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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51772/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la propria condotta non avrebbe determinato alcun condizionamento dell'attività degli operanti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione congrua e non certo illogica, ha accertato che l'imputato si è scagliato contro uno degli operanti, inveendo contro l'altro; Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è aspecifico, in quanto si limita a proporre rilievi di ordine generale sulla disposizione di cui invoca l'applicazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e le sue diffuse argomentazioni sul punto censurato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la propria condotta non avrebbe determinato alcun condizionamento dell'attività degli operanti; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione congrua e non certo illogica, ha accertato che l'imputato si è scagliato contro uno degli operanti, inveendo contro l'altro; Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è aspecifico, in quanto si limita a proporre rilievi di ordine generale sulla disposizione di cui invoca l'applicazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e le sue diffuse argomentazioni sul punto censurato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ott
Sentenza Cassazione n. 51772/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris