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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01047/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna in primo grado alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],la prima amministratrice di diritto e gli altri amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] investimenti per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di risorse finanziarie della società per il complessivo importo di oltre 560mila euro, dirigendole verso altre società amministrate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di bancarotta documentale per aver occultato o distrutto le scritture contabili tenute prima di Gennaio 2009 ed in seguito per averle tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della società; con le aggravanti di aver compiuto più fatti di bancarotta e del danno di rilevante gravità.

Epoca del fallimento: Aprile 2012 Hanno presentato ricorso gli imputati tramite il comune difensore fiduciario, che, con unico atto, ha articolato dieci motivi. 1.Con i primi tre motivi, tra loro collegati - come affermato anche nell'atto di impugnazione - si sono ripetutamente denunziati vizi di motivazione illogica e mancante, violazione di legge penale in relazione all'ad 40 cp e di legge processuale in relazione agli artt 192 e 530 cpp.

La Corte fiorentina, nel rigettare il primo motivo di appello, avrebbe omesso di considerare le ripercussioni negative causate sulla gestione della società dal sequestro apposto sui beni della fallita e delle altre società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], iniziativa giudiziaria che provocò la paralisi e poi il fallimento della Nuovi investimenti, a causa della revoca dei finanziamenti bancari.

La difesa, nel richiamare la sentenza Corvetta di questa Corte, ha posto in luce che la mancata considerazione delle iniziative giudiziarie relative ad ipotesi di riciclaggio, poi rivelatesi infondate, aveva impedito ai Giudici di appello di ravvisare l'interruzione del nesso causale tra le condotte di [OSCURATO:PERSONA] e l'evento fallimento.

Per altro verso lo stesso errore aveva impedito di ponderare la necessaria presenza del dolo specifico in capo agli imputati; costoro, infatti, al momento di ricevere il finanziamento, il cui importo - secondo l'accusa - sarebbe oggetto della distrazione, non potevano prevedere che l'operazione per la cui realizzazione il finanziamento era stato chiesto ed ottenuto, non sarebbe andata in porto, presentando l'iniziativa tutti i crismi idonei ad assicurarne il buon esito. 2.Tramite il quarto e quinto motivo - anch'essi esplicitamente collegati nelle argomentazione dei ricorrenti - si deducono violazioni di legge penale ( art 40, 43 cp, 2634 cc) e di legge processuale (art 530 e 192 cpp), nonché la mancata assunzione di una prova decisiva.

La Corte distrettuale sarebbe incorsa in contraddizione interna, poiché in un primo passaggio motivazionale avrebbe affermato l'esistenza di un gruppo di società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] ma subito dopo non ne aveva riconosciuto l'esistenza, giustificando il punto di decisione con ragioni solo formali.

La difesa sostiene, quindi, la tesi della sussistenza di un gruppo societario [OSCURATO:PERSONA], ed insiste nel prospettare la mancata assunzione di una perizia, che avrebbe avuto il compito di ricostruire i movimenti finanziari all'interno del gruppo societario e che avrebbe potuto accertare la realizzazione o meno di vantaggi compensativi infra gruppo.3.

Col sesto motivo ci si è doluti, analogamente ai precedenti, delle violazioni di legge penale e processuale e della falsa applicazione delle norme incriminatrici speciali, in relazione alla ritenuta bancarotta documentale.

La Corte fiorentina avrebbe opinato che le scritture fossero state regolarmente tenute, tuttavia accettando supinamente la valutazione del teste della Guardia di Finanza, secondo il quale sarebbero state compiute falsità nella compilazione delle scritture.

Per altro verso non sarebbe necessario istituire e tenere la documentazione contabile in epoca successiva al sequestro, per la conseguente cessazione di ogni attività,mancherebbero, quindi, gli elementi oggettivo e soggettivo del reato.

4. Tramite il settimo motivo ci si è doluti delle violazioni di legge già oggetto dei precedenti motivi e del vizio di motivazione illogica, in relazione alla ritenuta aggravante del danno di rilevante gravità, la cui causazione non era attribuibile agli imputati, per assenza del nesso causale tra le condotte ad essi ascritte ed il fallimento; la difesa richiama a sostegno espressamente le doglianze di cui al terzo motivo di ricorso.

5. Con i motivi ottavo e nono si espongono doglianze analoghe alle precedenti per l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Alla prima era stato attribuito un ruolo di amministratrice di fatto, in nessun modo ravvisabile, poiché l'imputata non avrebbe compiuto alcun atto di gestione societaria ma sarebbe stata una dipendente, mera esecutrice di ordini provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e sua portavoce.

Anche la seconda sarebbe dipendente di [OSCURATO:PERSONA], alla quale era stata conferita la carica di amministratore formale della società, dovendosi considerare la stessa una testa di legno, che nell'espletamento dell'incarico (firma di contabilità ed assegni) si limitava ad eseguire gli ordini impartiti dall'unico dominus del gruppo. 6.Col decimo motivo i ricorrenti si dolgono dell'eccessività della pena inflitta, non in linea con i parametri ex art 133 cp.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per essere in linea generale i motivi pedissequamente reiterativi delle censure proposte in grado di appello, tutte già adeguatamente vagliate e risolte dalla Corte territoriale.

Occorre sinteticamente premettere in fatto che le complesse condotte distrattive addebitate agli imputati e ritenute comprovate dalle conformi pronunzie di merito sono individuate nella distrazione di un consistente finanziamento, di oltre 560mila euro, che la fallita aveva ottenuto allo scopo di realizzare un immobile, risorse che erano state dirottate, tramite i pagamenti descritti in imputazione, verso altre società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], principale imputato, in corrispettivo dei quali la fallita non aveva tratto alcun utile.

1. I primi tre motivi ed anche il settimo - come esplicitamente affermato nell'atto di ricorso - trovano fondamento, quanto alla critica sulla mancata indagine circa il nesso causale tra le condotte distrattive realizzate dagli imputati e lo stato di insolvenza della società fallita ed in punto di elemento psicologico del delitto, nella sentenza Corvetta di questa stessa sezione, secondo la quale nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e, pertanto, deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo.

Nel ricorso, infatti, si valorizza in tal senso l'iniziativa giudiziaria che provocò la paralisi e poi il fallimento della società a causa della revoca dei finanziamenti bancari, sostenendosi, pertanto, l'esclusione della responsabilità degli imputati. 1.1 Come noto, peraltro, tale pronuncia è rimasta isolata, poiché la giurisprudenza sul delitto di bancarotta fraudolenta assolutamente prevalente ha affermato i diversi e consolidati principi per cui la natura giuridica del delitto in parola è quella di reato di pericolo e per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico.

Ex multis : Sez. 5, Sentenza n. 3229 del 14/12/2012 Ud. (dep. 22/01/2013 ) Rv. 253932; Sez. 5, Sentenza n. 21846 del 13/02/2014 Ud. (dep. 28/05/2014 ) Rv. 260407 secondo le quali il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

Sui temi in discussione si è pronunziato anche il più autorevole Collegio di questa Corte regolatrice, affermando i principi per i quali ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli,Rv. 266804), e che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare danno ai creditori. 1.2 D'altra parte i ricorrenti , nel criticare la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto,che non sarebbe individuabile nel dolo generico ma specifico, si riferiscege pure impropriamente, alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ritiene la sentenza dichiarativa di fallimento condizione obbiettiva di punibilità del delitto di bancarotta fraudolenta, rispetto alla quale la difesa si pone in rispettoso ma fermo dissenso limitandosi ad impiegare in poche righe generici argomenti a sostegno della sua tesi, qui non condivisa.

Si è, infatti, da tempo affermato che in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce una condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali, alle condotte del debitore, di per sè offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento.

Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017 Ud. (dep. 22/03/2017 ) Rv. 269388; Successive conformi: N. 4400 del 2018 Rv. 272256 - 01, N. 992 del 2018 Rv. 271920 - 01, N. 53184 del 2017 Rv. 271590 - 01, N. 13910 del 2017 Rv. 269388 Sez. 5 - n. 2899 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019 ) Rv. 274610. 1.3 La censura circa la mancata dimostrazione dell'elemento psicologico del reato e del nesso di causalità, che è presente nei motivi di ricorso in trattazione, pertanto, è destituita di fondamento giuridico, essendo incoerente con l'interpretazione assolutamente prevalente data da questa Corte alla norma incriminatrice speciale. 1.4 Ribaditi i suindicati principi occorre pur evidenziare che nel caso in esame i Giudici del merito hanno dato ampiamente conto - alle pagine 4 e 5 del testo - delle condotte distrattive riguardanti il finanziamento che la fallita aveva ricevuto a sostegno dell'iniziativa che costituiva il suo oggetto sociale ( acquisto e ristrutturazione di un immobile con successiva vendita degli appartamenti ricavati); condotte che sono state correttamente sussunte sotto la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione addebitata agli imputati e che razionalmente hanno formato oggetto di valutazione, anche al fine di ritenere integrato l'elemento soggettivo del dolo generico, necessario per la configurabilità del delitto. 1.5 La doglianza circa la sussistenza della circostanza aggravante del danno grave - di cui al settimo motivo - oltre ad essere errata in diritto, poiché fonda, come esplicitamente affermato dalla difesa, sui superati ed isolati principi di cui alla sentenza Corvetta, non presenta alcuna correlazione argomentativa con la sentenza impugnata, poiché non ha tenuto conto della spiegazione fornita in proposito dalla Corte d'appello; sul punto è stato posto in rilievo che alla massa creditoria era stata sottratta l'ingente somma di oltre 560mila euro che, rispetto al passivo del valore dell'immobile acquistato al prezzo di 360mila euro ma ancora al grezzo e, quindi improduttivo di reddito, è stata del tutto plausibilmente giudicata integrare l'aggravante in parola.

La pronunzia è, pertanto, in armonia con il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave. (Sez. 5, Sentenza n. 48203 del 10/07/2017 Ud. (dep. 19/10/2017) Rv. 271274. 2.11 quarto e quinto motivo, espressamente connessi nella prospettazione della difesa, ripropongono al Collegio la questione dell'esistenza del gruppo societario ai sensi dell'art 2359 cod civ, per invocare la mancanza di ingiusto profitto per vantaggi compensativi infragruppo, ai sensi dell'ad 2634/3 cod civ.

In proposito è utile ricordare che l'art 2634 cod civ, dopo aver disciplinato al comma primo le ipotesi di infedeltà patrimoniale degli amministratori, caratterizzate dalla volontà di procurare, tramite atti di disposizione patrimoniale di beni societari, ingiusto profitto a sé o ad altri, al terzo comma esclude l'ingiustizia del profitto di una società collegata o del gruppo societario, se compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

L'esegesi che questa Corte ha reso della norma in parola ha chiarito che la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali.

Ex multis :Sez. 5, Sentenza n. 16206 del 02/03/2017 Ud. dep. 31/03/2017 Rv. 269702. 2.1 Al lume di quanto premesso la sentenza impugnata ha plausibilmente e correttamente risolto la questione, già proposta in sede di appello,osservando, in conformità a quanto già ritenuto dal Tribunale, che alcun gruppo societario in senso tecnico giuridico era ravvisabile tra le società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], non risultando la presenza né di una holding, né di un bilancio consolidato e che lo stesso imputato evitava di far emergere la sua effettiva titolarità affidando l'amministrazione delle società a prestanome; si trattava piuttosto di una congerie di enti, alcuni dei quali usati, come la fallita, per ottenere finanziamenti con cui saldare i debiti delle altre.

Sul punto specifico dei vantaggi compensativi i Giudici del merito hanno puntualmente annotato che di essi nella fattispecie in esame non vi era traccia, non erano ipotizzabili dall'inizio e non erano intervenuti in seguito, al punto che gli stessi imputati, pur agitando l'argomento a loro difesa, nulla di concreto avevano saputo dichiarare al riguardo. 2.2.La giustificazione resa dai Giudici fiorentini è, altresì, coerente con il solido indirizzo interpretativo di questa Corte in tema di onere di allegazione e dimostrazione, per il quale per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata. (Sez. 5 , Sentenza n. 47216 del 10/06/2019 Ud. (dep. 21/11/2019 ) Rv. 277545. 3.Anche il sesto motivo di ricorso, nel sostenere la tesi secondo la quale la motivazione avrebbe affermato che le scritture contabili fossero state tenute regolarmente, intende attribuire alla pronunzia affermazioni che in essa non si ritrovano, destinandosi, in tal modo all'inammissibilità.

Infatti, il ricorso che deduca vizio di motivazione è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato, in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale.

Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019) Rv. 276916. 3.1 Sul punto i Giudici del merito hanno annotato che le scritture contabili non erano state tenute dopo il 2008 e fino a quel momento lo erano in modo totalmente inattendibile, anche se formalmente corretto, contenendo una pluralità di registrazioni di fatture false o emesse per operazioni inesistenti; in sede di giudizio il curatore aveva dichiarato di essere stato nell'impossibilità di ricostruire il patrimonio della società ed i movimenti degli affari.

Su tali premesse di fatto la Corte fiorentina ha correttamente giudicati integrati, in presenza di imputazione di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili, sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo,quest'ultimo costituito dal dolo generico.

Ex multis :Sez. 5- , Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019) Rv. 274630 secondo la quale per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.

4. Con l'ottavo motivo la difesa propone censure, in relazione alla posizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] ritenuta co-amministratrice di fatto, con [OSCURATO:PERSONA], della fallita, completamente versate in fatto e ripetitive della tesi secondo la quale la giudicabile era dipendente ed esecutrice di ordini provenienti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici - come nel caso in esame - la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.

Ex muiltis :Sez. 6 , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Ud. dep. 10/06/2021 Rv. 281521). 4.1 Peraltro occorre prendere atto che la sentenza di appello - alla pagina otto - ha lungamente e congruamente confutato la tesi della difesa - qui riproposta - tramite il richiamo a puntuali risultati di prova, riferendosi alle dichiarazioni delle dipendenti, che dall'imputata ricevevano direttive, ed alle sue stesse dichiarazioni, razionalmente valutando in modo combinato i suddetti dati probatori insieme agli altri presenti nel testo e concludendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva una buona conoscenza dei meccanismi di funzionamento di tutte le società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], nonché di singole operazioni considerate distrattive. 4.2 La qualità di amministratrice di fatto dell'imputata è stata, quindi, correttamente valutata dalla Corte fiorentina alla stregua dei consolidati principi espressi in proposito da questa Corte, secondo i quali per l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

Ex multis :Sez. 5 , Sentenza n. 45134 del 27/06/2019 Ud. dep. 06/11/2019 Rv. 277540). 5.Le doglianze di cui al nono motivo, inerenti la posizione [OSCURATO:PERSONA], che ha rivestito, secondo le imputazioni convalidate dai Giudici del merito, qualità di amministratore unico, si strutturano - come esplicitamente emerge dall'atto di ricorso - sulle stesse argomentazioni già sviluppate con riguardo alla coimputata e,pertanto, sono destinate ad analogo epilogo, riproponendo del tutto genericamente la versione secondo la quale l'imputata sarebbe una dipendente, esecutrice di ordini provenienti da [OSCURATO:PERSONA], essendo ravvisabile nel suo caso la figura di amministratore testa di legno.

La Corte d'appello ha già plausibilmente smentito la versione della difesa osservando, quanto alle condotte di bancarotta distrattiva, che l'attuale ricorrente aveva partecipato nella sua qualità ad operazioni di destinazione delle risorse dalla fallita verso le altre società riferibili a [OSCURATO:PERSONA] ed in più aveva personalmente prelevato denaro appartenente alla società per oltre 100mila euro, senza spiegarne la destinazione, quindi, sottraendo direttamente l'importo alla garanzia patrimoniale del ceto creditorio. 5.1 Quanto alla bancarotta documentale si è annotato, con argomentazione congrua e condivisibile, che l'imputata aveva certamente cognizione dello stato delle scritture contabili, tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della fallita, per la semplice ragione che, ricoprendo la carica di amministratore unico della società, a partire dal 2008 non aveva più firmato alcuna documentazione contabile, né aveva partecipato alla redazione del bilancio fino all'epoca (2012) del fallimento; si è altresì, posto in luce la sua complessiva conoscenza delle attività imprenditoriali e negoziali della società, desumibile anche dalla richiesta di finanziamento alla BNL e dall'emissione di una pluralità di assegni a sua firma. 6.Le censure inerenti il trattamento sanzionatorio - decimo ed ultimo motivo - solo genericamente sono formulate, avendo ignorato che la Corte ha correttamente valorizzato sul punto i precedenti penali specifici gravanti su [OSCURATO:PERSONA] in tema di reati fallimentari e la recidiva, correttamente ritenuta ed applicata, nonché la gravità dei fatti per cui è intervenuta la condanna e la partecipazione attiva e prolungata nel tempo alla perpetrazione degli illeciti da parte delle coimputate.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna in primo grado alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],la prima amministratrice di diritto e gli altri amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] investimenti per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di risorse finanziarie della società per il complessivo importo di oltre 560mila euro, dirigendole verso altre società amministrate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di bancarotta documentale per aver occultato o distrutto le scritture contabili tenute prima di Gennaio 2009 ed in seguito per averle tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della società; con le aggravanti di aver compiuto più fatti di bancarotta e del danno di rilevante gravità. Epoca del fallimento: Aprile 2012 Hanno presentato ricorso gli imputati tramite il comune difensore fiduciario, che, con unico atto, ha articolato dieci motivi. 1.Con i primi tre motivi, tra loro collegati - come affermato anche nell'atto di impugnazione - si sono ripetutamente denunziati vizi di motivazione illogica e mancante, violazione di legge penale in relazione all'ad 40 cp e di legge processuale in relazione agli artt 192 e 530 cpp. La Corte fiorentina, nel rigettare il primo motivo di appello, avrebbe omesso di considerare le ripercussioni negative causate sulla gestione della società dal sequestro apposto sui beni della fallita e delle altre società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], iniziativa giudiziaria che provocò la paralisi e poi il fallimento della Nuovi investimenti, a causa della revoca dei finanziamenti bancari. La difesa, nel richiamare la sentenza Corvetta di questa Corte, ha posto in luce che la mancata considerazione delle iniziative giudiziarie relative ad ipotesi di riciclaggio, poi rivelatesi infondate, aveva impedito ai Giudici di appello di ravvisare l'interruzione del nesso causale tra le condotte di [OSCURATO:PERSONA] e l'evento fallimento. Per altro verso lo stesso errore aveva impedito di ponderare la necessaria presenza del dolo specifico in capo agli imputati; costoro, infatti, al momento di ricevere il finanziamento, il cui importo - secondo l'accusa - sarebbe oggetto della distrazione, non potevano prevedere che l'operazione per la cui realizzazione il finanziamento era stato chiesto ed ottenuto, non sarebbe andata in porto, presentando l'iniziativa tutti i crismi idonei ad assicurarne il buon esito. 2.Tramite il quarto e quinto motivo - anch'essi esplicitamente collegati nelle argomentazione dei ricorrenti - si deducono violazioni di legge penale ( art 40, 43 cp, 2634 cc) e di legge processuale (art 530 e 192 cpp), nonché la mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte distrettuale sarebbe incorsa in contraddizione interna, poiché in un primo passaggio motivazionale avrebbe affermato l'esistenza di un gruppo di società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] ma subito dopo non ne aveva riconosciuto l'esistenza, giustificando il punto di decisione con ragioni solo formali. La difesa sostiene, quindi, la tesi della sussistenza di un gruppo societario [OSCURATO:PERSONA], ed insiste nel prospettare la mancata assunzione di una perizia, che avrebbe avuto il compito di ricostruire i movimenti finanziari all'interno del gruppo societario e che avrebbe potuto accertare la realizzazione o meno di vantaggi compensativi infra gruppo.3. Col sesto motivo ci si è doluti, analogamente ai precedenti, delle violazioni di legge penale e processuale e della falsa applicazione delle norme incriminatrici speciali, in relazione alla ritenuta bancarotta documentale. La Corte fiorentina avrebbe opinato che le scritture fossero state regolarmente tenute, tuttavia accettando supinamente la valutazione del teste della Guardia di Finanza, secondo il quale sarebbero state compiute falsità nella compilazione delle scritture. Per altro verso non sarebbe necessario istituire e tenere la documentazione contabile in epoca successiva al sequestro, per la conseguente cessazione di ogni attività,mancherebbero, quindi, gli elementi oggettivo e soggettivo del reato. 4. Tramite il settimo motivo ci si è doluti delle violazioni di legge già oggetto dei precedenti motivi e del vizio di motivazione illogica, in relazione alla ritenuta aggravante del danno di rilevante gravità, la cui causazione non era attribuibile agli imputati, per assenza del nesso causale tra le condotte ad essi ascritte ed il fallimento; la difesa richiama a sostegno espressamente le doglianze di cui al terzo motivo di ricorso. 5. Con i motivi ottavo e nono si espongono doglianze analoghe alle precedenti per l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla prima era stato attribuito un ruolo di amministratrice di fatto, in nessun modo ravvisabile, poiché l'imputata non avrebbe compiuto alcun atto di gestione societaria ma sarebbe stata una dipendente, mera esecutrice di ordini provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e sua portavoce. Anche la seconda sarebbe dipendente di [OSCURATO:PERSONA], alla quale era stata conferita la carica di amministratore formale della società, dovendosi considerare la stessa una testa di legno, che nell'espletamento dell'incarico (firma di contabilità ed assegni) si limitava ad eseguire gli ordini impartiti dall'unico dominus del gruppo. 6.Col decimo motivo i ricorrenti si dolgono dell'eccessività della pena inflitta, non in linea con i parametri ex art 133 cp. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per essere in linea generale i motivi pedissequamente reiterativi delle censure proposte in grado di appello, tutte già adeguatamente vagliate e risolte dalla Corte territoriale. Occorre sinteticamente premettere in fatto che le complesse condotte distrattive addebitate agli imputati e ritenute comprovate dalle conformi pronunzie di merito sono individuate nella distrazione di un consistente finanziamento, di oltre 560mila euro, che la fallita aveva ottenuto allo scopo di realizzare un immobile, risorse che erano state dirottate, tramite i pagamenti descritti in imputazione, verso altre società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], principale imputato, in corrispettivo dei quali la fallita non aveva tratto alcun utile. 1. I primi tre motivi ed anche il settimo - come esplicitamente affermato nell'atto di ricorso - trovano fondamento, quanto alla critica sulla mancata indagine circa il nesso causale tra le condotte distrattive realizzate dagli imputati e lo stato di insolvenza della società fallita ed in punto di elemento psicologico del delitto, nella sentenza Corvetta di questa stessa sezione, secondo la quale nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e, pertanto, deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo. Nel ricorso, infatti, si valorizza in tal senso l'iniziativa giudiziaria che provocò la paralisi e poi il fallimento della società a causa della revoca dei finanziamenti bancari, sostenendosi, pertanto, l'esclusione della responsabilità degli imputati. 1.1 Come noto, peraltro, tale pronuncia è rimasta isolata, poiché la giurisprudenza sul delitto di bancarotta fraudolenta assolutamente prevalente ha affermato i diversi e consolidati principi per cui la natura giuridica del delitto in parola è quella di reato di pericolo e per la sua integrazione è sufficiente il dolo generico. Ex multis : Sez. 5, Sentenza n. 3229 del 14/12/2012 Ud. (dep. 22/01/2013 ) Rv. 253932; Sez. 5, Sentenza n. 21846 del 13/02/2014 Ud. (dep. 28/05/2014 ) Rv. 260407 secondo le quali il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico, per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Sui temi in discussione si è pronunziato anche il più autorevole Collegio di questa Corte regolatrice, affermando i principi per i quali ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli,Rv. 266804), e che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare danno ai creditori. 1.2 D'altra parte i ricorrenti , nel criticare la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto,che non sarebbe individuabile nel dolo generico ma specifico, si riferiscege pure impropriamente, alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ritiene la sentenza dichiarativa di fallimento condizione obbiettiva di punibilità del delitto di bancarotta fraudolenta, rispetto alla quale la difesa si pone in rispettoso ma fermo dissenso limitandosi ad impiegare in poche righe generici argomenti a sostegno della sua tesi, qui non condivisa. Si è, infatti, da tempo affermato che in tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce una condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali, alle condotte del debitore, di per sè offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento. Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017 Ud. (dep. 22/03/2017 ) Rv. 269388; Successive conformi: N. 4400 del 2018 Rv. 272256 - 01, N. 992 del 2018 Rv. 271920 - 01, N. 53184 del 2017 Rv. 271590 - 01, N. 13910 del 2017 Rv. 269388 Sez. 5 - n. 2899 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019 ) Rv. 274610. 1.3 La censura circa la mancata dimostrazione dell'elemento psicologico del reato e del nesso di causalità, che è presente nei motivi di ricorso in trattazione, pertanto, è destituita di fondamento giuridico, essendo incoerente con l'interpretazione assolutamente prevalente data da questa Corte alla norma incriminatrice speciale. 1.4 Ribaditi i suindicati principi occorre pur evidenziare che nel caso in esame i Giudici del merito hanno dato ampiamente conto - alle pagine 4 e 5 del testo - delle condotte distrattive riguardanti il finanziamento che la fallita aveva ricevuto a sostegno dell'iniziativa che costituiva il suo oggetto sociale ( acquisto e ristrutturazione di un immobile con successiva vendita degli appartamenti ricavati); condotte che sono state correttamente sussunte sotto la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione addebitata agli imputati e che razionalmente hanno formato oggetto di valutazione, anche al fine di ritenere integrato l'elemento soggettivo del dolo generico, necessario per la configurabilità del delitto. 1.5 La doglianza circa la sussistenza della circostanza aggravante del danno grave - di cui al settimo motivo - oltre ad essere errata in diritto, poiché fonda, come esplicitamente affermato dalla difesa, sui superati ed isolati principi di cui alla sentenza Corvetta, non presenta alcuna correlazione argomentativa con la sentenza impugnata, poiché non ha tenuto conto della spiegazione fornita in proposito dalla Corte d'appello; sul punto è stato posto in rilievo che alla massa creditoria era stata sottratta l'ingente somma di oltre 560mila euro che, rispetto al passivo del valore dell'immobile acquistato al prezzo di 360mila euro ma ancora al grezzo e, quindi improduttivo di reddito, è stata del tutto plausibilmente giudicata integrare l'aggravante in parola. La pronunzia è, pertanto, in armonia con il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave. (Sez. 5, Sentenza n. 48203 del 10/07/2017 Ud. (dep. 19/10/2017) Rv. 271274. 2.11 quarto e quinto motivo, espressamente connessi nella prospettazione della difesa, ripropongono al Collegio la questione dell'esistenza del gruppo societario ai sensi dell'art 2359 cod civ, per invocare la mancanza di ingiusto profitto per vantaggi compensativi infragruppo, ai sensi dell'ad 2634/3 cod civ. In proposito è utile ricordare che l'art 2634 cod civ, dopo aver disciplinato al comma primo le ipotesi di infedeltà patrimoniale degli amministratori, caratterizzate dalla volontà di procurare, tramite atti di disposizione patrimoniale di beni societari, ingiusto profitto a sé o ad altri, al terzo comma esclude l'ingiustizia del profitto di una società collegata o del gruppo societario, se compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. L'esegesi che questa Corte ha reso della norma in parola ha chiarito che la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. Ex multis :Sez. 5, Sentenza n. 16206 del 02/03/2017 Ud. dep. 31/03/2017 Rv. 269702. 2.1 Al lume di quanto premesso la sentenza impugnata ha plausibilmente e correttamente risolto la questione, già proposta in sede di appello,osservando, in conformità a quanto già ritenuto dal Tribunale, che alcun gruppo societario in senso tecnico giuridico era ravvisabile tra le società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], non risultando la presenza né di una holding, né di un bilancio consolidato e che lo stesso imputato evitava di far emergere la sua effettiva titolarità affidando l'amministrazione delle società a prestanome; si trattava piuttosto di una congerie di enti, alcuni dei quali usati, come la fallita, per ottenere finanziamenti con cui saldare i debiti delle altre. Sul punto specifico dei vantaggi compensativi i Giudici del merito hanno puntualmente annotato che di essi nella fattispecie in esame non vi era traccia, non erano ipotizzabili dall'inizio e non erano intervenuti in seguito, al punto che gli stessi imputati, pur agitando l'argomento a loro difesa, nulla di concreto avevano saputo dichiarare al riguardo. 2.2.La giustificazione resa dai Giudici fiorentini è, altresì, coerente con il solido indirizzo interpretativo di questa Corte in tema di onere di allegazione e dimostrazione, per il quale per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata. (Sez. 5 , Sentenza n. 47216 del 10/06/2019 Ud. (dep. 21/11/2019 ) Rv. 277545. 3.Anche il sesto motivo di ricorso, nel sostenere la tesi secondo la quale la motivazione avrebbe affermato che le scritture contabili fossero state tenute regolarmente, intende attribuire alla pronunzia affermazioni che in essa non si ritrovano, destinandosi, in tal modo all'inammissibilità. Infatti, il ricorso che deduca vizio di motivazione è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato, in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale. Sez. 2 , Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019) Rv. 276916. 3.1 Sul punto i Giudici del merito hanno annotato che le scritture contabili non erano state tenute dopo il 2008 e fino a quel momento lo erano in modo totalmente inattendibile, anche se formalmente corretto, contenendo una pluralità di registrazioni di fatture false o emesse per operazioni inesistenti; in sede di giudizio il curatore aveva dichiarato di essere stato nell'impossibilità di ricostruire il patrimonio della società ed i movimenti degli affari. Su tali premesse di fatto la Corte fiorentina ha correttamente giudicati integrati, in presenza di imputazione di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili, sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo,quest'ultimo costituito dal dolo generico. Ex multis :Sez. 5- , Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019) Rv. 274630 secondo la quale per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore. 4. Con l'ottavo motivo la difesa propone censure, in relazione alla posizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] ritenuta co-amministratrice di fatto, con [OSCURATO:PERSONA], della fallita, completamente versate in fatto e ripetitive della tesi secondo la quale la giudicabile era dipendente ed esecutrice di ordini provenienti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici - come nel caso in esame - la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. Ex muiltis :Sez. 6 , Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Ud. dep. 10/06/2021 Rv. 281521). 4.1 Peraltro occorre prendere atto che la sentenza di appello - alla pagina otto - ha lungamente e congruamente confutato la tesi della difesa - qui riproposta - tramite il richiamo a puntuali risultati di prova, riferendosi alle dichiarazioni delle dipendenti, che dall'imputata ricevevano direttive, ed alle sue stesse dichiarazioni, razionalmente valutando in modo combinato i suddetti dati probatori insieme agli altri presenti nel testo e concludendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva una buona conoscenza dei meccanismi di funzionamento di tutte le società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], nonché di singole operazioni considerate distrattive. 4.2 La qualità di amministratrice di fatto dell'imputata è stata, quindi, correttamente valutata dalla Corte fiorentina alla stregua dei consolidati principi espressi in proposito da questa Corte, secondo i quali per l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. Ex multis :Sez. 5 , Sentenza n. 45134 del 27/06/2019 Ud. dep. 06/11/2019 Rv. 277540). 5.Le doglianze di cui al nono motivo, inerenti la posizione [OSCURATO:PERSONA], che ha rivestito, secondo le imputazioni convalidate dai Giudici del merito, qualità di amministratore unico, si strutturano - come esplicitamente emerge dall'atto di ricorso - sulle stesse argomentazioni già sviluppate con riguardo alla coimputata e,pertanto, sono destinate ad analogo epilogo, riproponendo del tutto genericamente la versione secondo la quale l'imputata sarebbe una dipendente, esecutrice di ordini provenienti da [OSCURATO:PERSONA], essendo ravvisabile nel suo caso la figura di amministratore testa di legno. La Corte d'appello ha già plausibilmente smentito la versione della difesa osservando, quanto alle condotte di bancarotta distrattiva, che l'attuale ricorrente aveva partecipato nella sua qualità ad operazioni di destinazione delle risorse dalla fallita verso le altre società riferibili a [OSCURATO:PERSONA] ed in più aveva personalmente prelevato denaro appartenente alla società per oltre 100mila euro, senza spiegarne la destinazione, quindi, sottraendo direttamente l'importo alla garanzia patrimoniale del ceto creditorio. 5.1 Quanto alla bancarotta documentale si è annotato, con argomentazione congrua e condivisibile, che l'imputata aveva certamente cognizione dello stato delle scritture contabili, tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari della fallita, per la semplice ragione che, ricoprendo la carica di amministratore unico della società, a partire dal 2008 non aveva più firmato alcuna documentazione contabile, né aveva partecipato alla redazione del bilancio fino all'epoca (2012) del fallimento; si è altresì, posto in luce la sua complessiva conoscenza delle attività imprenditoriali e negoziali della società, desumibile anche dalla richiesta di finanziamento alla BNL e dall'emissione di una pluralità di assegni a sua firma. 6.Le censure inerenti il trattamento sanzionatorio - decimo ed ultimo motivo - solo genericamente sono formulate, avendo ignorato che la Corte ha correttamente valorizzato sul punto i precedenti penali specifici gravanti su [OSCURATO:PERSONA] in tema di reati fallimentari e la recidiva, correttamente ritenuta ed applicata, nonché la gravità dei fatti per cui è intervenuta la condanna e la partecipazione attiva e prolungata nel tempo alla perpetrazione degli illeciti da parte delle coimputate. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
Sentenza Cassazione n. 01047/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris