CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 30124/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa il 27/04/2021, dal Tribunale di Agrigento, ha rideterminato la pena alla stessa inflitta per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso in Camnnarata, il 30/03/2019); ha altresì sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione per la durata di un anno e sei mesi. Ha disposto la non menzione del certificato nel casellario giudiziale. Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. In data 02/04/2024, è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nelle ragioni del ricorso. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge per violazione del diritto di difesa e del principio di formazione della prova nel contraddittorio, nullità dell'accertamento tecnico irripetibile espletato in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per non avere la Corte di appello riformato in senso assolutorio la sentenza di primo grado, per mancanza di prova idonea a dimostrare che alla guida del veicolo fosse proprio l'imputata; manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per non avere la Corte di appello applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata conversione della pena nei lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9, cod. strada) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.; quanto al secondo motivo, le pp. 3 e 4; quanto al terzo motivo, si veda la p. 4; quanto quarto motivo, si veda la p. 4), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali la ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estenso