CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 27733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA](dato avviso alle par) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; À [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 3 maggio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 175 comma 1 cod. proc. pen., nell'ambito del proc. n. 2239/14 RGNR - 1007/2020 RG, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 126 e 175 cod. proc. pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto avverso ordinanza dibattimentale fuori dalle ipotesi di cui all'art. 586, comma 3, cod. proc. pen. Costituisce, infatti, principio consolidato che l'ordinanza dibattimentale può essere impugnata, a mente dell'art. 586 cod. proc. pen., non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, ad esclusione dei casi tassativamente previsti (in tema di libertà personale o permanenza del vincolo del sequesto). Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]