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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 1972

Cassazione n. 00390/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 3 giugno 2025, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell’istanza e, per l’effetto, rideterminava la pena finale in anni tre, mesi due e giorni quindici di reclusione ed euro 300,00 di multa.

La pena veniva così determinata sulla base del seguente calcolo: pena base di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa, già ridotta per il rito, aumentata per ciascuno dei reati satellite rispettivamente di mesi nove di reclusione ed euro 100,00 di multa, mesi tre di reclusione, giorni quindici di reclusione, mesi quattro di reclusione ed euro 50,00 di multa, mesi due di reclusione. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, per avere il giudice dell’esecuzione proceduto alla rideterminazione in diminuzione, oltre che della pena inflitta per i reati satellite, anche della pena irrogata dal giudice della cognizione per il reato più grave di cui alla sentenza n. 4266/2016, che da anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa è stata indicata in anni uno mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, osservando che il giudice dell’esecuzione è vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella sanzionata in concreto più gravemente dal giudice della cognizione e che la specie e misura di detta pena non possono essere in alcun caso modificate in senso peggiorativo o migliorativo.

Nel caso specifico, invece, il Giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena inflitta per il reato più grave. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 2.Deve premettersi che le norme che vengono in considerazione nella determinazione della pena in sede esecutiva, allorquando si sia ravvisata un’identità di disegno criminoso tra i reati in esame, sono: a) la disposizione di cui all'art. 81, secondo comma cod. pen., secondo cui la pena va commisurata tenendo conto di quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo; b) la disposizione, relativa alla fase esecutiva, di cui all'art. 671 comma 2 cod. proc. pen., la quale afferma che il giudice della esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto; c) la disposizione, sempre relativa alla fase esecutiva, di cui all'art.187 disp. att. cod. proc. pen., la quale dispone che, in sede esecutiva, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con rito abbreviato.

Tale ultima disposizione non attribuisce al giudice alcun potere di rideterminazione della pena base, alla quale resta vincolato.

Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite. (Sez. 1, n. 28331 del 05/06/2014 Cc, Rv. 260903–01; Sez. 1, n. 24597 del 13/05/2004 Cc., Rv. 228338–01).

3. Nel caso in esame, si evince dalla stessa motivazione dell’ordinanza impugnata che il giudice non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati.

Infatti, nonostante abbia correttamente individuato la pena più grave di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, inflitta con sentenza n. 4286 del 2016, in sede di determinazione della pena in continuazione ha ridotto tale pena ad anni 1, mesi otto ed euro 150,00 di multa, in tal modo contravvenendo al disposto di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., per poi procedere all’aumento per ciascuno dei reati satellite.

4. In quanto emessa in violazione di legge, l’ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con restituzione degli atti al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica, perché ridetermini la pena tenendo conto dei principi di diritto enunciati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 3 giugno 2025, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell’istanza e, per l’effetto, rideterminava la pena finale in anni tre, mesi due e giorni quindici di reclusione ed euro 300,00 di multa. La pena veniva così determinata sulla base del seguente calcolo: pena base di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa, già ridotta per il rito, aumentata per ciascuno dei reati satellite rispettivamente di mesi nove di reclusione ed euro 100,00 di multa, mesi tre di reclusione, giorni quindici di reclusione, mesi quattro di reclusione ed euro 50,00 di multa, mesi due di reclusione. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, per avere il giudice dell’esecuzione proceduto alla rideterminazione in diminuzione, oltre che della pena inflitta per i reati satellite, anche della pena irrogata dal giudice della cognizione per il reato più grave di cui alla sentenza n. 4266/2016, che da anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa è stata indicata in anni uno mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, osservando che il giudice dell’esecuzione è vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella sanzionata in concreto più gravemente dal giudice della cognizione e che la specie e misura di detta pena non possono essere in alcun caso modificate in senso peggiorativo o migliorativo. Nel caso specifico, invece, il Giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena inflitta per il reato più grave. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2.Deve premettersi che le norme che vengono in considerazione nella determinazione della pena in sede esecutiva, allorquando si sia ravvisata un’identità di disegno criminoso tra i reati in esame, sono: a) la disposizione di cui all'art. 81, secondo comma cod. pen., secondo cui la pena va commisurata tenendo conto di quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo; b) la disposizione, relativa alla fase esecutiva, di cui all'art. 671 comma 2 cod. proc. pen., la quale afferma che il giudice della esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto; c) la disposizione, sempre relativa alla fase esecutiva, di cui all'art.187 disp. att. cod. proc. pen., la quale dispone che, in sede esecutiva, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con rito abbreviato. Tale ultima disposizione non attribuisce al giudice alcun potere di rideterminazione della pena base, alla quale resta vincolato. Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite. (Sez. 1, n. 28331 del 05/06/2014 Cc, Rv. 260903–01; Sez. 1, n. 24597 del 13/05/2004 Cc., Rv. 228338–01). 3. Nel caso in esame, si evince dalla stessa motivazione dell’ordinanza impugnata che il giudice non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati. Infatti, nonostante abbia correttamente individuato la pena più grave di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, inflitta con sentenza n. 4286 del 2016, in sede di determinazione della pena in continuazione ha ridotto tale pena ad anni 1, mesi otto ed euro 150,00 di multa, in tal modo contravvenendo al disposto di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., per poi procedere all’aumento per ciascuno dei reati satellite. 4. In quanto emessa in violazione di legge, l’ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con restituzione degli atti al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica, perché ridetermini la pena tenendo conto dei principi di diritto enunciati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esam
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