CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 19306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29700-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti ; - ricorrenti - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. TORLONIA 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente- avverso la sentenza n. 51/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29700/2020 Numero sezionale 3725/2022 Numero di raccolta generale 19306/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza ex art. 702bis, c.p.c., emessa il 6.12.17, il Tribunale di Sassari, accogliendo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in loro favore della somma di euro 24.732,64 a titolo di interessi in relazione a cinque buoni postali fruttiferi, serie O, affermando l’inadempimento della suddetta società riguardo alle norme contrattuali stampigliate sul retro dei buoni, che aveva versato la minor somma di euro 20.763,51. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose appello che fu accolto dalla Corte territoriale che, con sentenza del 14.2.2020, previa riforma dell’ordinanza impugnata, rigettò la domanda introduttiva del giudizio, osservando che: era infondata la preliminare eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione in quanto essa, notificata il 4.6.18, risultava proposta tempestivamente entro il termine lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., in mancanza della notificazione dell’ordinanza impugnata; al riguardo, la comunicazione pec della cancelleria del deposito dell’ordinanza, effettuata il 13.12.17, non riguardante il contenuto integrale del provvedimento, non era idonea a far decorrere il termine breve ex art. 702quater cpc, Pisano e Nieddu ricorrono in cassazione con unico motivo illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 133, c.2, c.p.c., 45 d.l. n. 90/14, 16, c.2, dm n. 44/11, nonché omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte d’appello respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per decorso del termine breve d’impugnazione in difetto Ric. 2020 n. 29700 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29700/2020 Numero sezionale 3725/2022 Numero di raccolta generale 19306/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 della notificazione dell’ordinanza impugnata; in particolare, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che l’attestazione della cancelleria del 7.12.17, come desumibile dai registri di cancelleria era idonea a provare la ricezione della comunicazione telematica e il relativo contenuto e che, inoltre, non abbia esaminato il fascicolo telematico d’ufficio- il cui contenuto è trascritto- trasmesso dalla cancelleria dal quale si sarebbe potuto riscontrare in allegato il testo integrale dell’ordinanza Il collegio ritiene che la causa sia da rimettere sul ruolo al fine di acquisire informazioni dalla cancelleria del Tribunale di Sassari sul contenuto del fascicolo d’ufficio in ordine all’eventuale comunicazione del testo integrale dell’ordinanza emessa a norma dell’art. 702bis, c.p.c. Al riguardo, va osservato che il giudice di secondo grado ha respinto l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione della suddetta ordinanza sollevata dalla parte appellata rilevando che: l’atto d’appello, notificato il 4.6.18, era stato proposto nell’osservanza del termine di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., in mancanza di notificazione dell’ordinanza emessa il 6.12.17; la comunicazione via p.e.c. da parte della cancelleria, effettuata il 13.12.17, dal deposito del provvedimento decisorio non era idonea a fare decorrere il termine breve d’impugnazione di cui all’art. 702quater c.p.c., in quanto non risultava che tale comunicazione avesse avuto per oggetto il contenuto integrale del provvedimento. Di contro, i ricorrenti assumono che la cancelleria avrebbe comunicato il testo integrale dell’ordinanza impugnata, ne trascrivono l’attestazione relativa ai dati desunti dai registri di cancelleria secondo il cui tenore al messaggio con p.e.c. “risultavano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a data evento 06.12.2017: accoglimento totale, descrizione totalmente accolto”. Ric. 2020 n. 29700 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 29700/2020 Numero sezionale 3725/2022 Numero di raccolta generale 19306/2022 Data pubblicazione 15/06/2022 Ora, alla luce di quanto trascritto nel ricorso emerge un oggettivo dubbio circa la comunicazione da parte della cancelleria del Tribunale del testo integrale dell’ordinanza emessa ex art. 702bis c.p.c., che rende opportuno acquisire le relative informazioni sul contenuto del fascicolo d’ufficio. Pertanto, la causa va rimessa sul ruolo in ordine a tale adempimento. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che siano acquisite presso la cancelleria del Tribunale di Sassari informazioni sulle risultanze del fascicolo d’ufficio sulla comunicazione, o meno, con p.e.c. del testo integrale dell’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale, a norma dell’art. 702bis, c.p.c., comunicazione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Così deciso nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 29700 sez. M1 - ud. 07-04-2022 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o