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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 15336/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39562 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Cor e di Appello di Palermo, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di sostituzi me di persona aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazionE per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio — è generico per indeterminatez: a perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, 3 fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli eler lenti che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazion( di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Considerato, quanto alla pretesa responsabilità della moglie defunta dell imputato, che quella del ricorrente è un'esegesi alternativa delle fonti di prova, che non può were ingresso nel giudizio di legittimità, dove non vi è spazio per l'autonoma adozione di i uovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati l& giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che tr )va precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr( mila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39562 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Cor e di Appello di Palermo, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di sostituzi me di persona aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazionE per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio — è generico per indeterminatez: a perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, 3 fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli eler lenti che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazion( di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Considerato, quanto alla pretesa responsabilità della moglie defunta dell imputato, che quella del ricorrente è un'esegesi alternativa delle fonti di prova, che non può were ingresso nel giudizio di legittimità, dove non vi è spazio per l'autonoma adozione di i uovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati l& giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che tr )va precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr( mila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15336/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris