CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 31060/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]' avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la decisione di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in supermercato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché oltre a essere del tutto generico in quanto si limita a richiamare le sentenze della Corte di cassazione in argomento, non ha indicato la sussistenza nel caso concreto dei presupposti per l'applicazione della norma invocata né ha specificato in che termini la decisione impugnata sia censurabile; che, in particolare la Corte di merito, nel denegare il beneficio richiesto, ha valorizzato, conformemente a quanto reiteratamente ritenuto da questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 1, n. 9858 del 24/1/2024, S., Rv. 286154-01) con motivazione completa e priva di illogicità manifeste e come tale no censurabile in questa sede di legittimità «la sussistenza di una lunga serie di precedenti condanne per reati dello stesso genere, che denotano la propensione a delinquere ostano» e quindi, della sussistenza del presupposto ostativo dell'abitualità rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma