CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Messina avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei tribunale di Messina, sezione per riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Messina, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza coercitiva del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, riqualificati ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 il delitto associativo di cui al capo 1) e ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. i plurimi reati di cessione di stupefacenti contestati, confermava la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari In particolare, in merito all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura coercitiva, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, evidenziava la marcata ripetitività e sistematicità dell'attività di spaccio su strada di cui l'indagato si era reso protagonista fino ad epoca recente, seppure in un ruolo servente in seno al sodalizio, che rendeva adeguato lo strumento coercitivo applicato, tenuto conto altresì del recente episodio di evasione dal luogo di esecuzione degli arresti domicillan. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ragioni cautelar' indicate a sostegno deli'affermato rischio di recidivanza e della ritenuta adeguatezza della misura coercitiva. Le condotte sono circoscritte nel tempo e cessate dal febbraio 2021, sicché, stante il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, non è stata fornita adeguata motivazione circa l'irrilevanza di tale dato. Successivamente il difensore ha depositato memoria con cui ribadisce i motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento. 3. Il ricorso e stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si palesa manifestamente infondato, oltre per taluni aspetti aspecifico. 2. In ordine ai profili delle esigenze cautelar' e dell'adeguatezza della misura coercitiva applicata, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con Li quadro normativo di riferimento. NeWordinanza dei riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa e dell'adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, sono stati infatti valorizzati, con motivazione sufficiente e logicamente congrua perciò insindacabile in sede di legittimità, sia la gravità e pluralità dei reati contestati, fra i quali il delitto associativo, sia in particolare la significativa ripetitività sistematicità dei numerosissimi reati fine di spaccio su strada di sostanze stupefacenti, protrattisi per conto del sodalizio criminale fino ad epoca sicuramente recente. Donde ii giustificato apprezzamento di insussistenza dei dedotto affievolimento delle esigenze cautelari e della pretesa idoneità di misure meno afflittive, anche alla luce del recentissimo e rilevante episodio di evasione dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari di cui l'indagato si è reso protagonista. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibiie ii ricorso e condanna li ricorrente ai pagamento deiie spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca