CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25410/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorsi, chiedendone l'accoglimento. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 04/10/2023 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di usura aggravata ed estorsione aggravata, in danno di [OSCURATO:PERSONA], di cui ai capi A) e B) della rubrica, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente e condannato in via definitiva. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo, con un primo motivo, la violazione di legge (art. 495, comma 2, cod. proc. pen.) per la mancata assunzione di prova decisiva (ricognizione personale ex art. 213 cod. proc. pen., atteso l'incerto riconoscimento della persona offesa), espressamente richiesta al Tribunale che non si era pronunciato sul punto; con un secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità concorsuale del Kosta, senza tener conto dei rilievi difensivi sulle conclusioni del Tribunale, basate su un fragile quadro probatorio (le dichiarazioni della persona offesa, peraltro contraddittorie nella descrizione delle fattezze fisiche dell'autore dei reati, e l'individuazione fotografica, effettuata tramite una fototessera non recente). 3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 4. Il ricorrente, infatti, reitera censure relative all'accertamento di responsabilità; inoltre, sottopone al vaglio di legittimità una alternativa lettura delle risultanze istruttorie, per profili attinenti al merito della vicenda processuale. La corte territoriale, individuato il segmento dell'azione delittuosa concorsuale ascrivibile al Kosta rispetto ad entrambi i reati contestati, ha affrontato il tema - riproposto in sede di legittimità - dell'individuazione dell'imputato, esplicitando le ragioni del proprio convincimento, con richiamo alle evidenze probatorie ritenute rilevanti, senza necessità di ulteriori approfondimenti. Trattasi di una valutazione che, a fronte della doppia pronuncia conforme di condanna, è esente da censure di legittimità, se - come nel caso di specie - non presenta illogicità manifesta della motivazione per violazione di principi della logica formale ovvero aspetti di contraddittorietà o di violazione dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. Il fulcro accusatorio, nell'impostazione dei giudici di merito, è costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile per la linearità e coerenza del narrato (pagine 7 e seguenti della sentenza di primo grado, pagina 6 della sentenza di appello), particolareggiato nella individuazione del ruolo del Kosta nell'usura e nell'estorsione (le minacce per la restituzione del denaro prestato da lui e dal complice). Quanto alla identificazione del ricorrente, la sentenza di appello riporta che il Novelli nelle sue iniziali dichiarazioni aveva indicato il soggetto che si accompagnava al Donnarumma con il nome di Giovanni, persona che successivamente (a distanza di quattro mesi) riconosceva in [OSCURATO:PERSONA] a seguito di ricognizione fotografica, riconfermando in sede dibattimentale (udienza del 13 ottobre 2010) tale riconoscimento, sorretto anche da una descrizione delle fattezze fisiche e del volto, corrispondente alla realtà. Le dichiarazioni della vittima, peraltro non costituitasi parte civile, sono state assunte come fonte di prova della colpevolezza dell'imputato, previa verifica della credibilità soggettiva e oggettiva, rendendo ultronea la ricognizione personale sollecitata in primo e secondo grado. 4.1. Nel giudizio di legittimità, la difesa introduce per un verso considerazioni di merito che attengono alla valutazione delle prove, non deducibili in cassazione, ritenendo non attendibile la qualità delle immagini utilizzate per il riconoscimento fotografico da parte del Novelli e non veritiera la descrizione effettuata in sede dibattimentale, con una lettura alternativa dei dati istruttori nel complesso. Per altro, assume necessario un approfondimento istruttorio che la corte territoriale ha escluso, in considerazione anche delle deduzioni di parte, ritenute prive di valenza probatoria di segno contrario alle dichiarazioni del Novelli o, comunque, tali da sminuirne il giudizio di attendibilità. Va ribadito, altresì, in relazione ai rilievi del ricorrente secondo cui la corte territoriale non avrebbero tenuto conto di tutte le eccezioni difensive, che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841). Il ricorso, infine, si caratterizza per genericità, facendo leva su fatti indeterminati ("una serie di elementi probatori che escludono senza ombra di dubbio l'attività usuraria ed estorsiva...elementi che si evincono da un'attenta analisi delle prove documentali e dichiarative acquisite nel corso dell'istruttoria" - pag. 8) e, per i riferimenti più specifici, a prove dichiarative e documentali non allegate, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso. 5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d