Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 228/1987
ECLI:IT:COST:1987:228
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel procedimento civile avente ad oggetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l'I.N.A.I.L., che aveva respinto domanda di revisione
per aggravamento della rendita per invalidità da infortunio sul
lavoro, perché presentata oltre i dieci anni previsti dall'art. 83
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali"), il Pretore di Milano, con ordinanza del 16
dicembre 1981 (r.o. n. 185/1982), premesso che il ricorso andrebbe
rigettato per tardività della domanda, nella ipotesi che questa
possa rientrare nel più ampio termine dei quindici anni stabilito
per le malattie professionali dall'art. 137 del citato t.u., solleva
incidente di costituzionalità su entrambi i detti artt. 83 e 137,
per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
2. - Per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura
generale dello Stato sostiene la infondatezza della questione di
costituzionalità. In particolare sarebbero giustificati i due
termini di dieci e quindici anni per la domanda di revisione della
rendita rispettivamente per invalidità da infortunio e da malattia
professionale, perché nell'un caso è immediatamente evidente la
causa violenta in occasione di lavoro, nel secondo l'insorgenza e
l'evoluzione della malattia hanno decorso temporale più lungo.
3. - Per le parti private costituite in giudizio, l'I.N.A.I.L.
sostiene la infondatezza della questione, richiamando sentenza di
questa Corte n. 80 del 21 aprile 1971; la difesa di [OSCURATO:PERSONA],
richiamando sentenza di questa Corte n. 93 del 30 maggio 1977, chiede
declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 83 del già citato d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 "nella parte in cui non pone, agli effetti
del termine della revisione della rendita di inabilità, chi è
colpito da infortunio sul lavoro nella stessa condizione di chi è
invece colpito da malattia professionale, e cioè nel termine di
quindici anni".
:
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con ordinanza del 16 dicembre 1981,
solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 83 e 137
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali"), nella parte in cui prevedono, ai fini della
domanda di revisione della rendita di inabilità, due diversi
termini, dieci anni dalla costituzione della rendita per gli
infortuni, quindici per le malattie professionali, per il dubbio che
tale disparità di trattamento violi il principio di eguaglianza, di
cui all'art. 3 della Costituzione, e quello dell'adeguatezza del
sistema previdenziale alle esigenze di vita dei lavoratori, di cui
all'art. 38 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
La sentenza n. 93 del 1977 di questa Corte, richiamata dal giudice
remittente, secondo la quale se "la conseguenza dei due eventi
(malattia e infortunio) è la medesima, cioè a dire la invalidità
permanente, la disparità di trattamento agli effetti del
percepimento della rendita fra il lavoratore che ha sofferto una
malattia professionale e quello che ha subito un infortunio sul
lavoro, appare priva di qualsiasi razionalità e giustificazione",
resta estranea alla questione in esame.
Nel caso di specie non si controverte sulla identità nosografica
delle conseguenze invalidanti dei due eventi (malattia e infortunio)
in ordine alla corresponsione della rendita, si invece sul fondamento
razionale di due diversi termini temporali, dieci anni dalla
costituzione della rendita per gli infortuni, quindici per le
malattie professionali, ai fini della domanda di revisione per
aggravamento. A tal fine questa Corte non ritiene di dover mutare
l'orientamento già espresso nella sentenza n. 80 del 21 aprile 1971:
"La fissazione di quel tempo in dieci anni dalla costituzione della
rendita e non in un periodo diverso, non costituisce il risultato di
una mera scelta, arbitraria o ingiustificata; oltre che rispondere al
bisogno di certezza dei rapporti giuridici, ha riscontro nel dato di
rilievo sanitario e statistico, secondo cui, nella grande maggioranza
dei casi, entro il decennio dalla costituzione della rendita, le
condizioni dell'infortunato si stabilizzano e la misura
dell'inabilità raggiunge il più alto livello".
Parimenti il legislatore si è basato su analoghi dati statistico-sanitari per stabilire il quindicennio come misura di stabilizzazione
degli esiti invalidanti delle malattie professionali.
Finché le acquisizioni della osservazione scientifica sull'id quod
plerumque accidit in materia di invalidità da infortunio e da
malattia professionale resteranno invariate, la diversità dei due
termini temporali non sarà censurabile né sotto il profilo della
irrazionale disparità di trattamento, in violazione dei principi di
ragionevolezza e di quello di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione, né sotto quello della incongrua attuazione legislativa
del precetto di cui all'art. 38 della Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 83 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), sollevata dal
Pretore di Milano con ordinanza del 16 dicembre 1981, reg. ord. n.
185 del 1982, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: CASAVOLA