CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 16935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18686/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' SERGIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 14/2017, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti atti introduttivi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proprietari di appartamenti siti nello stabile denominato [OSCURATO:PERSONA], hanno agito nei confronti dei rispettivi venditori Claudio ed [OSCURATO:PERSONA], chiedendo al Tribunale di Crotone di accertare il loro diritto di parcheggio ai sensi della legge n. 765/1967 sull’area antistante al fabbricato e di condannare i convenuti al rilascio dell’area. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA]. Disposta la riunione delle cause, è stata autorizzata la rinnovazione dell’atto introduttivo alla società costruttrice ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) e la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali danti causa degli attori Tronca e Rizzuti). Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 7 maggio 2008, ha rigettato le domande degli attori, ritenendo che non vi fosse vincolo pertinenziale tra l’edificio realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e l’area destinata al parcheggio, appartenendo il fabbricato alla [OSCURATO:PERSONA] e l’area invece ai fratelli Claudio ed [OSCURATO:PERSONA]. 2. Gli attori hanno impugnato la sentenza e la Corte d’appello di Catanzaro - con la sentenza 11 gennaio 2017, n. 14 - ha accolto il gravame e ha dichiarato l’esistenza del diritto d’uso dell’area destinata a parcheggio, individuata in motivazione, in favore degli originari attori. Secondo l’accertamento della Corte d’appello, sia il terreno sul quale è stato costruito l’edificio che l’area circostante destinata in progetto al parcheggio erano al momento dell’esecuzione dei lavori di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], che ha realizzato il fabbricato e la relativa area negli anni 1978-1982 e ha poi venduto alcuni appartamenti “riservando per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo il diritto di proprietà su tutti gli spazi di rispetto (fatta eccezione per il cortile antistante e l’androne)”; con atto del 1985 è stato poi deliberato lo scioglimento della società, assegnando ai soci Elio, Claudio e [OSCURATO:PERSONA] gli appartamenti invenduti e la zona destinata in progetto al parcheggio, profili questi ultimi che non impediscono – ha concluso il giudice d’appello – il riconoscimento in capo agli attori del diritto d’uso dell’area. 3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resistono con controricorso gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorrente ha proposto, e notificato, il ricorso verso i soli appellanti, così pretermettendo gli appellati contumaci, nei cui confronti è pure stato pronunciato il riconoscimento in capo agli attori del diritto d’uso dell’area, con ordinanza n. 24478/2022 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il contraddittorio è stato tempestivamente integrato. Sono state depositate due memorie dal ricorrente e una memoria dai controricorrenti. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo contesta “omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 115, comma 1 c.p.c.”: la Corte d’appello ha conformato la propria decisione alla consulenza tecnica d’ufficio, rivestendo il tutto dell’abito normativo inerente alla legge n. 765/1967, “opera sartoriale” che ha prodotto una “metamorfosi abnorme” della decisione giudiziale. 2) Il secondo motivo denuncia “error in iudicando per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.”: il punto VII della sentenza impugnata “è il prodotto dell’accondiscendenza della Corte territoriale alle conclusioni tecniche del consulente d’ufficio [..], ma non considera la pericolosità che tale scelta possa cagionare”; considerare tutta l’area di cui alla quota 1 quale unico luogo dove posizionare il parcheggio è incoerente e inesatto, dato che l’area di cui alla quota 2 è pur sempre area usufruibile; il consulente tecnico d’ufficio non ha considerato che l’area controversa è area che copre i magazzini e che non ha quindi le caratteristiche strutturali idonee per la sosta di autovetture, non essendo stata sottoposta a prove di carico. I motivi non possono essere accolti. Entrambi i motivi contestano l’accertamento in fatto posto in essere dal giudice d’appello, sulla base delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d’ufficio nominato in secondo grado, accertamento in fatto che spetta al giudice di merito e che non può, ove motivato, essere censurato da questa Corte di legittimità. Al riguardo la Corte d’appello ha sottolineato come le conclusioni del consulente d’ufficio siano fondate sulla puntuale disanima degli elaborati progettuali depositati dalla società costruttrice per ottenere la concessione edilizia e l’approvazione delle due successive varianti e sulla precisa descrizione dello stato dei luoghi; la Corte ancora ha precisato che il consulente d’ufficio aveva puntualmente risposto alle osservazioni critiche del consulente tecnico del ricorrente, osservazioni che d’altro canto non sono state riproposte in sede di comparsa conclusionale, profilo sul quale i motivi nulla dicono. In relazione poi all’omessa considerazione del fatto che l’area controversa sia area che copre i magazzini, il fatto è stato considerato dal giudice d’appello (v. pag. 7 della sentenza impugnata); quanto alla mancata sottoposizione dell’area alle prove di carico il ricorrente non deduce di avere fatto valere la circostanza, limitandosi a dire che “il fatto di cui sopra risulta da un’analisi valutativa più approfondita della relazione peritale” (v. al riguardo Cass. 19989/2021, per cui la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni delconsulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma “ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate”). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per