Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 36674/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 5 luglio 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla irrilevanza della falsificazione della patente di guida estera la cui validità era scaduta ed la mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..

Considerato che il motivo di ricorso relativo alla validità della patente straniera risulta infondato ma non manifestamente infondato posto che la quesitone posta era stata risolta solo successivamente con la sentenza Sez.

U, n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284210 e che pertanto il reato ascritto è, oggi, estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 5 luglio 2022 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla irrilevanza della falsificazione della patente di guida estera la cui validità era scaduta ed la mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. Considerato che il motivo di ricorso relativo alla validità della patente straniera risulta infondato ma non manifestamente infondato posto che la quesitone posta era stata risolta solo successivamente con la sentenza Sez. U, n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284210 e che pertanto il reato ascritto è, oggi, estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.
Sentenza Cassazione n. 36674/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris