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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33381/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], imputata, impugna, con atto d'appello inviato a questa Corte ex. art. 568 comma 5 cod. proc. pen., la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

L'impugnazione è inammissibile in quanto proposta da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, contrariamente al disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in quella indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10-05-2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], imputata, impugna, con atto d'appello inviato a questa Corte ex. art. 568 comma 5 cod. proc. pen., la sentenza in epigrafe indicata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'impugnazione è inammissibile in quanto proposta da avvocato non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, contrariamente al disposto dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in quella indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10-05-2023.
Sentenza Cassazione n. 33381/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris