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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31158/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1 luglio 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilil:à di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, con la recidiva reiterata specifica, condannandolo alla pena di giustizia e, in particolare, ha riqualificato il fatto come tentato furto e ha ridotto la pena; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta il carattere succinto della motivazione che lo riguarda, è inammissibile per la sua estrema genericità, atteso che non specifica in relazione a quale motivo di appello la motivazione della sentenza di secondo grado risulterebbe carente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1 luglio 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilil:à di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, con la recidiva reiterata specifica, condannandolo alla pena di giustizia e, in particolare, ha riqualificato il fatto come tentato furto e ha ridotto la pena; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta il carattere succinto della motivazione che lo riguarda, è inammissibile per la sua estrema genericità, atteso che non specifica in relazione a quale motivo di appello la motivazione della sentenza di secondo grado risulterebbe carente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25
Sentenza Cassazione n. 31158/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris