CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto a trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 giugno 2022, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa, per avere, il primo quale articolista, il secondo quale direttore responsabile del quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]", offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]", pubblicando un pezzo in cui si affermava, in occasione della aggiudicazione dell'appalto per la pulizia degli immobili di Scafati alla predetta società, che la stessa era "finita già nel mirino dell'Antimafia nell'ambito dell'operazione Salastra", irrogando le pene pecuniarie indicate in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte distrettuale osservava quanto segue. A prescindere dal fatto che la società Splendor fosse o non fosse stata lambita dalle indagini nell'ambito dell' "operazione Salastra", era però pacifica la circostanza che nulla ne fosse sortito a carico del Palmieri, così che l'articolo nel suo complesso era certamente lesivo della reputazione di costui. Quanto alla doglianza relativa all'assenza di querela nei confronti del direttore responsabile, si osservava come il querelante avesse chiesto, espressamente, la punizione di tutti coloro che l'autorità giudiziaria avrebbe individuato come responsabili del fatto, nel cui novero certamente rientrava il diretto responsabile del quotidiano. Quanto ulteriori censure, la Corte osservava che l'accostamento di un imprenditore ad un contesto mafioso era di tale gravità per la sua reputazione da non consentire né il proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. né il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deducono la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 57 cod. pen., ed il vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità della querela nei confronti del direttore responsabile [OSCURATO:PERSONA]. Nell'atto propositivo dell'azione penale, infatti, nulla si era eccepito in ordine alla eventuale corresponsabilità del direttore del quotidiano per non avere adeguatamente vigilato sulla pubblicazione del pezzo ritenuto diffamatorio.Non era sufficiente che, in querela, si fosse illustrato il fatto nella sua materialità poiché lo stesso comportava la sola perseguibilità di chi aveva redatto l'articolo e non il successivo, mancato, controllo che il direttore avrebbe dovuto esercitare sul pezzo. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca. La Corte aveva argomentato che, nell'articolo, si era fatta intendere la prossimità della società che aveva vinto l'appalto ad un contesto mafioso del tutto dimenticando che nulla si era potuto accertare a carico del Palmieri in quel procedimento. Non si era così tenuto conto del fatto che tale notizia era stata riferita da certo [OSCURATO:PERSONA], all'epoca candidato sindaco di Scafati, che, muovendo da tale appalto (aggiudicato alla Splendor con un ribasso del 40 %), aveva inteso proporre una propria critica politica alle modalità di affidamento degli appalti stessi da parte della amministrazione in carica, tale da non salvaguardare gli interessi delle ditte locali. Nell'articolo poi non si era mai affermato che Palmieri fosse stato indagato. Non si era poi tenuto conto del requisito della verità del fatto specifico indicato in imputazione (che, anzi, la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante): che la Splendor fosse "finita nel mirino dell'Antimafia nell'ambito dell'operazione Salastra". Si era anche travisato il contenuto della nota di risposta della Procura di Salerno alle richieste di chiarimento dei giudici dell'odierno processo, in cui si era comunicato come si era avuta contezza del fatto che Palmieri fosse all'epoca il legale rappresentante della Splendor, dato da cui doveva dedursi che la Procura aveva rivolto la sua attenzione investigativa sulla Splendor stessa tanto da individuarne il legale rappresentante. Peraltro, doveva aggiungersi che il legale rappresentante della ATI a cui partecipava la Splendor, tale [OSCURATO:PERSONA], era stato non solo interessato dalle indagini ma anche attinto da una misura di cautela personale. 2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena. La Corte avrebbe dovuto recuperare il non esaustivo accertamento della non rispondenza al vero della notizia pubblicata al fine di applicare l'ipotesi prevista dall'art. 131 bis cod. pen. e tale circostanza avrebbe potuto anche fondare la concessione delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con nota scritta per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che si preciseranno. 1. E', innanzitutto, manifestamente infondato il primo motivo, argomentato sulla improcedibilità dell'azione dei confronti del direttore responsabile del quotidiano "la Citta" sul quale era stato pubblicato l'articolo ritenuto diffamatorio. E', infatti, evidente, e la Corte territoriale l'ha correttamente rilevato, come l'istanza di punizione espressa dalla persona offesa con l'atto di querela affinchè siano puniti tutti i responsabili della diffamazione commessa a suo danno non possa considerarsi limitata al redattore del pezzo ma deve considerarsi estesa a chi ne aveva consentito la pubblicazione (ai sensi dell'art. 57 cod. pen.) anche in considerazione del fatto che avendo chiesto la punizione dei "responsabili" del fatto, usando così il sostantivo nella sua forma plurale, il querelante non intendesse limitare la sua istanza al solo articolista. Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo, ex art. 57 cod. pen. - pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, nei confronti del giornalista e dello stesso direttore (ipotizzandone il concorso) - in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, considerato che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità - da interpretare, non già in base al mero senso letterale delle espressioni usate, ma attraverso l'indagine della effettiva volontà della parte non vincolata a manifestarla con l'uso di formule rituali - e che spetta al giudice e non al privato attribuirne la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano (Sez. 5, n. 24381 del 25/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250456). 2. Il secondo motivo di ricorso, invece, deve essere accolto.La Corte territoriale, infatti, ha affermato che "il fatto .. che la società [OSCURATO:PERSONA] fosse stata effettivamente lambita dalle indagini da parte della D.I.A. di Salerno nell'ambito dell'operazione Salastra - ammesso e non concesso che rispondesse al vero - in alcun modo può spiegare effetto sulla valutazione che questo giudice deve compiere .. senza la minima precisazione che l'accertamento che riguardava la medesima (società Splendor) non avesse sortito alcun risultato a carico del Palmieri". Ed era allora per tale ragione - la distinzione fra la società ed il Palmieri - che la Corte confermava, prima, il carattere diffamatorio dell'articolo e, poi, la non configurabilità della scriminante non essendo stato rispettato il requisito della verità del fatto riferito. 2. Il riportato percorso argomentativo però incorre in un evidente equivoco. Dalla lettura del capo di imputazione, infatti, si deduce che l'offesa ipotizzata alla reputazione del Palmieri è quella conseguente proprio al suo ruolo di legale rappresentante della Splendor, implicata in una indagine antimafia. Gli imputati - così si legge - "offendevano la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA], pubblicando un articolo., in cui si rappresentava che l'appalto relativo alla pulizia degli immobili di Scafati veniva assegnato alla società [OSCURATO:PERSONA] "finita nel mirino dell'Antimafia nell'ambito dell'operazione Salastra". E' pertanto pacifico che la reputazione del Palmieri era stata lesa solo ed in quanto egli era il legale rappresentante della società indicata e non sotto altri ed ulteriori profili (di carattere personale). Si sarebbe pertanto dovuto investigare sulla verità del fatto - una volta che lo stesso fosse ritenuto diffamatorio - riportato nel pezzo giornalistico - l'essere stata la Splendor attenzionata nell'ambito della operazione antimafia "Salandra" - non potendosi così affermare che, invece, tale circostanza sarebbe stata priva di rilievo alcuno nella decisione sull'odierna imputazione. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto (con assorbimento delle ulteriori doglianze relative alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art.131 bis cod. pen. ed alla dosimetria della pena). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnat