CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 20404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21858/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;rappresentato e difeso da s é stesso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonché di ADER - Agenzia delle E ntrate - Riscossione , in persona del Presidente pro tempore ; domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -resistente con atto di costituzione- C.C. 03.05.2023 N. R.G. 21858/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avverso la sentenza n. 401/2019 della Corte di appello di Campobasso, depositata il 4 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di P revidenza ed [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di essere creditrice dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per contributi previdenziali non pagati, iniziò, a mezzo di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ente di riscossione), una procedura esecutiva esattori ale presso l’INPS, quale terzodebitor debitoris. Peraltro, la procedura esecutiva esattoriale iniziata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concerneva un più ampio credito tributario che comprendeva anche crediti di altri enti impositori. Il debitore esecutato propose opposizione all’esecuzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ottenne la sospensione della procedura esecutiva dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Isernia, con fissazione del termine per introdurre il giudizio di merito. Il giudizio introdotto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tutti gli enti impositori fu definito con sentenza n.420/2017del Tribunale di Isernia, che dichiarò l’insussistenza del diritto di Equitalia di procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. nei confronti del debitore esecutato e della [OSCURATO:PERSONA] si concluse con sentenza n. 245/2017 del medesimo Tribunale, che dichiarò l’insussistenza del diritto di Equitalia di procedere esecutivamente rispetto ai ruoli successivi all’anno 2000. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 21858/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Questa sentenza fu appellata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a porre questioni di rito, domandò, nel merito, che fosse esteso l’accertamento negativo del credito contributivo alle somme corrispondenti ai contributi relativi agli anni 1998, 1999 e 2000, antecedenti allasua cancellazione dalla C assa (avvenuta il 21 marzo 200), ma iscritti a ruolo successivamente ad essa. Nel giudizio di appello si costituirono sia AdER-Agenzia delleEntrate Riscossione (suc cessore di Equitalia) che la [OSCURATO:PERSONA], la quale propose altresì appello incidentale. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza 4 dicembre 2019, n.401, ha dichiarato inammissibile sia l’impugnazione principale che quella incidentale. Avverso questa sentenza ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha propo sto controricorso , costituendosi con atto finalizzato a partecipare all’eventuale udienza di discussione. Non ha svolto difese l’intimata Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso, sanato il difetto di notifica alla Cassa di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero nonha presentato conclusioni scritte . Non sono state depositate memorie di parte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi del ricorso per cassazione, i quali non possono essere esaminati, dovendosi C.C. 03.05.2023 N. R.G. 21858/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. riscontrare una nullità del giudizio di primo grado (non rilevata nel giudizio di appello, al quale si è quindi propagata: art.159 cod. proc. civ.) che impone la rimessione delle parti al giudice di merito (art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.). 2. Invero, nelle opposizioni del debitore (sia che la causa si sussuma entro la fattispecie dell’opposizione all’esecuzione, sia che si riporti al paradigma dell’opposizione agli atti esecutivi), nonché nelle controversie distributive, sussiste litisconsorzioprocessuale necessario sia nei confronti del condebitore esecutato (Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 29/09/2003, n. 14463; Cass. 28/04/2011, n. 9452), sia nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell’opposizione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11268), sia, infine, nei confronti del terzo pignorato, ove l’opposizione riguardi una espropriazione presso terzi (Cass. 18/05/2021, n. 13533; Cass.14/12/2021, n. 39973). Con particolare riguardo al giudizio di opposizione innestato nell’ambito di una esecuzione presso terzi, questa Corte (Cass.18/05/2021, n. 13533, cit.) ha affermato il principio, successivamente più volte ribadito (tra le altre, Cass. 08/03/2022, n. 7577 e Cass.15/11/2022, n. 33631), secondo cui il litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato si configura in ogni caso «senza distinzioni di sorta», trovando esso fondamento in ragioni sistematiche, di rispondenza ai canoni di semplicità, chiarezza e trasparenza dell’attività interpretativa, nonché di coerenza. Sotto il profilo sistematico –si è osservato – il terzo pignorato ha sempre un interesse giuridicamente rilevante ad interloquire sulla fondatezza o meno dell’opposizione, atteso che la legge prevede a suo C.C. 03.05.2023 N. R.G. 21858/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. carico una serie di obblighi (di astenersi da certe attività o di compierne altre: artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), la cui persistenza dipende dall’esito dell’opposizione eventualmente proposta, che quindi non può mai dirsi “indifferente” per il terzo pignorato. Sotto il profilo della rispondenza al canone di trasparenza, chiarezza e semplicità dei risultati dell’interpretazione delle norme processuali (canone che trova il suo fondamento nei sovraordinati principi del giusto processo e della sua ragionevole durata: artt. 111 Cost.; 6 CEDU), la soluzione volta a ritenere configurabile in ogni caso il litisconsorzio necessario nei confronti del terzo pignorato – si è soggiunto – assicura certezza nell’applicazione delle predette norme, prevenendo soluzioni contrastanti e prolungamenti indebiti dei giudizi. Sotto il profilo della coerenza – si è concluso – l’orientamento tradizionale, secondo cui non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, è stato progressivamente svuotato, nel corso del tempo, di concreto spazio applicativo, in ragione del progressivo ampliamento, nella giurisprudenza di questa Corte, delle fattispecie di processi oppositivi litisconsortili. Avuto riguardo a tale evoluzione giurisprudenziale, la necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione costituisce, nel diritto vivente, la regola e non l’eccezione. La perpetuazione dell’affermazione del contrario principio secondo cui il terzo pignorato “di regola” non è litisconsorte necessario, salvo che abbia un interesse, appare allora non coerente con la logica formale e con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente si attendono dalla Corte di cassazione, nelle cui concrete statuizioni il C.C. 03.05.2023 N. R.G. 21858/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. predetto “interesse” del terzo pignorato viene in realtà riconosciuto in termini così ampi da erodere ogni ambito applicativo al summenzionato principio tradizionale. 3. Nelle opposizioni esecutive, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all’azione spiegata dall’opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda (Cass. 28/06/2019, n. 17441). Ove il giudizio di opposizione sia definito senza che un litisconsorte necessario vi sia stato convenuto e senza che sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, la sentenza, pronunciata in contraddittorio non integro, è nulla (Cass. 29/12/2011, n. 29748). 4. Nel caso di specie, avente ad oggetto un’opposizione ad esecuzione presso terzi, è pacifico tra le parti (ed emerge dagli atti, nonché, in particolare, dalla stessa intestazione della sentenza impugnata per cassazione) che nel giudizio, oltre agli altri enti impositori, titolari dei crediti oggetto della procedura esecutiva,non è stato debitamente convenuto il terzo pignorato, ovverosia l’INPS, né il giudice adìto ha proceduto alla necessaria integrazione del contraddittorio, il quale è risultato non integro per indebita pretermissione di un litisconsorte necessario, che non è stato evocato neppure nel presente giudizio di legittimità. 5.La nullità del procedimento e della sentenza per non integrità originaria del contraddittorio, in ragione dell’indebita pretermissione di litisconsorti necessari, è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, con necessità di provvedere ai sensi degli artt. 383, C.C. 03.05.2023 N. R.G. 21858/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. terzo comma, e 354 cod. proc. civ. (Cass. 28/04/2011, n. 9452, cit.; Cass.19/02/2019, n.4763; Cass.18/05/2021, n. 13533; Cass.06/09/2022, n. 26211). Ne discende necessariamente il rilievo della nullità verificatasi nel giudizio di primo grado, cui consegue la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione delle parti al primo giudice, perché il giudizio medesimo sia rinnovato a contraddittorio pieno ed integro. 8. Il giudice della rimessione provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara la nullità del giudizio di merito di primo grado, cassa la sentenza impu