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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40152/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna dei ricorrenti per i reati di usura ed estorsione aggravati sia dal ricorso all'uso del metodo mafioso che dalla finalità di agevolare il clan camorristico facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Capriolo che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche denegate nonostante la confessione dell'imputato;

2.2. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva;

2.3. violazione di legge (art. 416 bis.1 cod. pen) in relazione al riconoscimento delle aggravanti previste dall'art. 416 bis. 1 cod. pen. 2.4. violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione degli aumenti per la continuazione.

2.5. Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.5.1.Si premette ch4rjaduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

2.5.2. Nel caso in esame (a) le attenuanti generiche non venivano riconosciute in ossequio alla giurisprudenza consolidata che richiede che ritiene che le stesse non possano essere concesse in presenza di elementi ostativi od in assenza di elementi favorevoli (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986); sul punto la Corte territoriale riteneva che per il riconoscimento del beneficio invocato non fosse sufficiente la confessione, ritenuta inidonea a sterilizzare la gravità delle condotte di reato; (b) la Corte offriva una motivazione pertinente anche in ordine al riconoscimento della recidiva, ritenendo che i fatti per i quali si procede fossero univocamente indicativi di un aggravamento della pericolosità dell'imputato; (c) veniva riconosciuta con motivazione adeguata anche per il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 cod. pen. dato che, in linea con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, veniva ritenuto sufficiente anche riferimento implicito al potere criminale dell'associazione (tra le altre Sez. 3 -, Sentenza n. 44298 del 18/06/2019Di Caprio, Rv. 277182); la Corte rilevava che, nel caso di specie, gli imputati avevano fatto ricorso a modalità di azione tipicamente riconducibili alla azione intimidatrice delle organizzazioni criminali operanti nel quadrante meridionale della provincia di Napoli; (d) infine veniva offerta idonea motivazione anche l'aumento per la continuazione ,consideratoche quello stabilito dal Tribunale veniva ritenuto adeguato, in relazione alla gravità del contegno tenuto dall'imputato ed alle conseguenze nefaste che le attività di estorsione ed usura possono determinare nel sistema economico (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).

Tutti i profili contestati risultano trattati con motivazione adeguata, coerente con le emergenze processuali e con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità.

La sentenza resiste pertanto alle censure difensive.

3. Ricorreva per cassazione anche il difensore del Pomatico che deduceva:

3.1. violazione di legge (art. 99 cod. pen.): la recidiva sarebbe solo semplice tenuto conto che dal casellario giudiziario del Pomatico la stessa non risulta essere mai ritenuta in precedenza; il trattamento sanzionatorio sarebbe stato definito pertanto in modo viziato, dato che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute prevalenti rispetto alla recidiva semplice.

3.2. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in aine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la sanzione sarebbe stata quantificata non applicando nella massima estensione la attenuante della collaborazione, nonostante la entità del contributo fornito; avrebbero dovuto essere concesse anche le attenuanti generiche, che erano state denegate facendo un illegittimo rinvio alla posizione del Capriolo.

3.3. Si tratta di doglianze manifestamente infondate.

3.3.1. Con riguardo alla recidiva reiterata si ribadisce che, ai fini del suo riconoscimento, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2 - , 3 i Sentenza n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229 - 01, Sez. 1, Sentenza n. 24023 del 06/05/2003, Andreucci, Rv. 225233).

3.3.1. Con riguardo alla estensione della diminuzione di pena correlata al riconoscimento della attenuante della collaborazione il collegio ribadisce poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Nel caso in esame la contrazione della diminuzione, in relazione alla massima estensione prevista dalla norma che disciplina l'attenuante, veniva giustificata dalla Corte d'appello voi con il numero la gravità dei reati contestati (pag. 7 della sentenza impugnata): si tratta una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motiva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna dei ricorrenti per i reati di usura ed estorsione aggravati sia dal ricorso all'uso del metodo mafioso che dalla finalità di agevolare il clan camorristico facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Capriolo che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche denegate nonostante la confessione dell'imputato; 2.2. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva; 2.3. violazione di legge (art. 416 bis.1 cod. pen) in relazione al riconoscimento delle aggravanti previste dall'art. 416 bis. 1 cod. pen. 2.4. violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione degli aumenti per la continuazione. 2.5. Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.5.1.Si premette ch4rjaduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). 2.5.2. Nel caso in esame (a) le attenuanti generiche non venivano riconosciute in ossequio alla giurisprudenza consolidata che richiede che ritiene che le stesse non possano essere concesse in presenza di elementi ostativi od in assenza di elementi favorevoli (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986); sul punto la Corte territoriale riteneva che per il riconoscimento del beneficio invocato non fosse sufficiente la confessione, ritenuta inidonea a sterilizzare la gravità delle condotte di reato; (b) la Corte offriva una motivazione pertinente anche in ordine al riconoscimento della recidiva, ritenendo che i fatti per i quali si procede fossero univocamente indicativi di un aggravamento della pericolosità dell'imputato; (c) veniva riconosciuta con motivazione adeguata anche per il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 cod. pen. dato che, in linea con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, veniva ritenuto sufficiente anche riferimento implicito al potere criminale dell'associazione (tra le altre Sez. 3 -, Sentenza n. 44298 del 18/06/2019Di Caprio, Rv. 277182); la Corte rilevava che, nel caso di specie, gli imputati avevano fatto ricorso a modalità di azione tipicamente riconducibili alla azione intimidatrice delle organizzazioni criminali operanti nel quadrante meridionale della provincia di Napoli; (d) infine veniva offerta idonea motivazione anche l'aumento per la continuazione ,consideratoche quello stabilito dal Tribunale veniva ritenuto adeguato, in relazione alla gravità del contegno tenuto dall'imputato ed alle conseguenze nefaste che le attività di estorsione ed usura possono determinare nel sistema economico (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Tutti i profili contestati risultano trattati con motivazione adeguata, coerente con le emergenze processuali e con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza resiste pertanto alle censure difensive. 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore del Pomatico che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 99 cod. pen.): la recidiva sarebbe solo semplice tenuto conto che dal casellario giudiziario del Pomatico la stessa non risulta essere mai ritenuta in precedenza; il trattamento sanzionatorio sarebbe stato definito pertanto in modo viziato, dato che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute prevalenti rispetto alla recidiva semplice. 3.2. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in aine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la sanzione sarebbe stata quantificata non applicando nella massima estensione la attenuante della collaborazione, nonostante la entità del contributo fornito; avrebbero dovuto essere concesse anche le attenuanti generiche, che erano state denegate facendo un illegittimo rinvio alla posizione del Capriolo. 3.3. Si tratta di doglianze manifestamente infondate. 3.3.1. Con riguardo alla recidiva reiterata si ribadisce che, ai fini del suo riconoscimento, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2 - , 3 i Sentenza n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229 - 01, Sez. 1, Sentenza n. 24023 del 06/05/2003, Andreucci, Rv. 225233). 3.3.1. Con riguardo alla estensione della diminuzione di pena correlata al riconoscimento della attenuante della collaborazione il collegio ribadisce poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso in esame la contrazione della diminuzione, in relazione alla massima estensione prevista dalla norma che disciplina l'attenuante, veniva giustificata dalla Corte d'appello voi con il numero la gravità dei reati contestati (pag. 7 della sentenza impugnata): si tratta una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motiva
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