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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 18305/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1190/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n el procedimento n.375/2022,depositato i l 31/05/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.Tommaso, Errico, Antonetta e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un motivo avversato dal Ministero della Giustizia con controricorso, per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’opposizione di essi ricorrenti contro il decreto del consigliere designato dal Presidente della stessa Corte, dichiarativo della inammissibilità, per difetto di procura, del ricorso originario -iscritto al n.375/2022-, proposto per il riconoscimento dell’indennizzo da eccessiva durata di un processo di lavoro iniziato dalla dante causa dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], nel 2005 e durato oltre quindici anni.

In particolare, la Corte di Appello ha rimarcato che, come già osservato dal Consigliere designato, la procura rilasciata dai ricorrenti, in forma analogica, al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], non era specificamente riferita al procedimento recando la sola indicazione generica per cui la procura medesima veniva rilasciata al fine di un non precisato “giudizio di equa riparazione ex l.89/2001”.

La copia informatica per immagine della procura, depositata telematicamente assieme al ricorso originario, risultava priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico.

La procura in forma analogica non era materialmente congiunta al ricorso.

Il consigliere delegato aveva assegnato termine ex art. 182, secondo comma c.p.c., all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per sanare gli iniziali difetti e l’avvocato aveva depositato telematicamente una copia informatica della procura, corredata della attestazione di conformità ma con lo stesso testo della precedente; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione o falsa applicazione degli artt.83 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., 3 e 5 ter, della l. n.89 del 2001”, in relazione al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.

Deducono i ricorrenti che: la procura era specifica.

Ne riportano il testo in cui si legge che gli odierni ricorrenti nominano l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale loro “difensore nel presente giudizio di equa riparazione ex l.89/2001 e l. 134/2012 con ogni più ampia facoltà …”; in ogni caso, nel testo della l.n.89/2001 come modificato dal d.l.n.83/2012, convertito in l.n.134 del 2012, non è più richiesto che la domanda di indennizzo debba essere proposta da un difensore munito di procura speciale.

Viene a supporto richiamata la sentenza di questa Corte n. 5465/2017; 2.il primo motivo è fondato.

2.1. L’art.3 della legge 24 marzo 2011, n. 89 nella versione originaria prevedeva, per quanto interessa, che “2.

La domanda di equa riparazione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile”.

A seguito delle modifiche apportate prima dal d.l. 22 giugno 2012, n.83 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n.134 e poi della l. 28 dicembre 2015 n. 208, l’art. 3 prevede (sempre per quanto interessa) che .

L’art. 125 c.p.c. stabilisce che “1.

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale.

Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.

2. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

3. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale”.

Il secondo e il terzo comma dell’art. 125 c.p.c. sono riferiti a processi che iniziano con citazione.

Tanto l'art. 3, 1° comma quanto l'art. 5-ter, 2° comma, della legge n. 89/01 come modificata, applicabili al caso di specie, riproducono il 2° comma dell'art. 3 previgente nel richiamo all'art. 125 c.p.c., ma non anche la previsione che la domanda di equa riparazione “si propone con ricorso … sottoscritto da un difensore munito di procura speciale”.

2.2. Con la sentenza n.5465/2017, questa Corte ha sottolineato: “Il nuovo testo della legge n. 89/01, come modificata dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, non stabilisce più che la domanda debba essere proposta da un difensore munito di procura speciale, come invece disponeva l'originario art. 3, secondo comma, della legge.

Infatti, tanto l'art. 3, 1° comma, quanto l'art. 5-ter, 2° comma, della legge n. 89/01, applicabili al momento della proposizione della domanda d'equa riparazione in oggetto, riproducono del 2° comma dell'art. 3 previgente solo il richiamo all'art. 125 c.p.c., ma non anche la previsione che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.

Dal che si ricava che detto requisito non è più imposto dalla legge, coerentemente all'ottica (espressa in generale nella Relazione alla legge di conversione) di una maggiore semplificazione del contenzioso in materia”.

La legge vigente, quindi, ferma restando la necessità della difesa tecnica (art. 82 c.p.c.) -senza che possano esservi su questo punto equivoci riconducibili ad un inciso di un precedente di questa Corte da cui potrebbe ritenersi essere stato affermato il contrario, trattandosi di inciso per refuso come reso indiscutibilmente chiaro dal fatto che l’inciso è immediatamente preceduto dall’affermazione per cui con quel precedente si è inteso dare continuità alla sentenza n. 5465/2017-, non richiede che la domanda di equa riparazione sia proposta da un difensore munito di procura speciale.

Nel caso di specie, la procura, in ragione della relativa formulazione -i ricorrenti nominano l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale loro “difensore nel presente giudizio di equa riparazione ex l.89/2001 e l. 134/2012 con ogni più ampia facoltà …”-non poteva dirsi invalida perché non speciale.

Peraltro la procura era sicuramente riferibile allo specifico ricorso: si legge infatti a pagina 4 del decreto impugnato che “le copie informatiche per immagine delle procura sono state depositate telematicamente” e che la copia della procura è stata notificata telematicamente al ministero della giustizia “mediante la sua allegazione al messaggio di posta elettronica certificata allo stesso ministero, inviato per notificargli il ricorso in opposizione”.

Vanno richiamate, in relazione a quanto scritto dalla Corte di Appello, le affermazioni di principio contenute nelle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 36057/22 e n.2077/2024, che pur riferite alla procura relativa al ricorso per cassazione sono riferibili anche alla procura relativa al ricorso che occupa.

In particolare con la prima sentenza è stato statuito che la specialità della procura è desumibile, “a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglioseparato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata allaprocura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che laprocura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi laprocura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti”.

Con la sentenzan. 2077/2024 è stato affermato che “In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalitàtelematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "bustatelematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, dellaprocura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., diprocura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che laprocura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”.

3. in ragione di quanto precede, non può condividersi l’affermazione di inammissibilità dell’opposizione, per difetto di procura, contenuta nel decreto impugnato.

Il motivo di ricorso deve essere accolto con la conseguenza che il decreto impugnato va cassato;

4. la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1190/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO NAPOLI n el procedimento n.375/2022,depositato i l 31/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.Tommaso, Errico, Antonetta e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un motivo avversato dal Ministero della Giustizia con controricorso, per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’opposizione di essi ricorrenti contro il decreto del consigliere designato dal Presidente della stessa Corte, dichiarativo della inammissibilità, per difetto di procura, del ricorso originario -iscritto al n.375/2022-, proposto per il riconoscimento dell’indennizzo da eccessiva durata di un processo di lavoro iniziato dalla dante causa dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], nel 2005 e durato oltre quindici anni. In particolare, la Corte di Appello ha rimarcato che, come già osservato dal Consigliere designato, la procura rilasciata dai ricorrenti, in forma analogica, al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], non era specificamente riferita al procedimento recando la sola indicazione generica per cui la procura medesima veniva rilasciata al fine di un non precisato “giudizio di equa riparazione ex l.89/2001”. La copia informatica per immagine della procura, depositata telematicamente assieme al ricorso originario, risultava priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico. La procura in forma analogica non era materialmente congiunta al ricorso. Il consigliere delegato aveva assegnato termine ex art. 182, secondo comma c.p.c., all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per sanare gli iniziali difetti e l’avvocato aveva depositato telematicamente una copia informatica della procura, corredata della attestazione di conformità ma con lo stesso testo della precedente; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la “violazione o falsa applicazione degli artt.83 c.p.c., 125 disp. att. c.p.c., 3 e 5 ter, della l. n.89 del 2001”, in relazione al disposto di cui all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. Deducono i ricorrenti che: la procura era specifica. Ne riportano il testo in cui si legge che gli odierni ricorrenti nominano l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale loro “difensore nel presente giudizio di equa riparazione ex l.89/2001 e l. 134/2012 con ogni più ampia facoltà …”; in ogni caso, nel testo della l.n.89/2001 come modificato dal d.l.n.83/2012, convertito in l.n.134 del 2012, non è più richiesto che la domanda di indennizzo debba essere proposta da un difensore munito di procura speciale. Viene a supporto richiamata la sentenza di questa Corte n. 5465/2017; 2.il primo motivo è fondato. 2.1. L’art.3 della legge 24 marzo 2011, n. 89 nella versione originaria prevedeva, per quanto interessa, che “2. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile”. A seguito delle modifiche apportate prima dal d.l. 22 giugno 2012, n.83 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n.134 e poi della l. 28 dicembre 2015 n. 208, l’art. 3 prevede (sempre per quanto interessa) che . L’art. 125 c.p.c. stabilisce che “1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax. 2. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. 3. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale”. Il secondo e il terzo comma dell’art. 125 c.p.c. sono riferiti a processi che iniziano con citazione. Tanto l'art. 3, 1° comma quanto l'art. 5-ter, 2° comma, della legge n. 89/01 come modificata, applicabili al caso di specie, riproducono il 2° comma dell'art. 3 previgente nel richiamo all'art. 125 c.p.c., ma non anche la previsione che la domanda di equa riparazione “si propone con ricorso … sottoscritto da un difensore munito di procura speciale”. 2.2. Con la sentenza n.5465/2017, questa Corte ha sottolineato: “Il nuovo testo della legge n. 89/01, come modificata dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, non stabilisce più che la domanda debba essere proposta da un difensore munito di procura speciale, come invece disponeva l'originario art. 3, secondo comma, della legge. Infatti, tanto l'art. 3, 1° comma, quanto l'art. 5-ter, 2° comma, della legge n. 89/01, applicabili al momento della proposizione della domanda d'equa riparazione in oggetto, riproducono del 2° comma dell'art. 3 previgente solo il richiamo all'art. 125 c.p.c., ma non anche la previsione che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. Dal che si ricava che detto requisito non è più imposto dalla legge, coerentemente all'ottica (espressa in generale nella Relazione alla legge di conversione) di una maggiore semplificazione del contenzioso in materia”. La legge vigente, quindi, ferma restando la necessità della difesa tecnica (art. 82 c.p.c.) -senza che possano esservi su questo punto equivoci riconducibili ad un inciso di un precedente di questa Corte da cui potrebbe ritenersi essere stato affermato il contrario, trattandosi di inciso per refuso come reso indiscutibilmente chiaro dal fatto che l’inciso è immediatamente preceduto dall’affermazione per cui con quel precedente si è inteso dare continuità alla sentenza n. 5465/2017-, non richiede che la domanda di equa riparazione sia proposta da un difensore munito di procura speciale. Nel caso di specie, la procura, in ragione della relativa formulazione -i ricorrenti nominano l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale loro “difensore nel presente giudizio di equa riparazione ex l.89/2001 e l. 134/2012 con ogni più ampia facoltà …”-non poteva dirsi invalida perché non speciale. Peraltro la procura era sicuramente riferibile allo specifico ricorso: si legge infatti a pagina 4 del decreto impugnato che “le copie informatiche per immagine delle procura sono state depositate telematicamente” e che la copia della procura è stata notificata telematicamente al ministero della giustizia “mediante la sua allegazione al messaggio di posta elettronica certificata allo stesso ministero, inviato per notificargli il ricorso in opposizione”. Vanno richiamate, in relazione a quanto scritto dalla Corte di Appello, le affermazioni di principio contenute nelle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 36057/22 e n.2077/2024, che pur riferite alla procura relativa al ricorso per cassazione sono riferibili anche alla procura relativa al ricorso che occupa. In particolare con la prima sentenza è stato statuito che la specialità della procura è desumibile, “a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglioseparato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata allaprocura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che laprocura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi laprocura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti”. Con la sentenzan. 2077/2024 è stato affermato che “In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalitàtelematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "bustatelematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, dellaprocura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., diprocura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che laprocura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione”. 3. in ragione di quanto precede, non può condividersi l’affermazione di inammissibilità dell’opposizione, per difetto di procura, contenuta nel decreto impugnato. Il motivo di ricorso deve essere accolto con la conseguenza che il decreto impugnato va cassato; 4. la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo;
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