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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03592/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 27 aprile 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambe le imputate, che contesta l'affermazione di penale responsabilità per insufficienza di prove a loro carico, stante l'asserita inutilizzabilità della ricognizione effettuata in udienza dalla persona offesa, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, co. 1 lett. d cod. proc. pen.; Considerato, in ogni caso, che la censura dedotta risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 13 e 14 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha correttamente evidenziato la piena utilizzabilità dell'individuazione effettuata in udienza dalla persona offesa, quale mezzo di prova diverso ed atipico rispetto alla ricognizione formale disciplinata all'art. 213 cod. proc. pen., liberamente valutato dal giudice come idoneo a fondare la pronuncia di condanna, anche alla luce delle attendibili dichiarazioni rese dalla stessa vittima e dell'attività degli operatori di P.G. intervenuti); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 25 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 27 aprile 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambe le imputate, che contesta l'affermazione di penale responsabilità per insufficienza di prove a loro carico, stante l'asserita inutilizzabilità della ricognizione effettuata in udienza dalla persona offesa, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, co. 1 lett. d cod. proc. pen.; Considerato, in ogni caso, che la censura dedotta risulta meramente riproduttiva di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 13 e 14 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha correttamente evidenziato la piena utilizzabilità dell'individuazione effettuata in udienza dalla persona offesa, quale mezzo di prova diverso ed atipico rispetto alla ricognizione formale disciplinata all'art. 213 cod. proc. pen., liberamente valutato dal giudice come idoneo a fondare la pronuncia di condanna, anche alla luce delle attendibili dichiarazioni rese dalla stessa vittima e dell'attività degli operatori di P.G. intervenuti); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 03592/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris