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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16201/2026

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difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comeda procura in calce al controricorso;– controricorrente –avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia n. 3404/2020 depositata il23/09/2020 e comunicata il 04/11/2020.Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'accertamento del credito professionalevantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva di euro125.684,73 e la conseguente condanna al pagamento del predetto importo,oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.

Il predetto credito,secondo il ricorrente, derivava dall'attività prestata in favore del resistentenei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. nei seguenti procedimenti: a) proc.

RG13876/2016 Tribunale di Milano: studio predisposizione redazione atto dicitazione in opposizione a decreto ingiuntivo 38118/2015, notifica,iscrizione a ruolo, partecipazione a n. 3 udienze, studio redazionepredisposizione deposito memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; discussioneudienza ex art. 281 sexies; esame sentenza di primo grado n. 4941/2017;corrispondenza informativa con il cliente, i domiciliatari e gli incaricati daparte del cliente; b) proc.

RG 2797/2017 Corte Appello Milano: studio econsulenza predisposizione atto di citazione in appello da parte dell'avv.Parolari; corrispondenza informativa con il cliente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; studio econsulenza comparsa di costituzione [OSCURATO:SOCIETA].; c) assistenza econsulenza per la definizione in mediazione e stragiudiziale: attività diconsulenza al fine del raggiungimento dell'accordo con controparte, conviaggi a Milano per incontri con la controparte e i suoi legali; assistenza econsulenza nella redazione dell'atto di transazione stipulato fra le parti.[OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento al contenzioso con la Releases.p.a., sottoscriveva una convenzione, nella quale si prevedevano dueacconti di euro 8.000 ciascuno al 1° maggio 2016 e al 25 luglio 2016, ilsaldo in base alle tariffe vigenti e un compenso forfetario pari all'8% dellesomme portate dal decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. e della2 di 8Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026domanda riconvenzionale in caso di esito positivo della vertenza o di suatransazione.La controversia con [OSCURATO:SOCIETA]., dopo la pronuncia di primo grado el'avvio del procedimento di appello, si era conclusa con una transazione.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto della domanda svolta, sostenendo che: a) peril procedimento di primo grado di opposizione al decreto ingiuntivo svoltosidinanzi al Tribunale di Milano, in relazione al quale aveva già corrispostoeuro 16.485,04, null'altro era dovuto per via dell'annullabilità del contrattodi patrocinio ascrivibile alla violazione del dovere di informazione tanto inordine all'obbligo del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs.28/2010, quanto in merito al possibile esito negativo della lite a fronte dellaasserita natura usuraria del contratto di leasing per il preteso cumulo diinteressi corrispettivi e moratori (pretesa, quest'ultima, palesementeinfondata e sanzionata in sentenza con la condanna dell'opponente ai sensidell'art. 96 c.p.c.); b) quanto alla fase di appello avverso la sentenza delTribunale di Milano, nulla spettava all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], poiché l'incarico era statoaffidato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], debitamente saldato; c) in relazione all'attivitàstragiudiziale, nulla era dovuto, sia per il grave inadempimento delprofessionista nell'esecuzione della prestazione professionale (sempreassumendo la palese infondatezza della tesi dell'usurarietà del contratto dileasing) sia per la nullità del patto quota lite stabilito in una percentualeragguagliata alla somma portata dal decreto ingiuntivo opposta e delladomanda riconvenzionale svolta in primo grado.2.

Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso, affermando che: a) per viadella tardiva costituzione, il [OSCURATO:PERSONA] era incorso in decadenza quanto alrilievo dell’annullabilità del contratto per la pretesa violazione del dovere diinformazione del professionista; b) mentre con riferimento al giudizio diprimo grado andavano applicati, tenuto conto dell’esito della lite (che avevavisto il rigetto dell’opposizione con condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.), iparametri minimi dello scaglione di riferimento, quanto alla fase di3 di 8Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026impugnazione, il ricorrente non aveva provato l’effettuazione dell’attivitàprofessionale in favore del cliente, posto che la procura speciale alle litirisultava rilasciata in favore del solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]; c) in ordine alcompenso forfetario previsto dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sebbenequest’ultimo non fosse nullo per violazione del divieto del patto di quota lite(essendo parametrato non sull’importo riconosciuto all’esito della lite, masu una parte del valore della controversia), non era stata dimostrata l’entitàdell’effettivo apporto dato dal ricorrente al perfezionamento dellatransazione avvenuta il 19.3.2018; d) spettando, quindi, all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ilresiduo importo complessivo di euro 10.613 ed avendogli il [OSCURATO:PERSONA] giàcorrisposto la somma di euro 16.485,04, alcunché poteva essere liquidatoin aggiunta al professionista,3.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, va evidenziato che, ad onta dell’intestazione dell’atto,il [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto, con il controricorso, altresì un ricorsoincidentale avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia.Nel caso di specie, infatti, il controricorrente si è limitato a prendereposizione sui motivi del ricorso per cassazione, non avendo formulatospecifiche censure avverso l’ordinanza.2.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c.,per aver, a suo dire, il Tribunale invertito l’onere probatorio con riferimentoalla partecipazione all’accordo siglato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante la suapartecipazione fosse accertata dalla firma apposta in calce alla transazione.3.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la falsa o errata applicazionedell’art. 2233 c.c., in relazione all’accordo sul compenso professionaleintervenuto con il [OSCURATO:PERSONA], per non aver il Tribunale considerato che,4 di 8Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026prevalendo il detto accordo sulle tariffe e non essendo stato impugnato,avrebbe dovuto obbligatoriamente applicarlo.4.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,anche in relazione all’art. 116 c.p.c., per non aver il Tribunaleadeguatamente valorizzato i documenti contraddistinti dalle sigle 3E e 3F.5.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole della omessa considerazione,da parte del Tribunale, dell’efficacia probatoria del documento 3L,rappresentato dal punto 6) della transazione, con il quale lui e l’avvocatoMarco Parolari avevano dichiarato di sottoscrivere la proposta di accordoper autentica della firma dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].6.

I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono tutti privi di fondamento.Pur dovendosi evidenziare una confusione di piani (soprattutto nel primomotivo) tra l’accordo incontestabilmente intercorso tra le parti in data4.3.2016, con il quale si concordava nella misura dell’8% delle sommeportate dal decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il compensodovuto in caso anche di transazione, e la transazione avvenuta il 19.3.2018,Cass. civ., Sez.

II, 20 dicembre 2021, n. 40828, ha affermato che ilcompenso per attività stragiudiziale è dovuto solo se l’attività abbia“autonoma rilevanza” e che l’attività stragiudiziale deve essere provatanella sua effettività, non potendosi desumere automaticamente da elementiformali.

In quest’ottica, ha statuito che «I compensi previsti per leprestazioni stragiudiziali sono dovuti … sempre che dette prestazioni nonsiano connesse e complementari con quelle giudiziali, ma rivelino una“autonoma rilevanza” rispetto all’attività svolta in giudizio.

Ove non sussistatale autonoma rilevanza, all’avvocato compete solo il compenso perl’assistenza giudiziale …» (cfr. altresì Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2788 del31/01/2023).5 di 8Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sulla stessa lunghezza d’onda, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29822 del18/11/2019 ha evidenziato che, nel caso in cui più avvocati siano incaricatidella difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorarionei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, invirtù del principio di cui all'art. 6 della l. n. 794 del 1942, potendosi, peraltro,limitare il diritto al compenso in capo ad ogni procuratore solo previadimostrazione che lo stesso abbia svolto in parte l'attività professionale perla quale chieda di essere ricompensato.In definitiva, la firma apposta sulla transazione è un dato meramenteformale e non prova che l’avvocato abbia condotto le trattative, che abbiainciso sulla volontà delle parti o che abbia svolto consulenza o attivitànegoziale, occorrendo a tal fine la prova dell’attività effettiva che ha portatoalla transazione.Ciò in quanto il diritto del professionista al compenso richiede che il giudiceaccerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazionisvolte a conseguire il risultato programmato, presupponendo il compensola dimostrazione del nesso causale tra l’attività dell’avvocato e laconclusione dell’accordo.Nel contesto delineato, la sottoscrizione da parte del difensore dellatransazione può rappresentare un indizio del contributo effettivo prestatoper il perfezionamento della stessa, ma non è di per sé sufficiente ai fini delconseguimento del relativo compenso.In quest’ottica, del tutto irrilevanti sono le circostanze dell’avvenutaopposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emanato in favore dellaRelease s.p.a. e delle due consulenze tecniche specialistiche fatte eseguire(avuto riguardo alla usurarietà degli interessi pattuiti nell’ambito delcontratto di leasing sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA]).Al contempo, il fatto che, nell’atto di transazione, l’avvocato abbia dichiaratodi rinunciare al beneficio della solidarietà (ex art. 68 R.d.l. 1578/1933; oggiart. 13, comma 8, l. 247/2012) non prova di per sé che quell’avvocato abbia6 di 8Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026contribuito in modo effettivo al perfezionamento della transazione, attesoche siffatta rinuncia è un atto unilaterale di disposizione di un diritto delprofessionista, spesso inserito per prassi negli accordi, neutro rispetto alladimostrazione di un’attività causale o negoziale svolta dal legale nellaformazione dell’accordo.

A tal punto che Cass., Sez., Ordinanza n. 448 del08/01/2024 ha chiarito che la rinuncia al beneficio della solidarietà previstadalla legge professionale costituisce un atto di disposizione del diritto deldifensore, che non implica di per sé lo svolgimento di attività negoziale odifensiva causalmente rilevante ai fini della conclusione dell’accordotransattivo, e che “presupposto per l’operatività delle previsioni in esamesia l’assunzione della veste di parte in capo al patrocinato ed il conseguenteespletamento di concreta attività difensiva nell’ambito del giudizio”.Ne consegue che nessuna violazione del principio di ripartizione dell’onereprobatorio è configurabile, atteso che l’effettivo contributo fornito per ilperfezionamento della transazione rientrava tra i fatti costitutivi dellapretesa del professionista che, come tale, doveva essere provato daquest’ultimo.6.1.

Avuto riguardo alla valenza probatoria dei documenti richiamati, varicordato che, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice,nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui7 di 8Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; conf.

Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).Non può essere trascurato, del resto, che le contestazioni di cui al terzo equarto motivo di ricorso relative alla corretta interpretazione da dare aidocumenti ivi indicati si risolvono nel tentativo di ottenere in questa sedeun diverso e non consentito esame del merito.Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema dicompenso dell’avvocato per attività stragiudiziale connessa alla stipulazionedi una transazione, il diritto al compenso non può desumersi dalla solasottoscrizione dell’atto transattivo, occorrendo invece la prova dell’effettivocontributo professionale prestato dal difensore alla formazione e alperfezionamento dell’accordo, in termini di attività negoziale, consulenza oassistenza alle trattative, non potendo il compenso fondarsi su elementimeramente formali.».7.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essererigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presentegiudizio, che si liquidano in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per spese,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 7.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comeda procura in calce al controricorso;– controricorrente –avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia n. 3404/2020 depositata il23/09/2020 e comunicata il 04/11/2020.Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'accertamento del credito professionalevantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura complessiva di euro125.684,73 e la conseguente condanna al pagamento del predetto importo,oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. Il predetto credito,secondo il ricorrente, derivava dall'attività prestata in favore del resistentenei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. nei seguenti procedimenti: a) proc. RG13876/2016 Tribunale di Milano: studio predisposizione redazione atto dicitazione in opposizione a decreto ingiuntivo 38118/2015, notifica,iscrizione a ruolo, partecipazione a n. 3 udienze, studio redazionepredisposizione deposito memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; discussioneudienza ex art. 281 sexies; esame sentenza di primo grado n. 4941/2017;corrispondenza informativa con il cliente, i domiciliatari e gli incaricati daparte del cliente; b) proc. RG 2797/2017 Corte Appello Milano: studio econsulenza predisposizione atto di citazione in appello da parte dell'avv.Parolari; corrispondenza informativa con il cliente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; studio econsulenza comparsa di costituzione [OSCURATO:SOCIETA].; c) assistenza econsulenza per la definizione in mediazione e stragiudiziale: attività diconsulenza al fine del raggiungimento dell'accordo con controparte, conviaggi a Milano per incontri con la controparte e i suoi legali; assistenza econsulenza nella redazione dell'atto di transazione stipulato fra le parti.[OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con riferimento al contenzioso con la Releases.p.a., sottoscriveva una convenzione, nella quale si prevedevano dueacconti di euro 8.000 ciascuno al 1° maggio 2016 e al 25 luglio 2016, ilsaldo in base alle tariffe vigenti e un compenso forfetario pari all'8% dellesomme portate dal decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]. e della2 di 8Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026domanda riconvenzionale in caso di esito positivo della vertenza o di suatransazione.La controversia con [OSCURATO:SOCIETA]., dopo la pronuncia di primo grado el'avvio del procedimento di appello, si era conclusa con una transazione.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto della domanda svolta, sostenendo che: a) peril procedimento di primo grado di opposizione al decreto ingiuntivo svoltosidinanzi al Tribunale di Milano, in relazione al quale aveva già corrispostoeuro 16.485,04, null'altro era dovuto per via dell'annullabilità del contrattodi patrocinio ascrivibile alla violazione del dovere di informazione tanto inordine all'obbligo del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs.28/2010, quanto in merito al possibile esito negativo della lite a fronte dellaasserita natura usuraria del contratto di leasing per il preteso cumulo diinteressi corrispettivi e moratori (pretesa, quest'ultima, palesementeinfondata e sanzionata in sentenza con la condanna dell'opponente ai sensidell'art. 96 c.p.c.); b) quanto alla fase di appello avverso la sentenza delTribunale di Milano, nulla spettava all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], poiché l'incarico era statoaffidato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], debitamente saldato; c) in relazione all'attivitàstragiudiziale, nulla era dovuto, sia per il grave inadempimento delprofessionista nell'esecuzione della prestazione professionale (sempreassumendo la palese infondatezza della tesi dell'usurarietà del contratto dileasing) sia per la nullità del patto quota lite stabilito in una percentualeragguagliata alla somma portata dal decreto ingiuntivo opposta e delladomanda riconvenzionale svolta in primo grado.2. Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso, affermando che: a) per viadella tardiva costituzione, il [OSCURATO:PERSONA] era incorso in decadenza quanto alrilievo dell’annullabilità del contratto per la pretesa violazione del dovere diinformazione del professionista; b) mentre con riferimento al giudizio diprimo grado andavano applicati, tenuto conto dell’esito della lite (che avevavisto il rigetto dell’opposizione con condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.), iparametri minimi dello scaglione di riferimento, quanto alla fase di3 di 8Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026impugnazione, il ricorrente non aveva provato l’effettuazione dell’attivitàprofessionale in favore del cliente, posto che la procura speciale alle litirisultava rilasciata in favore del solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]; c) in ordine alcompenso forfetario previsto dall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sebbenequest’ultimo non fosse nullo per violazione del divieto del patto di quota lite(essendo parametrato non sull’importo riconosciuto all’esito della lite, masu una parte del valore della controversia), non era stata dimostrata l’entitàdell’effettivo apporto dato dal ricorrente al perfezionamento dellatransazione avvenuta il 19.3.2018; d) spettando, quindi, all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ilresiduo importo complessivo di euro 10.613 ed avendogli il [OSCURATO:PERSONA] giàcorrisposto la somma di euro 16.485,04, alcunché poteva essere liquidatoin aggiunta al professionista,3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va evidenziato che, ad onta dell’intestazione dell’atto,il [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto, con il controricorso, altresì un ricorsoincidentale avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia.Nel caso di specie, infatti, il controricorrente si è limitato a prendereposizione sui motivi del ricorso per cassazione, non avendo formulatospecifiche censure avverso l’ordinanza.2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c.,per aver, a suo dire, il Tribunale invertito l’onere probatorio con riferimentoalla partecipazione all’accordo siglato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante la suapartecipazione fosse accertata dalla firma apposta in calce alla transazione.3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la falsa o errata applicazionedell’art. 2233 c.c., in relazione all’accordo sul compenso professionaleintervenuto con il [OSCURATO:PERSONA], per non aver il Tribunale considerato che,4 di 8Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026prevalendo il detto accordo sulle tariffe e non essendo stato impugnato,avrebbe dovuto obbligatoriamente applicarlo.4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,anche in relazione all’art. 116 c.p.c., per non aver il Tribunaleadeguatamente valorizzato i documenti contraddistinti dalle sigle 3E e 3F.5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della omessa considerazione,da parte del Tribunale, dell’efficacia probatoria del documento 3L,rappresentato dal punto 6) della transazione, con il quale lui e l’avvocatoMarco Parolari avevano dichiarato di sottoscrivere la proposta di accordoper autentica della firma dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].6. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi,sono tutti privi di fondamento.Pur dovendosi evidenziare una confusione di piani (soprattutto nel primomotivo) tra l’accordo incontestabilmente intercorso tra le parti in data4.3.2016, con il quale si concordava nella misura dell’8% delle sommeportate dal decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il compensodovuto in caso anche di transazione, e la transazione avvenuta il 19.3.2018,Cass. civ., Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 40828, ha affermato che ilcompenso per attività stragiudiziale è dovuto solo se l’attività abbia“autonoma rilevanza” e che l’attività stragiudiziale deve essere provatanella sua effettività, non potendosi desumere automaticamente da elementiformali. In quest’ottica, ha statuito che «I compensi previsti per leprestazioni stragiudiziali sono dovuti … sempre che dette prestazioni nonsiano connesse e complementari con quelle giudiziali, ma rivelino una“autonoma rilevanza” rispetto all’attività svolta in giudizio. Ove non sussistatale autonoma rilevanza, all’avvocato compete solo il compenso perl’assistenza giudiziale …» (cfr. altresì Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2788 del31/01/2023).5 di 8Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026Sulla stessa lunghezza d’onda, Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29822 del18/11/2019 ha evidenziato che, nel caso in cui più avvocati siano incaricatidella difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorarionei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, invirtù del principio di cui all'art. 6 della l. n. 794 del 1942, potendosi, peraltro,limitare il diritto al compenso in capo ad ogni procuratore solo previadimostrazione che lo stesso abbia svolto in parte l'attività professionale perla quale chieda di essere ricompensato.In definitiva, la firma apposta sulla transazione è un dato meramenteformale e non prova che l’avvocato abbia condotto le trattative, che abbiainciso sulla volontà delle parti o che abbia svolto consulenza o attivitànegoziale, occorrendo a tal fine la prova dell’attività effettiva che ha portatoalla transazione.Ciò in quanto il diritto del professionista al compenso richiede che il giudiceaccerti, in fatto, la concreta ed effettiva idoneità funzionale delle prestazionisvolte a conseguire il risultato programmato, presupponendo il compensola dimostrazione del nesso causale tra l’attività dell’avvocato e laconclusione dell’accordo.Nel contesto delineato, la sottoscrizione da parte del difensore dellatransazione può rappresentare un indizio del contributo effettivo prestatoper il perfezionamento della stessa, ma non è di per sé sufficiente ai fini delconseguimento del relativo compenso.In quest’ottica, del tutto irrilevanti sono le circostanze dell’avvenutaopposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emanato in favore dellaRelease s.p.a. e delle due consulenze tecniche specialistiche fatte eseguire(avuto riguardo alla usurarietà degli interessi pattuiti nell’ambito delcontratto di leasing sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA]).Al contempo, il fatto che, nell’atto di transazione, l’avvocato abbia dichiaratodi rinunciare al beneficio della solidarietà (ex art. 68 R.d.l. 1578/1933; oggiart. 13, comma 8, l. 247/2012) non prova di per sé che quell’avvocato abbia6 di 8Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026contribuito in modo effettivo al perfezionamento della transazione, attesoche siffatta rinuncia è un atto unilaterale di disposizione di un diritto delprofessionista, spesso inserito per prassi negli accordi, neutro rispetto alladimostrazione di un’attività causale o negoziale svolta dal legale nellaformazione dell’accordo. A tal punto che Cass., Sez., Ordinanza n. 448 del08/01/2024 ha chiarito che la rinuncia al beneficio della solidarietà previstadalla legge professionale costituisce un atto di disposizione del diritto deldifensore, che non implica di per sé lo svolgimento di attività negoziale odifensiva causalmente rilevante ai fini della conclusione dell’accordotransattivo, e che “presupposto per l’operatività delle previsioni in esamesia l’assunzione della veste di parte in capo al patrocinato ed il conseguenteespletamento di concreta attività difensiva nell’ambito del giudizio”.Ne consegue che nessuna violazione del principio di ripartizione dell’onereprobatorio è configurabile, atteso che l’effettivo contributo fornito per ilperfezionamento della transazione rientrava tra i fatti costitutivi dellapretesa del professionista che, come tale, doveva essere provato daquest’ultimo.6.1. Avuto riguardo alla valenza probatoria dei documenti richiamati, varicordato che, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice,nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui7 di 8Numero registro generale 31490/2020Numero sezionale 1218/2026Numero di raccolta generale 16201/2026Data pubblicazione 25/05/2026esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; conf. Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).Non può essere trascurato, del resto, che le contestazioni di cui al terzo equarto motivo di ricorso relative alla corretta interpretazione da dare aidocumenti ivi indicati si risolvono nel tentativo di ottenere in questa sedeun diverso e non consentito esame del merito.Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema dicompenso dell’avvocato per attività stragiudiziale connessa alla stipulazionedi una transazione, il diritto al compenso non può desumersi dalla solasottoscrizione dell’atto transattivo, occorrendo invece la prova dell’effettivocontributo professionale prestato dal difensore alla formazione e alperfezionamento dell’accordo, in termini di attività negoziale, consulenza oassistenza alle trattative, non potendo il compenso fondarsi su elementimeramente formali.».7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essererigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presentegiudizio, che si liquidano in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per spese,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 7.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo8 di 8
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