CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 16864/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so il 21/07/1970avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di CampobassoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiestadi trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e611 co. 1 bis e ss. C.p.p.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20 gennaio 2026 il Tribunale di Campobasso ha accolto larichiesta di riesame presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro preventivo c.d. impeditivo, emesso ai sensi dell’art. 321, comma 1 e 3-bis, cod.proc. pen. in data 27 dicembre 2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale diCampobasso, avente ad oggetto la somma di euro 106.325, sequestrata al marito SaverioPedata, indagato per reati di appropriazione indebita e di truffa; somma rinvenutanell’abitazione coniugale.2. Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione il Procuratore dellaRepubblica eccependo:violazione di legge circa l’esclusione del delitto di frode nelle pubbliche forniture di cuiall’art. 356 cod. pen. contestato al [OSCURATO:PERSONA];vizio di motivazione quanto alla negazione del nesso di derivazione causale dellasomma sequestrata dal delitto di truffa aggravata, giustificata nell’ordinanza impugnata conl’assenza di prova di un autonomo accesso del [OSCURATO:PERSONA] ai conti correnti della società, diaccordi tra costui ed il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e di una effettiva erogazionedi somme da parte della Regione;violazione di legge quanto alla qualificazione del sequestro per equivalente e nondiretto del profitto del reato, in quanto le modalità di conservazione delle banconote ed ilcomportamento della [OSCURATO:PERSONA] durante la perquisizione dovevano indurre a ritenere che lasomma costituisse una sorta di cassa comune dei coniugi e che questa fosse di direttaderivazione dal delitto.2.1. Con memoria pervenuta tramite pec del 11 marzo 2026 il difensore di fiducia diMariateresa [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’impugnazione del PM, confutando i tre motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Deve premettersi che il sequestro preventivo è stato disposto sul presupposto che ildenaro rinvenuto nell’appartamento della ricorrente costituisse il profitto del delitto diappropriazione indebita riferibile al coniuge [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza impugnata ha a riguardo rilevato che: a) rispetto alle imputazioniprovvisorie formulate dal PM a carico del Pedote, unico reato per il quale poteva giustificarsiil sequestro preventivo era quello ai sensi dell’art. 646 cod. pen (dovevano invece escludersii delitti di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 cod. pen. e di truffa); b) la sommarinvenuta nell’immobile era di gran lunga superiore al profitto del reato e, in ogni caso, iltaglio delle monete e delle banconote era incompatibile con le somme ricavabili dallacondotta appropriativa contestata, con conseguente insussistenza della cd. derivazionecausale da tale delitto; c) la confisca di danaro doveva considerarsi diretta e non sigiustificava per la mancanza del nesso di pertinenzialità, non potendosi altresì ipotizzare laconfisca per equivalente, posto che l’art. 646 cod. pen. non era compreso tra i delitti che loconsentano ai sensi degli artt. 240 e 240-bis cod. pen.; d) il decreto di sequestro doveva,quindi, essere annullato nei confronti dell’indagato e della ricorrente, in qualità di terzointeressato.2. Così sintetizzato il percorso argomentativo del Tribunale, va ribadito che il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli erroresin iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).4. La decisione impugnata non presenta tale tipo di vulnus argomentativo, risultandoesplicitate le ragioni per le quali si è ritenuto non adeguatamente motivato il decreto disequestro: esclusa la sussistenza del fumus commissi delicti, il tribunale ha ritenuto che nonsi giustificasse il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del danaro.La motivazione, quindi, è esente da vizi radicali che consentono la riforma delprovvedimento in sede di legittimità; la censura della Procura ricorrente si limita ad unadiversa valutazione del contenuto del decreto emesso, confrontandosi con una motivazionesenz’altro esistente ed effettiva per i profili richiamati in precedenza. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]