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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 46950/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, 'd.P.R. n. 309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle risultanze di prova essendo stata valorizzata la detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, frazionate in dosi diverse e abilmente occultate sottoterra, e di bustine di cellofan per il confezionamento.

Le descritte circostanze di fatto e l'abilità dell'imputato, sintomatica di una 434» certa professionalità, la condotta di fuga al momento del controllo di poliziaVstate correttamente valorizzate dai giudici del merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche / ma anche della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che non consegue automaticamente alla configurabilità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., secondo la corretta interpretazione dei giudici del merito che, a tal riguardo, hanno sottolineato le concrete modalità del fatto (il sotterramento della droga) quale indice sintomatico, in concreto di una certa professionalità, ostativa al giudizio di occasionalità della condotta e, anzi sintomatica, di particolare dolo.

Anche il diniego di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. risulta congruamente motivato potendo conseguire dallo spaccio un profitto tutt'altro che trascurabile, tenuto conto del prezzo medio su strada dell'eroina, risultata pari a sedici dosi medie singole.

Premesso che la pena inflitta, partendo dalla pena base di anni•sei ed euro 27.000,00 di multa, in relazione alla detenzione di 217 dosi di cocaina e coincide con il minimo edittale (e non è, pertanto, eccessiva), la Corte di appello ha ribadito la correttezza del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti (tre, per reati in materia di stupefacenti) che sono valsi l'applicazione della recidiva con un minimo aumento per la continuazione tra reati: le argomentazioni dei giudici del merito sono, pertanto, ineccepibili e non censurabili in questa sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera r l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, 'd.P.R. n. 309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle risultanze di prova essendo stata valorizzata la detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina, frazionate in dosi diverse e abilmente occultate sottoterra, e di bustine di cellofan per il confezionamento. Le descritte circostanze di fatto e l'abilità dell'imputato, sintomatica di una 434» certa professionalità, la condotta di fuga al momento del controllo di poliziaVstate correttamente valorizzate dai giudici del merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche / ma anche della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che non consegue automaticamente alla configurabilità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., secondo la corretta interpretazione dei giudici del merito che, a tal riguardo, hanno sottolineato le concrete modalità del fatto (il sotterramento della droga) quale indice sintomatico, in concreto di una certa professionalità, ostativa al giudizio di occasionalità della condotta e, anzi sintomatica, di particolare dolo. Anche il diniego di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. risulta congruamente motivato potendo conseguire dallo spaccio un profitto tutt'altro che trascurabile, tenuto conto del prezzo medio su strada dell'eroina, risultata pari a sedici dosi medie singole. Premesso che la pena inflitta, partendo dalla pena base di anni•sei ed euro 27.000,00 di multa, in relazione alla detenzione di 217 dosi di cocaina e coincide con il minimo edittale (e non è, pertanto, eccessiva), la Corte di appello ha ribadito la correttezza del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti (tre, per reati in materia di stupefacenti) che sono valsi l'applicazione della recidiva con un minimo aumento per la continuazione tra reati: le argomentazioni dei giudici del merito sono, pertanto, ineccepibili e non censurabili in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera r l
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