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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 25626/2022

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12244/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], pec:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della CORTE Di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del MOUSE n. 712/2016 depositata il 19/12/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale che conclude per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], gli avvisi di accertamento notificati dal Comune in data 17 dicembre 2006 con il quale l'ente ha richiesto per gli anni dal 2001 al 2005 una maggiore ICI in ragione di una più elevata rendita catastale conseguente al passaggio dell'immobile dalla categoria C1 (negozio) alla categoria D5 (istituto di credito).

I contribuenti deducevano, tra l'altro, che l'immobile era sempre stato destinato ad attività commerciale e denunciato al Comune ai fini ICI come categoria C1, sebbene dal 1990 fosse locato ad un istituto di credito che lo aveva adibito a sportello bancario e che la modifica della categoria catastale con attribuzione della categoria D5 era avvenuta solo nel maggio del 2006.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.

Il contribuente proponeva appello, che la Commissione regionale tributaria del Molise accoglieva, rilevando che il classamento in Cl era compatibile con la circostanza di ospitare un semplice sportello bancario per il quale non si erano rese necessarie modifiche di ordine strutturale radicale dell'immobile, le sole che avrebbero potuto consentire la modifica della categoria catastale; rilevava inoltre che negli anni per i quali è stata chiesta la maggiore imposta, l'immobile aveva la categoria catastale C1 e che non è possibile estendere retroattivamente gli effetti della modifica della rendita catastale.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Comune, affidandosi a quattro motivi; si è costituito con controricorso solo il Sabatino, in via preliminare eccependo la nullità della deliberazione (n. 32 del 5 aprile 2017) di autorizzazione al ricorso per cassazione e resistendo nel merito.

Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente sulla eccezione di nullità della delibera di autorizzazione al ricorso per cassazione, che secondo il controricorrente sarebbe nulla in quanto nella parte motiva si travisano i fatti e comunque vi sarebbe una motivazione insufficiente.

L'eccezione è infondata, posto che la deliberazione fa riferimento alla procedura di cui alla legge n. 311 del 2004, art. 1, c. 336 ed alla circostanza che la CTR non ne abbia tenuto adeguatamente conto, e questa è -come si vedrà- questione rilevante ai fini della definizione della odierna controversia. 2.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'ari 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione della legge n. 1249 del 1938; del regolamento approvato con D.P.R. 1142 del 1949, della legge 629/69; dell'arti comma 336 legge n. 311/2004.

Il Comune deduce che erroneamente la CTR ha ritenuto che l'immobile in contestazione fosse correttamente classato come C/1; deduce che la variazione del classamento era stata effettuata su richiesta dell'ente, in seguito all'accertamento che, "a far data dal 1/6/1990, nelle unità ha sede la filiale della [OSCURATO:PERSONA] di Lanciano e Sulmona"; deduce che poiché nessun intervento legislativo o nessuna circolare indica le specificità richieste per le unità destinate a sportello bancario di cui al gruppo D5, è sufficiente la destinazione stessa dell'immobile per l'inserimento in questa categoria. 3.- Con il secondo ed il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 3 di 7 5 c.p.c., avendo la CTR erroneamente ritenuto che non fossero state mai effettuate modifiche degli immobili volte a consentire l'esercizio dell'attività dell'istituto di credito, laddove il Comune, nel proprio atto di costituzione in giudizio e nelle controdeduzioni in primo grado, aveva sottolineato che le variazioni dello stato dei luoghi risalivano all'anno 1989 e che gli stessi contribuenti avevano ammesso di aver posto in essere opere finalizzate a rendere l'immobile concretamente idoneo all'uso da parte dell'istituto di credito. 5.-Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l'erronea o falsa applicazione dell'art. 74 della legge n. 342/2000, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nel capo in cui la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la variazione catastale, essendo stata notificata nel maggio 2006, non potesse spiegare effetto retroattivo per gli anni 2001/2005, in applicazione dell'art. 74 comma 1 della legge n.342/2000.

Deduce che la irretroattività è limitata dal caso in cui il riesame del classamento sia eseguito sulla base di nuovi elementi sopravvenuti o diversi; invece qualora la attribuzione di nuova rendita sia diretta a correggere o rimuovere errori, tende a ripristinare la legittimità di un provvedimento errato sin dall'origine.

Osserva che l'art.74 cit. stabilisce che le rendite sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ma la rendita può essere applicata sin dall'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica.

Il quarto motivo deve essere esaminato prioritariamente per la sua natura potenzialmente assorbente, ed è fondato. 5.1.-Il Comune richiama un principio in ordine alla applicazione dell'art. 74 comma 1 della legge n.342/2000, nei termini affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 10 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" (Cass. sez. un. n. 3160 del 09/02/2011; Cass. n. 14402 del 09/06/2017; Cass. n. 10126 del 11/04/2019).

Inoltre, come emerge dalla stessa sentenza della C:TR che parla di «modifica della categoria catastale ... nel maggio 2016 a seguito di sollecito del Comune di Montenero» e dallo stesso controricorso (pag. 2, 4), la rendita catastale sarebbe stata variata (col classamento) in attuazione del procedimento delineato dalla legge n. 311 del 2004, art. 1, cc. 336, il quale dispone che: "I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".

Al successivo comma 337 la norma dispone che "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 0 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 0 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune". [OSCURATO:PERSONA] regionale, pur dando atto che si tratta di una modifica richiesta dalle stesse parti su sollecitazione del Comune, non approfondisce adeguatamente la questione per verificare se effettivamente è stata attivata questa procedura, ed in quali termini, e ciò al fine di individuare correttamente la norma applicabile alla fattispecie e la eventuale portata retroattiva della variazione.

Nel caso in cui la variazione catastale consegua dalla conformazione dei contribuenti alla richiesta del Comune di aggiornamento (ai sensi del comma 336 cit.), si produce l'effetto retroattivo previsto dall'art. 1, c. 337 (dal 1° gennaio dell'anno successivo alla variazione edilizia), se nella richiesta notificata ai contribuenti il Comune abbia indicato la «data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale» (Cass. 14 febbraio 2019, n. 4349).

In difetto di indicazione della data della variazione edilizia la denuncia di variazione presentata dai contribuenti, in conformazione alla richiesta del Comune, produce il suo effet.to solo «dal 10 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune».

Pertanto, in accoglimento del quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione al fine di accertare se effettivamente è stato svolto il fl procedimento di cui alla

I. n. 311 del 2004, art. 1, cc. 336 s., e se nella richiesta del Comune, notificata ai contribuenti, vi era l'indicazione della data cui riferire la variazione che legittimava il riclassamento.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Roma, camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12244/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], pec:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della CORTE Di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del MOUSE n. 712/2016 depositata il 19/12/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale che conclude per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], gli avvisi di accertamento notificati dal Comune in data 17 dicembre 2006 con il quale l'ente ha richiesto per gli anni dal 2001 al 2005 una maggiore ICI in ragione di una più elevata rendita catastale conseguente al passaggio dell'immobile dalla categoria C1 (negozio) alla categoria D5 (istituto di credito). I contribuenti deducevano, tra l'altro, che l'immobile era sempre stato destinato ad attività commerciale e denunciato al Comune ai fini ICI come categoria C1, sebbene dal 1990 fosse locato ad un istituto di credito che lo aveva adibito a sportello bancario e che la modifica della categoria catastale con attribuzione della categoria D5 era avvenuta solo nel maggio del 2006. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva appello, che la Commissione regionale tributaria del Molise accoglieva, rilevando che il classamento in Cl era compatibile con la circostanza di ospitare un semplice sportello bancario per il quale non si erano rese necessarie modifiche di ordine strutturale radicale dell'immobile, le sole che avrebbero potuto consentire la modifica della categoria catastale; rilevava inoltre che negli anni per i quali è stata chiesta la maggiore imposta, l'immobile aveva la categoria catastale C1 e che non è possibile estendere retroattivamente gli effetti della modifica della rendita catastale. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Comune, affidandosi a quattro motivi; si è costituito con controricorso solo il Sabatino, in via preliminare eccependo la nullità della deliberazione (n. 32 del 5 aprile 2017) di autorizzazione al ricorso per cassazione e resistendo nel merito. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Preliminarmente sulla eccezione di nullità della delibera di autorizzazione al ricorso per cassazione, che secondo il controricorrente sarebbe nulla in quanto nella parte motiva si travisano i fatti e comunque vi sarebbe una motivazione insufficiente. L'eccezione è infondata, posto che la deliberazione fa riferimento alla procedura di cui alla legge n. 311 del 2004, art. 1, c. 336 ed alla circostanza che la CTR non ne abbia tenuto adeguatamente conto, e questa è -come si vedrà- questione rilevante ai fini della definizione della odierna controversia. 2.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'ari 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione della legge n. 1249 del 1938; del regolamento approvato con D.P.R. 1142 del 1949, della legge 629/69; dell'arti comma 336 legge n. 311/2004. Il Comune deduce che erroneamente la CTR ha ritenuto che l'immobile in contestazione fosse correttamente classato come C/1; deduce che la variazione del classamento era stata effettuata su richiesta dell'ente, in seguito all'accertamento che, "a far data dal 1/6/1990, nelle unità ha sede la filiale della [OSCURATO:PERSONA] di Lanciano e Sulmona"; deduce che poiché nessun intervento legislativo o nessuna circolare indica le specificità richieste per le unità destinate a sportello bancario di cui al gruppo D5, è sufficiente la destinazione stessa dell'immobile per l'inserimento in questa categoria. 3.- Con il secondo ed il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 3 di 7 5 c.p.c., avendo la CTR erroneamente ritenuto che non fossero state mai effettuate modifiche degli immobili volte a consentire l'esercizio dell'attività dell'istituto di credito, laddove il Comune, nel proprio atto di costituzione in giudizio e nelle controdeduzioni in primo grado, aveva sottolineato che le variazioni dello stato dei luoghi risalivano all'anno 1989 e che gli stessi contribuenti avevano ammesso di aver posto in essere opere finalizzate a rendere l'immobile concretamente idoneo all'uso da parte dell'istituto di credito. 5.-Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l'erronea o falsa applicazione dell'art. 74 della legge n. 342/2000, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nel capo in cui la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la variazione catastale, essendo stata notificata nel maggio 2006, non potesse spiegare effetto retroattivo per gli anni 2001/2005, in applicazione dell'art. 74 comma 1 della legge n.342/2000. Deduce che la irretroattività è limitata dal caso in cui il riesame del classamento sia eseguito sulla base di nuovi elementi sopravvenuti o diversi; invece qualora la attribuzione di nuova rendita sia diretta a correggere o rimuovere errori, tende a ripristinare la legittimità di un provvedimento errato sin dall'origine. Osserva che l'art.74 cit. stabilisce che le rendite sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ma la rendita può essere applicata sin dall'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica. Il quarto motivo deve essere esaminato prioritariamente per la sua natura potenzialmente assorbente, ed è fondato. 5.1.-Il Comune richiama un principio in ordine alla applicazione dell'art. 74 comma 1 della legge n.342/2000, nei termini affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 10 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" (Cass. sez. un. n. 3160 del 09/02/2011; Cass. n. 14402 del 09/06/2017; Cass. n. 10126 del 11/04/2019). Inoltre, come emerge dalla stessa sentenza della C:TR che parla di «modifica della categoria catastale ... nel maggio 2016 a seguito di sollecito del Comune di Montenero» e dallo stesso controricorso (pag. 2, 4), la rendita catastale sarebbe stata variata (col classamento) in attuazione del procedimento delineato dalla legge n. 311 del 2004, art. 1, cc. 336, il quale dispone che: "I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni". Al successivo comma 337 la norma dispone che "Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 0 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 0 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune". [OSCURATO:PERSONA] regionale, pur dando atto che si tratta di una modifica richiesta dalle stesse parti su sollecitazione del Comune, non approfondisce adeguatamente la questione per verificare se effettivamente è stata attivata questa procedura, ed in quali termini, e ciò al fine di individuare correttamente la norma applicabile alla fattispecie e la eventuale portata retroattiva della variazione. Nel caso in cui la variazione catastale consegua dalla conformazione dei contribuenti alla richiesta del Comune di aggiornamento (ai sensi del comma 336 cit.), si produce l'effetto retroattivo previsto dall'art. 1, c. 337 (dal 1° gennaio dell'anno successivo alla variazione edilizia), se nella richiesta notificata ai contribuenti il Comune abbia indicato la «data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale» (Cass. 14 febbraio 2019, n. 4349). In difetto di indicazione della data della variazione edilizia la denuncia di variazione presentata dai contribuenti, in conformazione alla richiesta del Comune, produce il suo effet.to solo «dal 10 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune». Pertanto, in accoglimento del quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione al fine di accertare se effettivamente è stato svolto il fl procedimento di cui alla I. n. 311 del 2004, art. 1, cc. 336 s., e se nella richiesta del Comune, notificata ai contribuenti, vi era l'indicazione della data cui riferire la variazione che legittimava il riclassamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Roma, camera di consigli
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