CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22225/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia e titolare di uno specialeprogramma di protezione, dall’8 giugno 2011 sta espiando la pena di 26 anni, 8mesi e 3 giorni di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo emessodalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta in data 18novembre 2019 nel quale sono state assorbite diverse sentenze di condannarelative a plurime contestazioni di associazione mafiosa, anche con ruolo apicale,estorsioni aggravate ai sensi dell’art. 7, legge n. 203 del 1991 e a delitti diomicidio, tentato e consumato, aggravati ai sensi del medesimo articolo. Inrelazione a tali reati gli è stata riconosciuta l’attenuante speciale dellacollaborazione con la giustizia; e il suo fine pena è ora fissato al 21 luglio 2033.Sottoposto, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 27novembre 2015, alla misura della detenzione domiciliare in una località protettanota al Servizio centrale di protezione, [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato richiesta diliberazione condizionale ai sensi degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies, legge n. 82del 1991, allegando, tra l’altro, di essersi impegnato in attività di volontariato e dinon essere in condizione di risarcire il danno cagionato dai reati commessi. Conordinanza del 9 ottobre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettatol’istanza, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere maturatoun suo sicuro ravvedimento, attesa la limitata azione riparatoria intrapresa afavore della collettività, avendo la difesa prodotto 14 copie di versamenti adun’associazione senza scopo di lucro in favore delle vittime della mafia, ladocumentazione relativa a un’adozione a distanza e ad attività a favore di unaparrocchia; avendo la Procura nazionale antimafia, nel parere del 3 ottobre 2024,ritenuto solo «sufficiente» quanto dedotto a sostegno della domanda; non avendoegli intrapreso un percorso di reinserimento socio-lavorativo, come comunicato dalServizio centrale di protezione, nonostante che egli fosse in detenzione domiciliareda oltre nove anni.1.1. Con sentenza del 13 febbraio 2025, la Prima Sezione della Corte dicassazione annullò il precedente provvedimento, rilevando la contraddittorietà, ildifetto e l’apparenza della motivazione, tenuto conto della mancanza di un «esameadeguato della globalità e dell’insieme degli elementi positivi relativi al percorso diravvedimento» del collaboratore di giustizia, pur allegati dall’interessato, nonchédella carenza della valutazione concernente l’assenza di attività lavorativa.1.2. Con ordinanza del 18 novembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Romaha nuovamente rigettato l’istanza di liberazione condizionale avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che non vi siano elementi indicativi di un suo«sicuro ravvedimento». Secondo il Collegio, infatti, gli elementi a suo favore sonocostituiti unicamente dalla regolarità della condotta in detenzione domiciliare e dalversamento di qualche centinaio di euro in favore dell’associazione Libera e diun’adozione a distanza, nonché dall’attività di volontariato che egli svolgerebbedal 2019 a favore di una parrocchia, ma di cui non sarebbe nota la natura. Mentrenegativo è stato considerato il mancato svolgimento di attività lavorativa,emergente dalla nota del Servizio centrale di protezione del 17 settembre 2024.Inoltre, il beneficio è stato ritenuto prematuro in rapporto al lontano fine pena.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avversol’ordinanza emessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulatoai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies,legge n. 82 del 1991, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in relazione al requisito del «sicuro ravvedimento».Il provvedimento impugnato fonderebbe la pronuncia sfavorevole soltantosugli elementi statici legati alla biografia criminale di [OSCURATO:PERSONA] e ometterebbe,dunque, di valutare gli elementi favorevoli a [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a richiamarli e,indi, a liquidarli come «minimi e sproporzionati per difetto rispetto alla caraturacriminale» del soggetto, sul presupposto che «la regolarità di condotta di per sénon è certamente indice di ravvedimento», laddove, secondo la Corte dicassazione essa rientrerebbe tra i presupposti della concessione della misura.L’ordinanza, in definitiva, non fornirebbe una motivazione esaustiva sulle ragioniper cui elementi quali la collaborazione fattiva ed esaustiva, i versamenti in favoredell’associazione “Libera” e l’adozione a distanza non siano sufficienti, nelcomplesso, a integrare il requisito del ravvedimento, disattendendo il parerefavorevole della Procura nazionale antimafia a partire da considerazioni sulla“caratura criminale” del richiedente. E apparente sarebbe la motivazione con cui ilTribunale, a fronte della richiesta della pronuncia rescindente di approfondire leragioni del mancato svolgimento di attività lavorativa, valuterebbe lagiustificazione addotta dall’interessato. Infatti, l’affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA],impossibilitato a lavorare nella provincia del domicilio protetto in assenza dicambio delle generalità, «ben potrebbe raggiungere un’altra provincia perlavorare», svaluterebbe l’oggettiva difficoltà di trovare impiego durante lasottoposizione al programma di protezione, con le forti limitazioni alla possibilitàdi movimento e in assenza di nuove generalità. In questo modo, la mancanza dilavoro sarebbe stata nuovamente ascritta all’imputato, ma senza dimostrare seessa sia imputabile o meno al ricorrente, ancorando illogicamente tale mancanzaall’atteggiamento “parassitario” tenuto dal condannato quando militavanell’organizzazione mafiosa.Il Tribunale, inoltre, nel valutare l’azione riparatoria, avrebbe adottato unmetro di giudizio illogico, disconoscendo la valenza delle iniziative simbolicheintraprese dal collaboratore sul rilievo che le somme versate in favoredell’associazione per le vittime di mafia “Libera” proverrebbero dallo Stato e chel’adozione a distanza potrebbe «essere revocata […] in qualsiasi momento».3. Con requisitoria scritta in data 20 febbraio 2026 il Procuratore generalepresso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, atteso che il provvedimento impugnato non si èconformato ai principi espressi nella decisione rescindente, incorrendonuovamente in vizi motivazionali.2. Va innanzitutto ricordato che, secondo giurisprudenza di legittimità, lafacoltà di riconoscere il beneficio della liberazione condizionale a soggettisottoposti a programma di protezione a norma della legge 15 marzo 1991, n. 82,anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema dicondizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all’emenda ditali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (ex plurimisSez. 1, n. 12361 del 14/11/2023, dep. 2024, Principale, Rv. 286156 - 01), sicchéanche rispetto ad essi deve essere accertato il requisito del «ravvedimento».Esso rimanda al complesso dei comportamenti esteriorizzati dal soggettodurante l’esecuzione della pena che siano obiettivamente idonei a dimostrare,anche sulla base del percorso di reinserimento intrapreso, la convinta revisionecritica delle pregresse scelte criminali e a formulare, quantomeno in termini dielevata e qualifica probabilità, un serio, affidabile e ragionevole giudizioprognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita delcondannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366 - 02). A tal fine, proprio con specificoriferimento ai collaboratori con la giustizia, il giudice deve tenere conto di indicisintomatici quali l’ampiezza dell’arco temporale nel quale si è manifestato ilrapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, losvolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione,non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorienei confronti delle vittime dei reati commessi, che costituisce, comunque, uno deglielementi di valutazione (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, Celona, Rv. 281360 –01; Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01).3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha, innanzitutto, riepilogatoi gravi precedenti di [OSCURATO:PERSONA] per reati commessi in un contesto di criminalitàorganizzata di natura mafiosa, nell’ambito del quale egli ha anche rivestito un ruoloapicale quale reggente della cosca di riferimento (il gruppo Emmanuello dellafamiglia Madonia di Gela), commettendo reati estorsivi e finanche omicidi.Nondimeno, come evidenziato dalla Procura nazionale antimafia, che ha espressoparere favorevole alla concessione del beneficio, egli ha reso un contributocollaborativo di notevolissimo rilievo, rendendo dichiarazioni che hanno condottoall’affermazione di responsabilità di molte persone in vari procedimenti (tra cuil’operazione “Tetragona” e l’operazione “Redde rationem”). Inoltre,successivamente all’ammissione della detenzione domiciliare, nel 2015, e dunqueper ben 9 anni, egli ha tenuto una condotta sempre regolare, rispettandocostantemente le prescrizioni impartitegli.Tuttavia, questo non è stato ritenuto sufficiente, atteso che, nella valutazionedel percorso rieducativo, il Tribunale ha valorizzato le non favorevoli emergenzesul versante socio-lavorativo e delle iniziative riparatorie, reputate significative aifini della mancata dimostrazione di un effettivo ravvedimento.3.1. Con riferimento al primo profilo, l’ordinanza impugnata ha valutatonegativamente la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], da anni in detenzione domiciliare, nonabbia mai lavorato, ricavando, da tale dato, un giudizio non positivo sull’evoluzionedel processo risocializzante.Già la sentenza rescindente aveva, però, segnalato la necessità di individuarele ragioni di tale situazione, onde verificare se essa scaturisse da una libera sceltadell’interessato. La risposta offerta, sul punto, dal Tribunale è affetta dal lamentatovizio motivazionale.Infatti, debitamente interpellato, [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato la propria condizionedi impossibilità, legata ai rischi per la propria incolumità che deriverebbero dallosvolgere l’attività lavorativa in assenza di nuove generalità che gli consentano dinon essere individuato dai sodali di un tempo. Dinnanzi a tale spiegazione, chesostanzialmente si fonda sulla sua condizione di collaboratore di giustiziasottoposto a programma di protezione in località nota al solo S.C.P., l’ordinanza,da un lato, ha obiettato che egli potrebbe trovare lavoro in altra provincia, ocomunque al di fuori dal contesto in cui attualmente si trova inserito; e, dall’altrolato, ha stigmatizzato la scelta di non lavorare e di appagarsi della ormaiconsolidata condizione di soggetto che riceve una indennità dallo Stato.Tale motivazione è, però, manifestamente illogica.Sotto un primo profilo, deve, infatti, rilevarsi che la corresponsione diun’indennità a beneficio dei collaboratori sottoposti al programma speciale diprotezione è giustificata proprio dal fatto che essi, dovendo celare la propriaidentità e soggiornare in una località segreta, trovano ovvi ostacoli alla possibilitàdi svolgere una normale attività lavorativa.Sotto altro aspetto, l’affermazione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:PERSONA] potrebbelavorare in un’altra provincia, come quella in cui risiede la figlia, che talvolta ilcollaboratore si reca a trovare, si rivela del tutto astratta e, soprattutto, nonchiarisce per quale motivo il suo trasferimento in quel diverso contesto territoriale,eventuali ritorsioni.3.2. La questione relativa allo svolgimento dell’attività lavorativa ha, poi, unriflesso anche rispetto alla questione relativa alle attività riparatorie.Ciò non tanto in termini assoluti, posto che la nozione di attività riparatorianon è necessariamente correlata a prestazioni di natura economica, quantorispetto alla motivazione offerta dal provvedimento impugnato.Infatti, il Tribunale sembra valutare negativamente la circostanza che Billizziabbia effettuato dei modesti versamenti utilizzando, in definitiva, le sommemessegli a disposizione dallo Stato. E, tuttavia, da un lato, il Tribunale nonchiarisce come egli potrebbe, non lavorando e disponendo, a quanto è datocomprendere, unicamente del reddito derivante dalla indennità di collaboratore,provvedere diversamente; e, dall’altro lato, l’ordinanza non sembra considerareche l’esiguità delle somme versate deve essere comunque valutata in rapportoall’entità delle disponibilità del soggetto, su cui il provvedimento non forniscespecifici ragguagli.Quanto, poi, allo svolgimento dell’attività di volontariato, l’ordinanza lamentala scarsa chiarezza della dichiarazione del parroco presso cui essa viene svolta;profilo, questo, che ben avrebbe potuto costituire oggetto degli approfondimentiritenuti necessari dal Tribunale, nell’esercizio degli ampi poteri istruttoriallegazioni cui, le parti richiedenti, sono comunque onerate (cfr., in argomento, exmultis Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277793 - 01).3.3. Le evidenziate aporie - unitamente alla mancanza di un’adeguatamotivazione in ordine alle ragioni per le quali gli evidenziati elementi positivi nonsono stati ritenuti sufficienti a esprimere un significativo percorso di revisionecritica dei trascorsi del condannato - ridondano sulla complessiva logicità delprovvedimento impugnato, rendendo necessario un rinnovato sforzomotivazionale da parte del Tribunale di sorveglianza.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame,al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunaledi sorveglianza di Roma.Così deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]