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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35525/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto, con recidiva specifica e infraquinquennale ed esclusione della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., stante l'abitualità per la commissione di più reati della stessa indole.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della mancata valutazione della nnedesimezza dell'indole dei reati Commessi in relazione al caso esaminato e al reato sub iudice, al fine di verificare se, in concreto, i reati presentino caratteri fondamentali comuni.

Concordando circa la medesimezza dell'indole del reato di furto di cui a una delle precedenti condanne, per il ricorrente sarebbe mancata la valutazione in oggetto con riferimento al reato di rapina, di cui ad altra precedente condanna.

Ne conseguirebbe l'insussistenza del requisito dell'abitualità in quanto necessitante di almeno altri due reati della stessa indole di quello sub ludíce.

3. Il ricorso è inammissibile per la mancata considerazione della ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurímis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).

I giudici di merito, tanto di primo quanto di secondo grado, con decisioni sul punto non sindacate dalla difesa, hanno accertato la contestata recidiva (oltre che infraquinquennale) specifica, per essere il prevenuto gravato da precedenti (quindi più d'uno) della stessa indole ex art. 99, comma 1, n. 1, cod. pen.

Medesimezza di indole che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, costituisce l'abitualità escludente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2025 Il si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto, con recidiva specifica e infraquinquennale ed esclusione della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., stante l'abitualità per la commissione di più reati della stessa indole. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della mancata valutazione della nnedesimezza dell'indole dei reati Commessi in relazione al caso esaminato e al reato sub iudice, al fine di verificare se, in concreto, i reati presentino caratteri fondamentali comuni. Concordando circa la medesimezza dell'indole del reato di furto di cui a una delle precedenti condanne, per il ricorrente sarebbe mancata la valutazione in oggetto con riferimento al reato di rapina, di cui ad altra precedente condanna. Ne conseguirebbe l'insussistenza del requisito dell'abitualità in quanto necessitante di almeno altri due reati della stessa indole di quello sub ludíce. 3. Il ricorso è inammissibile per la mancata considerazione della ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurímis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, Amato, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Della Fazio, Rv. 286468 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). I giudici di merito, tanto di primo quanto di secondo grado, con decisioni sul punto non sindacate dalla difesa, hanno accertato la contestata recidiva (oltre che infraquinquennale) specifica, per essere il prevenuto gravato da precedenti (quindi più d'uno) della stessa indole ex art. 99, comma 1, n. 1, cod. pen. Medesimezza di indole che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, costituisce l'abitualità escludente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2025 Il si
Sentenza Cassazione n. 35525/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris