CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 24089/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo ti OuvkA-cd.L‘,..A.A-i 1/ "V\ ("1 O ()di' rtk•-,5,1t. onr. , V1G, .: [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui agli artt. 113, 40, comma 2 e 589 cod. pen. (accertato in [OSCURATO:PERSONA], Ro, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza, emessa il 03/03/2021, dal Tribunale di Rovigo che l'aveva dichiarata colpevole del reato ascritto. 2. Con l'unico motivo di ricorso, la difesa lamenta la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 120, 529 e 531 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello rilevato e dichiarato la maturata prescrizione del reato, intervenuta in data 08/02/2022, nel corso del giudizio di appello, tenuto altresì conto della sospensione, in primo grado, del decorso della prescrizione pari a 60 giorni, in ragione del legittimo impedimento della coimputata, [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, la sentenza impugnata non ha offerto alcun riscontro alle reiterate conclusioni sul punto della difesa e delle conformi conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. 4. In data 13/02/2024, è pervenuta memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, che insiste per l'accoglimento del motivo di ricorso. 5. In data 05/02/2024, sono pervenute le conclusioni e la nota spese dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Occorre premettere che il ricorso deve ritenersi ammissibile avendo le Sezioni Unite di questa Corte stabilito che non può ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui sia dedotta, sia pure come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, anche quando non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice. In questa ipotesi, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Nel caso di specie, tenuto conto anche del periodo di sospensione intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, il termine massimo di prescrizione, così come evidenziato nel ricorso, risulta maturato in epoca antecedente alla sentenza di appello. 3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Nulla è dovuto per le spese alle parti civili, in ragione della mancanza di interesse delle stesse alla prescrizione del reato, atteso che non sono state impugnate le statuizioni civili sulle quali si è pertanto formato il giudicato [cfr. Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280519: "In tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame" (fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità; così anche, Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514 (fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti all'entità della pena)]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, ferme le statuizioni civili. Nulla per le spese alle parti civili. Così deciso il 21 febbraio 20