancata corrispondenza al modello legale di detta impugnazione - alla sola richiesta di nullità della sentenza impugnata, né ovviamente può essere formulata per otte- nere un effetto, quello della estinzione parziale del processo, diverso da quello ad essa attribuito dalla legge. 3.3. Per finire, del tutto assertiva - in quanto non rispettosa delle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ. - ed irrilevante - perché il principio di non contestazione opera per quei fatti il cui onere probatorio grava sulla parte che li allega. In sostanza l'onere di contestazione riguarda fatti sfavorevoli consistenti in: a)fatto proprio della parte; b) fatto comune alle parti; c) fatto caduto sotto la propria percezione (cfr. Cass. 22/05/2019, n. 13828)- - si rivela la precisa- zione di cui a p. 12 del ricorso, secondo cui «né l'appellante né il Comune di Lipari hanno, nei rispettivi scritti difensivi, contestato l'argomentazione sul punto svolta dall'appellato Oliva e, anzi, l'appellante ha ritenuto di aderire al sopraci- tato indirizzo delle Sezioni Unite». 3.4. Deve dunque concludersi che il motivo, in tutte le sue articolazioni, non merita accoglimento. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ., la violazione dell'art. 2947 cod.civ. e dell'art. 112 cod.proc.civ. e l'omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio. La Corte territoriale non si è pronunciata sulla eccezione di prescrizione quin- quennale, ritenendo che l'attrice avesse chiesto non solo il risarcimento del danno, ma anche il ripristino dello stato dei luoghi e perciò la cessazione della occupazione sine titulo, sicché il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima della cessazione dell'occupazione. La sentenza impugnata, secondo la prospettazione dei ricorrenti, non avrebbe tenuto conto che la pretesa risarcitoria era stata avanzata nei confronti del Comune di Lipari e non nei loro confronti, atteso che essi erano stati chiamati in garanzia limitatamente ai danni prodotti all'ente locale per fatto esclusivo dell'appaltatore. In altri termini, sostengono che l'occupazione sine titulo dopo il 1989 non poteva essere imputata alla ditta appaltatrice che aveva consegnato l'opera all'amministrazione e relativamente all'occupazione precedente avrebbe dovuto ritenersi maturata la prescrizione. Né alla ditta appaltatrice avrebbe potuto imputarsi il danno per la irreversi- bile trasformazione dei luoghi sette anni dopo la conclusione dei lavori, la resti- tuzione dell'area al Comune e la sottoscrizione del collaudo, senza contestazioni per lavori non eseguiti a regola d'arte o non ordinati dall'amministrazione. 4.1. La censura presta il fianco ad un rilievo di novità dell'illustrazione dell'ar- gomentazione difensiva, perché essa, per un verso, dall'impugnata sentenza non risulta prospettata e tantomeno viene fornita alcuna indicazione che, in os- sequio alle prescrizioni di cui all'art. 366 n. 6 cod.proc.civ., specifichi quando, come e dove la questione sarebbe stata posta nonché censurata la omessa pro- nuncia al riguardo, per l'altro, fa riferimento ad una serie di circostanze di fatto affermate del tutto assertivamente dai ricorrenti. Trova applicazione pertanto, il principio secondo cui qualora una questione giuridica - implicante un accerta- mento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inam- missibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la ve- ridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr., da ultimo, ex multis, in tal senso, Cass. 27/09/2021, n. 26147). 5. Con il quinto nonché ultimo motivo i ricorrenti, in relazione all'art. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., rimproverano alla sentenza impugnata di aver violato e falsamente applicato l'art. 2043 cod.civ. e l'art. 112 cod.proc.civ. nonché di avere omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che l'appalto per cui è causa era al massimo ribasso e che l'appaltatore non era tenuto né alla deter- minazione delle aree da occupare ed espropriare né si era fatto carico delle re- lative procedure ed aveva ricevuto in consegna le aree di intervento dal Comune, con la sottoscrizione di un apposito verbale. Perciò, avrebbe deciso in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che considera l'appaltatore responsabile, ex art. 2043 cod.civ., solo ove conservi l'occupazione dell'immobile sine titulo e perseveri nell'esecuzione dell'opera, pur essendo a conoscenza della prospettata illegittimità dell'occupazione: circostanze non riscontrabili nel caso di specie. In aggiunta, la Corte territoriale non avrebbe dovuto porre a fondamento della statuizione elementi tratti dalla sentenza del Tribunale dichiarata nulla, avendo l'obbligo di giudicare la causa nel merito con una motivazione del tutto autonoma, cioè priva di riferimenti alla sentenza dichiarata nulla; in concreto, non avrebbe dovuto fare riferimento alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] né alle conclusioni della CTU - essendo avvenute, rispettivamente, l'escussione del te- ste e l'espletamento della CTU, senza la garanzia della difesa - né avrebbe potuto consentire una non autorizzata ricerca di nuovi documenti. Da alcuni documenti ottenuti dallo studio professionale incaricato della dire- zione dei lavori, il cui contenuto è stato riassunto nel ricorso, si evincerebbe, secondo i ricorrenti, che la ditta appaltatrice aveva fatto pieno affidamento sulla conclusione della procedura espropriativa. 5.1. Il motivo si articola in più censure che meritano una trattazione sepa- rata. 5.2. Il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità. Ebbene, lo sforzo confutativo con cui i ricorrenti imputano alla sentenza gravata la violazione dell'art. 2043 cod.civ. introduce una questione non già compresa nel tema del decidere; di conseguenza, la censura è inammissibile essendo pro- spettata per la prima volta in sede di legittimità ed implicando accertamenti di fatto - quanto al contenuto dell'appalto ed al verbale di consegna delle aree ricomprese nella procedura - preclusi a questa Corte regolatrice. 5.3. La tesi secondo cui la Corte territoriale non avrebbe dovuto far riferi- mento alla deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] né alla CTU svolta in primo grado è infondata, perché la Corte territoriale si è uniformata all'insegna- mento di questa Corte secondo cui il giudice di appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione (automatica) del processo a seguito della morte del procuratore deve trattenere la causa e giudicare nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello debba rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 cod.proc.civ.). Come corollario di tale principio, la decisione del giudice d'appello deve conte- nere una motivazione del tutto autonoma, priva cioè di riferimenti alla sentenza impugnata dichiarata nulla. Nel caso di specie, la Corte di merito ha rispettato pienamente tale insegnamento, poiché ha espresso le proprie valutazioni in modo del tutto autonomo rispetto alle considerazioni logiche e giuridiche operate dal Tribunale. Infatti, ha rilevato la tempestività della domanda, l'assenza di al- cun provvedimento di occupazione o di un atto traslativo, ha ritenuto non con- testato, e confermato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il Co- mune avesse occupato il terreno, ha accertato il tipo di interventi realizzati, fa- cendo riferimento alla CTU, le cui conclusioni ha richiamato, dopo aver spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di condividerle. In altri termini il giudice a quo ha richiamato le emergenze istruttorie ed i risultati della CTU valutandoli autono- mamente e quindi sostituendo integralmente la propria motivazione a quella del Tribunale. Diversamente da quanto adombrato dai ricorrenti l'autonomia di valutazione che deve caratterizzare la sentenza di appello è altra e diversa dall'inutilizzabilità della CTU e delle prove espletate in primo grado, persino di quelle assunte quando la causa di estinzione non si era verificata e quindi non vi era stata la lesione del diritto di difesa (Cass. 19/01/2010, n. 704 e successiva giurispru- denza conforme). 5.4. È appena il caso di rilevare che i documenti prodotti per la prima volta, volti a dimostrare, come si è detto, che l'impresa appaltatrice confidava nella conclusione positiva della procedura di espropriazione, in sede di legittimità ov- viamente sono irrilevanti. Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] 6. Con un unico motivo la ricorrente, in relazione dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 832, 2043 cod.civ. e dell'art. 112 cod.proc.civ., per non avere la Corte d'Appello rico- nosciuto il giusto risarcimento del danno per il mancato godimento del fondo per tutto il periodo dell'occupazione illegittima da parte del Comune di Lipari, pur avendo qualificato come illecito permanente l'occupazione stessa. La ricorrente sostiene che, dinanzi al Tribunale, aveva chiesto di essere ri- sarcita dei danni per l'occupazione abusiva del fondo e la riduzione in pristino, e che con l'atto di appello del 10 giugno 2015, impugnando la decisione di prime cure, aveva ribadito la richiesta di risarcimento dei danni ma non anche la ridu- zione in pristino, optando per la tutela risarcitoria per equivalente. La Corte d'Appello avrebbe omesso di liquidare il danno da perdita del godi- mento del fondo occupato abusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] per tutto il periodo dell'occupazione illegittima: voce di danno autonoma ed ulteriore rispetto al valore del terreno, come da pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per il periodo antecedente alla trasformazione irreversibile del bene, il proprietario ha diritto al danno per la perdita del godimento del bene. 6.1. Il presupposto su cui si basa il motivo di ricorso è che in sede di appello la ricorrente incidentale abbia chiesto la tutela risarcitoria per equivalente, ri- nunciando alla domanda di riduzione in pristino proposta dinanzi al Tribunale. Il motivo non può accogliersi, perché per lamentare l'omessa pronuncia è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti; perché questa Corte regolatrice sia messa in grado di accertare se il vizio de- nunciato ricorra le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 27/12/2019, n. 34469, cit.), hanno ribadito che non sono ammissibili censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso; nel caso di specie non si rin- viene, nel ricorso per cassazione, alcuna allegazione con riguardo alle conclusioni rassegnate, in relazione alle quali, quindi, non può che aversi riguardo ai danni accertati e riconosciuti dalla Corte territoriale. 6.2. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso incidentale deve es- sere respinto. 7. Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati. 8. Le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale sono compensate, in ragione della reciproca soccombenza. 9. Sia i ricorrenti principali che la ricorrente incidentale sono tenuti a corri- spondere le spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo, al Comune di Lipari.10. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale. Condanna i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Comune di Lipari, liquidandole in euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de