CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 13541/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e: (5 (V( ORDINANZA sul ricorso 19260/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato "}<1 e yes [OSCURATO:PERSONA]\iDer procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 166/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 22/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato nel mese di aprile del 2011, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Venezia, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiedendo che fossero accertati i vizi e i difetti - ulteriori e diversi rispetto a quelli già denunciati nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo pendente, tra le stesse parti, innanzi al tribunale di Padova - dovuti alla cattiva esecuzione, da parte della società convenuta, dei lavori di ristrutturazione di un immobile in Marcon, quali emergevano dalle osservazioni che il proprio consulente tecnico di parte aveva formulato alla consulenza tecnica d'ufficio redatta in quest'ultimo giudizio e manifestatisi o comunque aggravatisi soltanto dopo la sua introduzione. 1.2. La società convenuta ha resistito alla domanda, eccependo l'insussistenza dei nuovi vizi e, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda in quanto diretta a eludere i termini di decadenza maturati nel giudizio d'opposizione sicché il giudicato che si sarebbe formato all'esito dello stesso era idoneo a coprire tutte le questioni dedotte e deducibili relative al titolo dell'ingiunzione. 1.3. Il tribunale, con sentenza del 2014, respinta l'eccezione pregiudiziale, ha accolto, per quanto di ragione, la domanda per cui, accertata l'esistenza di vizi e difformità imputabili alla cattiva esecuzione dei lavori, ha condannato la società convenuta a pagare all'attore la somma necessaria per la relativa eliminazione, pari ad C. 23.919,25, oltre interessi. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello avverso tale sentenza. 1.5. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello. 1.6. La corte, in particolare, esaminando il primo motivo d'appello, ha rilevato che la controversia riguardava vizi, difetti e difformità dal capitolato diverse da quelle che il Passador aveva dedotto nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo svoltosi innanzi al tribunale di Padova, a nulla rilevando le ragioni per cui il giudice di quel giudizio non aveva ritenuto di dare ingresso alle richieste dell'opponente di estendere le indagini in ordine ai predetti vizi e difetti, non importa se sopravvenuti o meno. Ric. 2017 n. 19260, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 1.7. "I vizi e le difformità tardivamente denunciate nel su richiamato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sono mai state oggetto di disamina e di pronuncia in quella sede" sicché, ha osservato la corte, "nulla impediva alla parte interessata di farle valere in un autonomo giudizio", apparendo, per contro, irrilevante la questione del momento della loro scoperta, presumibilmente avvenuta' nel corso del primo giudizio, poiché, "in questo processo", la società convenuta "non ha mai sollevato eccezioni di prescrizione e di decadenza, ai sensi dell'art. 1667 c.c.". 1.8. La corte, poi, dopo aver rilevato che la società appellante non aveva prospettato nel corso dell'istruttoria "precise difese sul merito della lite", essendosi limitata a dichiarare, "in un laconico foglio allegato al verbale d'udienza del 15/3/2013", di contestare alcune voci, "le quali peraltro nemmeno coincidono esattamente con i rilievi ... mossi nell'atto d'appello, in cui sono mosse ulteriori contestazioni", ha ritenuto, in sostanza, che l'appaltatore, salvo che a mezzo di difese "del tutto sibilline", non aveva adempiuto &l'onere di dimostrare che i vizi e le difformità accertate dal consulente tecnico d'ufficio, non erano imputabili, sotto qualsivoglia profilo, al suo operato. 1.9. Né risulta fondato, ha aggiunto la corte, l'assunto dell'appellante secondo cui talune decurtazioni del prezzo, riconosciute in favore del committente per la mancata corrispondenza del prezzo alle previsioni contrattuali, erano estranee all'oggetto del giudizio e dovevano essere esaminate esclusivamente nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo, richiamando, sul punto, "quanto appena sopra detto nell'ambito della disamina del primo motivo di appello". 1.10. La corte, infine, ha respinto la censura dell'appellante in ordine al giudicato formatosi sulla sentenza Ric. 2017 n. 19260, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 resa dal tribunale, per avere questo definitivamente coperto il dedotto e il deducibile in relazione al saldo del contratto d'appalto esaminato in quel giudizio, osservando che l'appellante non aveva provveduto a documentare il passaggio in giudicato della predetta sentenza. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso notificato il 22/7/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 2.3. La ricorrente ha depositato breve memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 641, 645, 647 e 653 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, anziché dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità della domanda, hai ritenuto che i vizi e le difformità denunciate dall'attore, non essendo mai state oggetto di disamina e di pronuncia nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo già pendente tra le stesse parti innanzi al tribunale di Padova, potevano essere fatte "valere in un autonomo giudizio". 3.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello ha omesso di considerare che le ragioni addotte dal committente innanzi al tribunale di Venezia, e cioè l'esistenza di nuovi vizi dell'immobile imputabili alla cattiva esecuzione dei lavori da parte della convenuta, in quanto fondate sullo stesso contratto d'appalto già dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto per il pagamento del residuo compenso, dovevano essere necessariamente dedotte, a pena d'inammissibilità, nel giudizio d'opposizione che il committente aveva proposto innanzi al tribunale di Padova, e cioè al giudice che aveva l'esclusiva e inderogabile competenza funzionale a pronunciare, anche in via Ric. 2017 n. 19260, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 di continenza o di connessione, sul rapporto tra le parti e, quindi, sui vizi dell'opera oggetto del relativo contratto, a prescindere dal fatto che l'appellante avesse o meno dimostrato il passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4.1. Il motivo è infondato. La ricorrente, in effetti, lì dove ha dichiaratamente affermato che la domanda proposta dall'attore nel presente giudizio era inammissibile, a prescindere dalla prova (che la corte d'appello, al di là di quanto dichiarato in giudizio, ha incontestatamente escluso) del passaggio in giudicato (rimasto, peraltro, indimostrato anche nel presente giudizio, non essendo stata depositata la relativa certificazione di definitività) della sentenza che ha definito il giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo dallo stesso già proposto, trascura, evidentemente, di considerare che, di per sé, la mera pendenza del giudizio d'opposizione (perché, al di fuori del passaggio in giudicato della relativa sentenza, di questo si tratta) al decreto ingiuntivo che l'appaltatore aveva chiesto e ottenuto per il pagamento del compenso maturato per le opere eseguite, non esclude affatto che l'opponente, il quale (come la ricorrente espone in ricorso: p. 1, 2) vi abbia già eccepito l'esistenza di vizi o difetti al fine di escludere in tutto o in parte il suo debito al pagamento del corrispettivo, possa proporre, in un diverso giudizio (innanzi ad altro giudice), una domanda giudiziale volta ad ottenere la condanna dell'appaltatore al pagamento della somma necessaria alla eliminazione di (differenti: come accertato, in fatto, dalla corte d'appello) vizi o, in alternativa, per il risarcimento dei danni corrispondenti al diminuito valore dell'immobile. 4.2. In tale evenienza, in effetti, sii può tutt'al più porre un problema (non già di litispendenza o di continenza, che presuppongono, rispettivamente, l'identità totale o parziale delle cause pendenti innanzi a due diversi giudici, ma solo) di Ric. 2017 n. 19260, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 connessione, per identità del titolo, tra le relative cause, da trattare e decidere, ove possibile, in un unico processo, previa eccezione di parte o rilievo ufficioso, secondo le norme (nel caso di specie neppure invocate) previste dall'art. 40 c.p.c.. 5.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c., e la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha confermato la sentenza che aveva condannato la società convenuta al pagamento della somma necessaria per l'eliminazione dei vizi riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio, senza, tuttavia, considerare che, come dedotto nell'udienza successiva al deposito della relazione e poi nell'atto d'appello, essi attengono, per numerose voci, o alla mancata corrispondenza del prezzo di alcuni lavori alle rispettive previsioni contrattuali ovvero ai danni e rotture che l'attore non ha provato fossero imputabili all'appaltatore, e cioè a fatti diversi rispetto a quelli allegati dall'attore il quale, infatti, come emerge dalle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, aveva chiesto esclusivamente l'accertamento di vizi e difetti da attribuire alla cattiva esecuzione dei lavori da parte della società appaltatrice. 5.2. La condanna della società convenuta al pagamento della somma di C. 23.919,25, pertanto, ha osservato la ricorrente, è viziata da ultrapetizione per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alle voci della consulenza tecnica d'ufficio che non riguardano vizi e difetti da attribuire alla cattiva esecuzione dei lavori ma ad asseriti difetti di corrispondenza dei prezzi di talune opere rispetto al contratto d'appalto. 5.3. In relazione ad altre voci, invece, ha proseguito la ricorrente, la sentenza impugnata è viziata per violazione delle norme previste dagli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., non avendo il Ric. 2017 n. 19260, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 committente provato che i vizi e i difetti delle opere eseguite dall'appaltatore fossero allo stesso effettivamente imputabili. 6.1. Il motivo è infondato in tutt'e due le censure in cui risulta articolato. 6.2. La società ricorrente, infatti, lì dove ha affermato che la corte d'appello l'ha illegittimamente condannata al pagamento di somme che, per le voci indicate, non corrispondono a vizi e difetti delle opere eseguite dalla stessa, come l'attore aveva chiesto, ma a differenze tra il prezzo delle opere stesse e le relative previsioni contrattuali, si è, a ben vedere, doluta dell'interpretazione che la corte d'appello ha dato della domanda (o meglio, dell'atto di citazione, che la contiene): la quale, tuttavia, costituisce un tipico accertamento in fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione delle norme che regolano l'ermeneutica contrattuale ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, ovvero per omesso esame di un fatto a tal fine decisivo. Il ricorrente che intenda utilmente censurare in sede di legittimità il significato attribuito dal giudice di merito ad un atto processuale, ha, dunque, l'onere (rimasto, nel caso di specie, inadempiuto) di invocare il vizio consistito o nell'omesso esame di fatti decisivi, rappresentandone l'emergenza tra gli atti del giudizio, ovvero nella violazione dei criteri d'ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., indicando le considerazioni del giudice in contrasto con gli stessi nonché, e prima ancora, il testo dell'atto processuale oggetto dell'interpretazione asseritamente erronea (cfr. Cass. n. 16057 del 2016; Cass. n. 6226 del 2014; Cass. n. 11343 del 2003; più di recente, Cass. n. 12574 del 2019). 6.3. Nel caso di specie, come detto, tale onere non è stato adempiuto: la ricorrente, infatti, pur dolendosi Ric. 2017 n. 19260, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 dell'interpretazione che la corte d'appello ha fornito dell'atto di citazione che ha introdotto il giudizio, non ha indicato né quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati, nell'espletamento di tale accertamento, dalla corte territoriale e in che modo la stessa se ne sarebbe discostata, né i fatti sul punto decisivi che la stessa avrebbe del tutto omesso di esaminare, ma, prima ancora, non ha provveduto a riprodurre in ricorso, in tutti i suoi dati essenziali, il testo dell'atto che la corte d'appello avrebbe malamente interpretato, essendosi limitata a riprodurne un brevissimo stralcio. 6.4. D'altra parte, non può seriamente dubitarsi che una domanda espressamente volta ad ottenere la condanna dell'appaltatrice al pagamento della somma necessaria alla eliminazione dei vizi e delle difformità imputabili alla "cattiva esecuzione dei lavori" eseguiti dalla stessa possa essere plausibilmente interpretata, come in sostanza ha fatto la corte d'appello, come comprensiva non solo dei vizi delle opere previste dal contratto ma anche di tutto i vizi (tali essendo quelli descritti in ricorso, p. 17, 18, alle voci 3, 22 e 27) delle opere pur se (in ipotesi) non previste dal contratto e, più in generale, delle difformità tra il prezzo delle opere eseguite e le relative previsioni contrattuali (come la voce 17 descritta in ricorso a p. 17). 6.5. La ricorrente, per il resto, pur denunciando la violazione di norme di legge, come l'art. 115 c.p.c., ha, in sostanza, lamentato la valutazione, asseritamente erronea, che la corte d'appello ha fatto delle prove raccolte in giudizio, lì dove, in particolare, i giudici di merito, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che le opere eseguite dalla società convenuta erano inficiate da vizi e difformità e che, in conseguenza, la stessa era tenuta a versare al committente la somma necessaria per la loro eliminazione. Così facendo, però, Ric. 2017 n. 19260, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 la ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno dell'art. 115 c.p.c. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali (Cass. n. 27000 del 2016). La valutazione delle prove raccolte, invece, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz'altro determinato un esito diverso (e alla parte ricorrente più favorevole) della controversia. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e Ric. 2017 n. 19260, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 6.6. La corte d'appello, infatti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio e fornito dell'accertamento fattuale conseguentemente assunto una motivazione non apparente né contraddittoria né perplessa, ha ritenuto che la società convenuta aveva eseguito opere risultate viziate o difformi rispetto a quelle cui era contrattualmente tenuta. Ed una volta affermato, come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere del tutto omesso l'esame di uno o più fatti decisivi, che l'appaltatrice non aveva integralmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la sentenza impugnata ha conseguentemente assunto, e cioè l'accoglimento della domanda proposta dall'attore committente, in quanto, appunto, volta, a fronte dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) dell'esecutrice, al pagamento, ai sensi dell'art. 1668, comma 1°, c.c., della somma necessaria alla eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrate nelle opere dalla stessa eseguite. 6.7. Né la decisione così assunta è censurabile per violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., che, in effetti, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende la Ric. 2017 n. 19260, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che, come visto, è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 7. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 8. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato. 9. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per