CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 12046/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 12 aprile 2016 con cui il Tribunale il Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione con confisca dei beni fino a concorrenza di C 2.884.072,00, in solido con i correi, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo a) dell'imputazione estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni 1 e mesi 8 di reclusione perché ritenuto colpevole del reato residuo revocando altresì il provvedimento di confisca; che per l'annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in specie il ricorrente censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto sussistente la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di occultamento e distruzione di scritture contabili; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e con riferimento alla dosimetria della pena applicata. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto la doglianza in esame non aveva formato oggetto di gravame avendo in esso il Gallo semplicamente dedotto la circostanza di non aver lui commesso il fatto di tallMulla doveva la Corte territoriale motivare in ordine alla diversa doglianza ora proposta; che il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di indicare quali elementi favorevoli alla loro applicazione avrebbero omesso di valutare o valutato erroneamente i Giudici del merito; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere este(