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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15311/2026

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ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, ROMA,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché controI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1030/2020pubblicata il 01/02/2021.Numero registro generale 19776/2021Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 15311/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA]Oro, lavoratore dell'industria mineraria siciliana ammesso aibenefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, adì ilTribunale di Caltanissetta per accertare il suo diritto a determinare la basedi calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria perl'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sulla base dell'importo dell'indennitàmensile effettivamente liquidatagli ai sensi della citata legge della Regionesiciliana n. 42/1975; e ciò con riferimento al periodo dalla data dirisoluzione del rapporto intercorso con [OSCURATO:SOCIETA]. (25/01/1995), alladata di liquidazione della pensione di anzianità (01/07/2002).2.

Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n.242/2014 rigettò ledomande proposte da D’Oro, ritenendo la prescrizione dei diritti in quellasede vantati.3.

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n.366/2016, rigettòl’appello proposto da D’Oro, sia con riferimento alla domanda proposta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] che con riferimento alla domanda proposta nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte territoriale ritenne che, versandosi in materia dicontribuzione volontaria, l’accordo transattivo stipulato tra le parti incausa, con rinuncia alla contribuzione dedotta in giudizio, fosse valido edefficace e costituisse, perciò, ragione autonoma di improponibilità rigettodella domanda.4.

Questa Corte, con ordinanza n.3184/2019, affermò il principio di dirittoche «costituisce contribuzione obbligatoria, con finalità assistenziale, cui siapplica l'art. 2115, co. 3, c.c. e rispetto alla quale non possonovalidamente intervenire transazioni ai sensi dell'art. 2113, u.c., c.c., quellail cui versamento non ha origine negoziale, ma trova fondamento in normedi legge che sanciscono il corrispondente obbligo del datore di lavoroNumero registro generale 19776/2021Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 15311/2026Data pubblicazione 20/05/2026verso il lavoratore, nell'ambito di un rapporto destinato a regolare la fasedi c.d. prepensionamento».

Per l’effetto cassò, con rinvio, la sentenzan.366/2016.5.

All’esito del giudizio di rinvio la Corte territoriale, con la sentenza inquesta sede impugnata, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione deicontributi sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]., ed ha integralmenteconfermato la sentenza n.242/2014 del Tribunale di Caltanissetta.6.

Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA]Oro, con ricorsoaffidato a quattro motivi ai quali resiste [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.7.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 commasecondo n.4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc., dell’art.384cod. proc. civ., degli artt.2114, 2115 e 2116 cod. civ.2.

Con il secondo motivo (art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 commasecondo n.4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc., degliartt.2114, 2115 e 2116 cod. civ., e dell’art.384 cod. proc. civ.3.

Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 12 cod.civ., dell’art.1 comma 268 della legge n.266/2005, dell’art.6 della CEDU,degli artt. 2116, 2935, 2946, 2948 cod. civ., dell’art.3 comma 9 e 10 dellalegge n.335/1995, dell’art.55 r.d.l n.1827/1935, degli artt.40 e 41 dellalegge n.153/1969, dell’art.36 bis comma 11 del d.l. 223/2006, dell’art.2comma 1 lett. b) del d.lgs. n.422/1988, dell’art.129 del r.d.l. n.Numero registro generale 19776/2021Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 15311/2026Data pubblicazione 20/05/20261827/1935, dell’art.11 della legge n.67/1988, degli artt.2935, 2946, 2948cod. civ., dell’art.38 comma 7 della legge n.289/2002, delle circolari INPSnn. 27/2006 e 262/1995, degli artt.3 e 38 della Costituzione e dellasentenza n.69/2014 della Corte costituzionale.4.

Con il quarto motivo (non rubricato) lamenta la violazione delladisciplina delle spese di lite.5.

Sulla vicenda oggetto di causa, ed in particolare sulle questioni relativealla prescrizione dei diritti fatti in valere in giudizio dagli ex dipendenti diRESAIS s.p.a., a valle della cassazione con rinvio delle sentenze delle cortiterritoriali che avevano ritenuto la validità ed efficacia degli accorditransattivi intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi ex dipendenti, questa Cortesi è già pronunciata con le ordinanze nn.19597/2025, 33324/2025,33352/2025, 348/2026, 362/2026, 368/2026, 948/2026 e 954/2026,enunciando principi di diritto che bene si attagliano al caso in esame, perla sostanziale sovrapponibilità delle censure espresse nei quattro mezzi.6. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a questi principi di diritto, perchénelle memorie difensive non sono state proposte ragioni sufficienti perdiscostarsene, e pertanto le ordinanze sopra citate vengono fatte propriedal Collegio e in questa sede richiamate ai sensi e per gli effetti di cuiall’articolo 118 comma primo cod. proc. civ.7.

P.Q.M8.

Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, quanto aRESAIS S.P.A., in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellaNumero registro generale 19776/2021Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 15311/2026Data pubblicazione 20/05/2026misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge a beneficio di [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell’art. 13 comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, ROMA,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché controI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1030/2020pubblicata il 01/02/2021.Numero registro generale 19776/2021Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 15311/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA]Oro, lavoratore dell'industria mineraria siciliana ammesso aibenefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, adì ilTribunale di Caltanissetta per accertare il suo diritto a determinare la basedi calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria perl'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sulla base dell'importo dell'indennitàmensile effettivamente liquidatagli ai sensi della citata legge della Regionesiciliana n. 42/1975; e ciò con riferimento al periodo dalla data dirisoluzione del rapporto intercorso con [OSCURATO:SOCIETA]. (25/01/1995), alladata di liquidazione della pensione di anzianità (01/07/2002).2. Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n.242/2014 rigettò ledomande proposte da D’Oro, ritenendo la prescrizione dei diritti in quellasede vantati.3. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n.366/2016, rigettòl’appello proposto da D’Oro, sia con riferimento alla domanda proposta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] che con riferimento alla domanda proposta nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte territoriale ritenne che, versandosi in materia dicontribuzione volontaria, l’accordo transattivo stipulato tra le parti incausa, con rinuncia alla contribuzione dedotta in giudizio, fosse valido edefficace e costituisse, perciò, ragione autonoma di improponibilità rigettodella domanda.4. Questa Corte, con ordinanza n.3184/2019, affermò il principio di dirittoche «costituisce contribuzione obbligatoria, con finalità assistenziale, cui siapplica l'art. 2115, co. 3, c.c. e rispetto alla quale non possonovalidamente intervenire transazioni ai sensi dell'art. 2113, u.c., c.c., quellail cui versamento non ha origine negoziale, ma trova fondamento in normedi legge che sanciscono il corrispondente obbligo del datore di lavoroNumero registro generale 19776/2021Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 15311/2026Data pubblicazione 20/05/2026verso il lavoratore, nell'ambito di un rapporto destinato a regolare la fasedi c.d. prepensionamento». Per l’effetto cassò, con rinvio, la sentenzan.366/2016.5. All’esito del giudizio di rinvio la Corte territoriale, con la sentenza inquesta sede impugnata, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione deicontributi sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]., ed ha integralmenteconfermato la sentenza n.242/2014 del Tribunale di Caltanissetta.6. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA]Oro, con ricorsoaffidato a quattro motivi ai quali resiste [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Le parti hanno depositato memorie illustrative.7. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 commasecondo n.4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc., dell’art.384cod. proc. civ., degli artt.2114, 2115 e 2116 cod. civ.2. Con il secondo motivo (art. 360 comma primo n.4 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 commasecondo n.4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc., degliartt.2114, 2115 e 2116 cod. civ., e dell’art.384 cod. proc. civ.3. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) ilricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 12 cod.civ., dell’art.1 comma 268 della legge n.266/2005, dell’art.6 della CEDU,degli artt. 2116, 2935, 2946, 2948 cod. civ., dell’art.3 comma 9 e 10 dellalegge n.335/1995, dell’art.55 r.d.l n.1827/1935, degli artt.40 e 41 dellalegge n.153/1969, dell’art.36 bis comma 11 del d.l. 223/2006, dell’art.2comma 1 lett. b) del d.lgs. n.422/1988, dell’art.129 del r.d.l. n.Numero registro generale 19776/2021Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 15311/2026Data pubblicazione 20/05/20261827/1935, dell’art.11 della legge n.67/1988, degli artt.2935, 2946, 2948cod. civ., dell’art.38 comma 7 della legge n.289/2002, delle circolari INPSnn. 27/2006 e 262/1995, degli artt.3 e 38 della Costituzione e dellasentenza n.69/2014 della Corte costituzionale.4. Con il quarto motivo (non rubricato) lamenta la violazione delladisciplina delle spese di lite.5. Sulla vicenda oggetto di causa, ed in particolare sulle questioni relativealla prescrizione dei diritti fatti in valere in giudizio dagli ex dipendenti diRESAIS s.p.a., a valle della cassazione con rinvio delle sentenze delle cortiterritoriali che avevano ritenuto la validità ed efficacia degli accorditransattivi intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi ex dipendenti, questa Cortesi è già pronunciata con le ordinanze nn.19597/2025, 33324/2025,33352/2025, 348/2026, 362/2026, 368/2026, 948/2026 e 954/2026,enunciando principi di diritto che bene si attagliano al caso in esame, perla sostanziale sovrapponibilità delle censure espresse nei quattro mezzi.6. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a questi principi di diritto, perchénelle memorie difensive non sono state proposte ragioni sufficienti perdiscostarsene, e pertanto le ordinanze sopra citate vengono fatte propriedal Collegio e in questa sede richiamate ai sensi e per gli effetti di cuiall’articolo 118 comma primo cod. proc. civ.7. P.Q.M8. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannatoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, quanto aRESAIS S.P.A., in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori di legge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellaNumero registro generale 19776/2021Numero sezionale 2402/2026Numero di raccolta generale 15311/2026Data pubblicazione 20/05/2026misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge a beneficio di [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13 comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteGabriella Marchese
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