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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 31019/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 29 marzo 2023 la Corte di appello di Bari confermava la precedente sentenza del giorno 18 giugno 2020 con cui il Tribunale di Foggia in composizione monocratica aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 5.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reato pur sussistendo, a proprio dire, ancora il dubbio circa la reale destinazione agricola del carburante sottoposto a sequestro e circa la sua effettiva quantità; di tal ché risulterebbe provato il superamento del quantitativo minimo per il superamento della soglia penale; che con il secondo motivo il ricorrente deduceva il vizio di motivazione lamentando l'omessa applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha correttamente argomentato circa il proprio convincimento rispetto alla destinazione agricola del carburante sequestrato al Gaeta, anche in assenza di accertamenti chimici, dando rilievo al tipico colore verde ed alle stesse dichiarazioni confessorie rese dall'imputato e da questi sottoscritte nei verbali di sequestro e campionatura; allo stesso modo i Giudici del merito hanno adeguatamente motivato circa il convincimento maturato in ordine al superamento della soglia di rilevanza penale, pari a 100 kg, valorizzando la circostanza che all'interno delle cisterne di proprietà dell'imputato furono trovati circa 1.400 litri di gasolio; che il secondo motivo è del pari manifestamente infondato atteso che la Corte di appello pugliese ha esaminato ed escluso l'applicabilità dell'invocato art. 131 - bis cod. pen. non ravvisando la particolare tenuità dell'offesa sulla scorta del rilevante quantitativo di carburante e dell'utilizzo imprenditoriale fattone dal Gaeta; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 29 marzo 2023 la Corte di appello di Bari confermava la precedente sentenza del giorno 18 giugno 2020 con cui il Tribunale di Foggia in composizione monocratica aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 5.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reato pur sussistendo, a proprio dire, ancora il dubbio circa la reale destinazione agricola del carburante sottoposto a sequestro e circa la sua effettiva quantità; di tal ché risulterebbe provato il superamento del quantitativo minimo per il superamento della soglia penale; che con il secondo motivo il ricorrente deduceva il vizio di motivazione lamentando l'omessa applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha correttamente argomentato circa il proprio convincimento rispetto alla destinazione agricola del carburante sequestrato al Gaeta, anche in assenza di accertamenti chimici, dando rilievo al tipico colore verde ed alle stesse dichiarazioni confessorie rese dall'imputato e da questi sottoscritte nei verbali di sequestro e campionatura; allo stesso modo i Giudici del merito hanno adeguatamente motivato circa il convincimento maturato in ordine al superamento della soglia di rilevanza penale, pari a 100 kg, valorizzando la circostanza che all'interno delle cisterne di proprietà dell'imputato furono trovati circa 1.400 litri di gasolio; che il secondo motivo è del pari manifestamente infondato atteso che la Corte di appello pugliese ha esaminato ed escluso l'applicabilità dell'invocato art. 131 - bis cod. pen. non ravvisando la particolare tenuità dell'offesa sulla scorta del rilevante quantitativo di carburante e dell'utilizzo imprenditoriale fattone dal Gaeta; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere
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