CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2018
Cassazione n. 15131/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa (anche) nei suoiconfronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta diconcordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 453cod. pen. contestato al capo 6).2. L’unico motivo proposto ─ che contesta la qualificazione giuridica del fattoai sensi dell’art. 453 cod. pen. invece che 455 cod. pen. ─non è consentito allaluce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso percassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessatoabbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il poteredispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limitala cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone,Rv. 277196).Nella specie l’imputato ha concordato con il Pubblico ministero una riduzionedi pena, con rinuncia, ex art. 599 bis cod. proc. pen., a tutti i restanti motivi diappello, tra cui è compreso quello sulla qualificazione giuridica del fatto.3. Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma, che si stima equa, di euro quattromila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso il 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]