CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34077/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3865 del Ruolo Generale dell’anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]-RISCOSSIONE, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]-RISCOSSIONE, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., agente della riscossione per la Provincia di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, RESISTENTE AGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA avverso la sentenza numero 2380/17 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data 31 luglio 2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza numero 2380/17, pubblicata in data 31 luglio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile, “per mancata specificazione dei motivi”, l’appello proposto dal Comune di Francica avverso la sentenza numero 1713/16, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria numero 13976201500000926000, inerente al mancato pagamento di tributi di varia natura per l’importo complessivo di euro 88.404,84, nonché le prodromiche cartelle di pagamento ed i ruoli in esse incorporati. 2. Il Comune di Francica proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame ed insistendo nelle sue argomentazioni e richieste con memoria. 3. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, precisando di farlo ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 370, comma 1, del codice di procedura civile. 4. La causa, alla camera di consiglio del 13 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento. 2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame il Comune di Francica, dolendosi della violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 del decreto legislativo numero 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, stigmatizza l’operato della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva reputato inammissibile l’appello, nonostante contenesse i motivi specifici di impugnazione della sentenza di primo grado, attraverso l’indicazione - per separati paragrafi e sottoparagrafi- delle ragioni di dissenso rispetto ai passaggi motivazionali posti a fondamento dei capi oggetto di censura, nonché le modifiche da apportare per rendere la decisione conforme alle norme di diritto violate o falsamente applicate. 3. Il motivo è fondato. 3.1. In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza deimotivi specifici di impugnazione, che, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo numero 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità deimotivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni, tanto più che il summenzionato articolo deve essere interpretato restrittivamente, in linea con i dettami dell’articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, trattandosi di una norma eccezionale che limita l’accesso alla giustizia e dovendosi consentire, pertanto, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 15519/20). Non è nemmeno preclusa, nell’ottica qui riguardata dell’ammissibilità dell’atto di appello, la riproposizione, a supporto del gravame, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, che assolve all’onere di censurare specificamente la pronuncia gravata, imposto dal suddetto articolo 53, comma 1, del decreto legislativo numero 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel giudizio tributario, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizispecifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr. Cass.n. 30525/18). Ed, infatti, in materia di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente o della legittimità dell’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, a confutazione delle argomentazioni sulle quali sia fondata la sentenza di primo grado, deve reputarsi del tutto legittima -e, quindi, rispettosa dell’onere di specificità enucleabile dall’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo numero 546 del 1992-laddove investa la decisione nella sua interezza o, comunque, dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco - anche per implicito - i motivi di censura avverso le statuizioni emesse in prime cure e l’iter logico - giuridico che le sorregge (cfr. Cass. n. 1030/24). 3.2. Nel caso di specie, il Comune di Francica, con l’atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, ha illustrato, con dovizia di argomentazioni ed acribia rappresentativa, le molteplici ragioni di dissenso articolate con riferimento all’operato dell’autorità giudiziaria adita in prime cure, riportate nel ricorso per cassazione e specificamente richiamate, in relazione alle pagine dell’atto di gravame in cui erano state enunciate, mettendo in evidenza l’erroneità e l’ingiustizia che - a suo dire - caratterizzavano la decisione, criticandone la ricostruzione, fattuale e giuridica, e le conclusioni alle quali la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era pervenuta. Ed, al cospetto di doglianze di tal fatta, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] non poteva limitarsi -come ha fatto, violando i principi giuridici precedentemente evocati- a sostenere che consistevano -le suddette doglianze- in una mera reiterazione di quelle già formulate nel corso del giudizio di primo grado - senza, peraltro, nemmeno giustificare le proprie asserzioni, attraverso una seria e circostanziata giustapposizione dell’atto di gravame alle difese approntate dall’Ente comunale davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- ad onta dell’impianto critico imbastito avverso la sentenza impugnata, del quale non si è fatta carico, ed al percorso logico-valutativo che la sorregge e ad onta della possibilità -anch’essa mentovata in precedenza- di reiterazione, da parte del contribuente, delle proprie argomentazioni in grado di appello. 4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], affinché, in diversa composizione, effettui un nuovo giudizio, tenendo conto dei principi testé menzionati, e provveda, altresì, al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, così provvede: 1)accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; 2)rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché, tenendo conto dei pr