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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 dicembre 2015

Cassazione n. 18903/2023

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O FRANCESCO – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – titolare dell ’impresa agricola “Condé, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” (p.i.v.a. 02272311206) - elettivamente domiciliat o in Roma , alla v ia Oslavia, n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine delricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a resp. lim. – c.f./p.i.v.a. 00125300400 - in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], ed in persona del liquidatore giudiziale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, al via le [OSCURATO:PERSONA] , n. 77 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocatoRiccardo Pinza la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATA e PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’Appello di Bologna.

INTIMATO avverso ildecreto n. 794 – 6 / 13 . 5 .20 1 6 della Corte d’Appello di B o logn a , udita la relazione nella camera di consiglio del 14febbraio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto dei 21.12.2015/5.1.2016 il Tribunale di Forlì omologava il concordato preventivo senza classi e con liquidazione dei beni proposto - con ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall. depositato in data 25.9.2014 – dalla [OSCURATO:PERSONA] di Predappio a resp. lim., concordato contemplante il pagamento integrale dei privilegiati nonché del 9,70% dei crediti chirografari nell’arco di cinque anni.

In particolare, il tribunale rigettava l’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA], siccome correttamente il giudice delegato aveva reputato il credito dell’opponente di improbabile sussistenza, viepiù che, in dipendenza del controcredito preteso dalla Edile diPredappio, il presunto credito del Condello si sarebbe ridotto a cifra inferiore al 20% dei crediti ammessi,con susseguente difetto di legittimazione a contestare la convenienza della proposta di concordato. 2.[OSCURATO:PERSONA] interponeva reclamo.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] di Predappio a resp. lim. 3.Con decreto n. 794 dei 6/13.5.2016 la Corte d’Appello di Bolognarigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese.

Premetteva la corte che la delibazione delle ragioni di credito oggetto di contestazione e dunque della pretesa del Condello, in quanto finalizzata all’ammissione al voto, era destinata a compiersi in via sommaria.

Indi evidenziava che correttamente l’asserito credito del reclaman te - non indicato né nella proposta né nel piano né nella documentazione del concordato -era stato, su conforme parere del commissario giudiziale, escluso dal voto, giacchéle contrapposte ragioni di credito invocate dalla Edile di Predappio nel giudizio intrapreso in data 16.6.2015 dal Condellovalevano a rendere le pretese di quest’ultimo di non evidente e palese probabilità.

Evidenziava in ogni caso, ai sensi dell’art. 176, 2° co., l.fall., che l’esclusione dal voto del Condello non aveva avuto alcuna incidenza sulla formazione della maggioranza, siccome la somma del suo presunto credito (euro 1.477.512,89) e dei crediti dei dissenzienti (euro 2.429.470,43)non avrebbe superato la quota dei creditori consenzienti (euro 4.683.356,33).

Evidenziava altresì che, seppur [OSCURATO:PERSONA] per il suo credito fosse stato ammesso al voto, non sarebbe stata raggiunta la percentuale del 20% necessaria, ex art. 180, 4° co., l.fall. , ai fini della contestazione della convenienza della proposta.

Evidenziava inoltre che l’omessa enunciazione del credito invocato dal reclamantenon aveva alcun rilievo ai sensi dell’art. 173 l.fall.; che invero la Edile di Predappio aveva assunto in maniera non pretestuosa che nulla era dovuto al Condello, sicché nessuna volontà decettiva le era ascrivibile.Evidenziava ancora che nella specie non eraapplicabile , ratione temporis , il disposto del 4° co. dell’art. 160 l.fall. ovvero non si imponeva la necessità del soddisfacimento dei chirografari in misura non inferiore al 20%; che invero la proposta di concordato “in bianco” e la sua “integrazione” erano antecedenti all’entrata in vigore del d.l.. n. 83del 27.6.2015 e nessuna valenza esplicava la modificazione della proposta –con modesta riduzione della percentuale offerta ai chirografari –avvenuta nel corso dell’adunanza del settembre 2015.

Evidenziava infine che non vi era motivo alcuno per reputare irragionevole o inattendibile la stima operata dal consulente d’ufficio nominato in sede di concordato, benché divergente dalle conclusioni formulate dal consulente tecnico del reclamante.

Evidenziava al riguardo ulteriormente che la consulenza d’ufficio, divergente pur dalle conclusioni espressedal consulente della Edile di Predappio, risultava ampiamente motivata e redatta anche alla luce delle quotazio ni dell’Agenzia delle Entrate, mentre il consulente del Condello aveva fatto luogo ad un’analisi comparativa “con immobilia campione”. 4.Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto la cassazionesulla scorta di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Predappio a resp. lim. ha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettar e l’avverso ricorso,con vittoria di spese.

La altre parti intimate non hanno svolto difese. 5.La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 173 l.fall.Deduce che ha errato la Corte di Bologna ad escludere la configurabilità di condotte rilevanti ex art. 173 l.fall. in rapporto alla mancata enunciazione del suo credito da parte della Edile di Predappio nella proposta, nel piano e nella documentazione del concordato.

Deduce che l’omessa indicazione –per nulla frutto di errore - del suo credito, in quanto idonea a trarrein inganno in sede di voto i creditori, ha avuto senza dubbio valenza decettiva. 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.,il vizio di motivazione del decreto impugnato .

Deduce cheha errato la Corte di Bologna a reputare attendibile la relazione di stima predisposta dal consulente d’ufficio nominato in sede di concordato.

Deduce che la corte d’appello per nulla ha tenuto conto dei rilievi critici formulati dal proprio consulente e deponenti nel senso della sopravvalutazione degli immobili operata, sulla scorta di criteri del tutto soggettivi, dal c.t.u. 8.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., ulteriorevizio di motivazione.

Deduce che ilc.t.u. non ha confutato i rilievi del proprio consulente.

Deduce quindi che, a fronte dei puntuali e circostanziati rilievi critici del proprio ausiliario, la Corte di Bologna avrebbe dovuto indicare le ragioni della propria scelta e non limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del c.t.u. 9.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.,l’omessa motivazione circa punto decisivo della controversia.

Deduce che la Corte di Bologna non ha considerato, ai fini del calcolo della percentuale del 20% exart. 180, 4° co., l.fall. , che il suo credito è di importo pari ad euro 1.500.844,89.10.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 160 l.fall.

Deduce che ha errato la Corte di Bologna a ritenere inapplicabile, ratione temporis, il disposto del 4° co. dell’art. 160 l.fall.

Deduce che la proposta di concordato è stata modificata successivamente al 17.9.2015,con decurtazione della percentuale offerta ai chirografari.

11. C on il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’equo e ragionevole processo, la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione di Roma e dell’art. 47 della Carta di Nizza in relazione all’interpretazione, operata dalla Corte di Bologna, degli artt. 176, 2° co., e 177, 2° co., l.fall.

Deduce cheha errato la Corte di Bologna a non far luogo alla nomina di un consulente d’ufficio ai fini dell’accertamento dei suoi rapporti di debito e credito con la Edile di Predappio. 12.Con il settimo motivo il ricorrente denuncia “abuso del diritto e condotta in violazione di direttive UE e sentenzeUE che impongono di non separare le vicende da accelerare le definizioni per conferire certezza al diritto” (così ricorso, pag. 27).

Deduce chei valori mobiliari ed immobiliari esposti dalla Edile di Predappio sono del tutto inattendibili ; c he gli immobili sono ubicati in zona economicamente depressa, sicché il valore di verosimile realizzo si prospetta di gran lunga inferiore a quello indicato dal c.t.u.

Deduce che la corte avrebbe dovuto far luogo, per le debite valutazioni, alla nomina di un pooldi esperti.13.

Il sesto motivo di ricorso riveste valenza assorbente ; se ne giustifica perciòil previo esame; la sua inammissibilità assorbe la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

14. L a sentenza di omologazione del concordato non è destinata ad acquistare autorità di giudicato conriguardo all’esistenza, all’entità ed al rango dei crediti fatti valere nella procedura, in considerazione della natura non giurisdizionale del relativo accertamento, al quale si fa luogo mercé sommaria delibazione, volta a consentire il necessario calcolo delle maggioranze, (cfr. Cass. 25.9.2014, n. 20298; Cass. 14.2.2002, n. 2104; Cass. 12.11.1993, n. 11192), .

15. E’ dunque inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo con il quale il creditore contesti la sua mancata inclusione fra i creditori concorrenti, qualora non risulti provato che la pretesa inclusione avrebbe inciso sulla formazione dellamaggioranza, ovvero condotto a un diverso esito del voto, determinando la non approvazione del concordato. 16.Su tale scorta non può che opinarsi nei termini che seguono.

Per un verso, è ineccepibile alla luce della menzionata elaborazione giurisprudenziale il rilievo de lla corte d’appello di non evidente e palese probabilità del credito preteso dal reclamante qui ricorrente.

Per altro verso – ed in fondo - la doglianza veicolata dal sesto motivo non attinge l’(assorbente)“ratio decidendi” espressa, appunto, dal surriferito rilievo, sì da lasciarladel tutto impregiudicata.

Per altro verso ancora, a fronte dell’ineccepibilità dell’operata – negativa - sommaria delibazione della ragione creditoria invocata dal ricorrente, del tutto ingiustificata è la censura –veicolata dal mezzo in disamina – alla cui stregua la corte di merito avrebbe dovuto far luogo alla nomina di un consulente d’ufficio onde accertare i rapporti tra le parti “di debito/credito e/odi dare/avere e/o di ogni natura” (così ricorso, pag. 25). 17.E tanto, ben vero , a prescindere dal rilievo per cui l a consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. sez. lav. (ord.) 24.1.2019, n. 2103).

18. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti delle parti rimaste intimate. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il sesto motivo di ricorso, assorbiti tutti gli ulteriori motividi ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Predappio” a resp. lim., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O FRANCESCO – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – titolare dell ’impresa agricola “Condé, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” (p.i.v.a. 02272311206) - elettivamente domiciliat o in Roma , alla v ia Oslavia, n. 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine delricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a resp. lim. – c.f./p.i.v.a. 00125300400 - in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], ed in persona del liquidatore giudiziale, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, al via le [OSCURATO:PERSONA] , n. 77 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocatoRiccardo Pinza la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATA e PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’Appello di Bologna. INTIMATO avverso ildecreto n. 794 – 6 / 13 . 5 .20 1 6 della Corte d’Appello di B o logn a , udita la relazione nella camera di consiglio del 14febbraio 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto dei 21.12.2015/5.1.2016 il Tribunale di Forlì omologava il concordato preventivo senza classi e con liquidazione dei beni proposto - con ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall. depositato in data 25.9.2014 – dalla [OSCURATO:PERSONA] di Predappio a resp. lim., concordato contemplante il pagamento integrale dei privilegiati nonché del 9,70% dei crediti chirografari nell’arco di cinque anni. In particolare, il tribunale rigettava l’opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA], siccome correttamente il giudice delegato aveva reputato il credito dell’opponente di improbabile sussistenza, viepiù che, in dipendenza del controcredito preteso dalla Edile diPredappio, il presunto credito del Condello si sarebbe ridotto a cifra inferiore al 20% dei crediti ammessi,con susseguente difetto di legittimazione a contestare la convenienza della proposta di concordato. 2.[OSCURATO:PERSONA] interponeva reclamo.Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] di Predappio a resp. lim. 3.Con decreto n. 794 dei 6/13.5.2016 la Corte d’Appello di Bolognarigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese. Premetteva la corte che la delibazione delle ragioni di credito oggetto di contestazione e dunque della pretesa del Condello, in quanto finalizzata all’ammissione al voto, era destinata a compiersi in via sommaria. Indi evidenziava che correttamente l’asserito credito del reclaman te - non indicato né nella proposta né nel piano né nella documentazione del concordato -era stato, su conforme parere del commissario giudiziale, escluso dal voto, giacchéle contrapposte ragioni di credito invocate dalla Edile di Predappio nel giudizio intrapreso in data 16.6.2015 dal Condellovalevano a rendere le pretese di quest’ultimo di non evidente e palese probabilità. Evidenziava in ogni caso, ai sensi dell’art. 176, 2° co., l.fall., che l’esclusione dal voto del Condello non aveva avuto alcuna incidenza sulla formazione della maggioranza, siccome la somma del suo presunto credito (euro 1.477.512,89) e dei crediti dei dissenzienti (euro 2.429.470,43)non avrebbe superato la quota dei creditori consenzienti (euro 4.683.356,33). Evidenziava altresì che, seppur [OSCURATO:PERSONA] per il suo credito fosse stato ammesso al voto, non sarebbe stata raggiunta la percentuale del 20% necessaria, ex art. 180, 4° co., l.fall. , ai fini della contestazione della convenienza della proposta. Evidenziava inoltre che l’omessa enunciazione del credito invocato dal reclamantenon aveva alcun rilievo ai sensi dell’art. 173 l.fall.; che invero la Edile di Predappio aveva assunto in maniera non pretestuosa che nulla era dovuto al Condello, sicché nessuna volontà decettiva le era ascrivibile.Evidenziava ancora che nella specie non eraapplicabile , ratione temporis , il disposto del 4° co. dell’art. 160 l.fall. ovvero non si imponeva la necessità del soddisfacimento dei chirografari in misura non inferiore al 20%; che invero la proposta di concordato “in bianco” e la sua “integrazione” erano antecedenti all’entrata in vigore del d.l.. n. 83del 27.6.2015 e nessuna valenza esplicava la modificazione della proposta –con modesta riduzione della percentuale offerta ai chirografari –avvenuta nel corso dell’adunanza del settembre 2015. Evidenziava infine che non vi era motivo alcuno per reputare irragionevole o inattendibile la stima operata dal consulente d’ufficio nominato in sede di concordato, benché divergente dalle conclusioni formulate dal consulente tecnico del reclamante. Evidenziava al riguardo ulteriormente che la consulenza d’ufficio, divergente pur dalle conclusioni espressedal consulente della Edile di Predappio, risultava ampiamente motivata e redatta anche alla luce delle quotazio ni dell’Agenzia delle Entrate, mentre il consulente del Condello aveva fatto luogo ad un’analisi comparativa “con immobilia campione”. 4.Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto la cassazionesulla scorta di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Predappio a resp. lim. ha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettar e l’avverso ricorso,con vittoria di spese. La altre parti intimate non hanno svolto difese. 5.La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 173 l.fall.Deduce che ha errato la Corte di Bologna ad escludere la configurabilità di condotte rilevanti ex art. 173 l.fall. in rapporto alla mancata enunciazione del suo credito da parte della Edile di Predappio nella proposta, nel piano e nella documentazione del concordato. Deduce che l’omessa indicazione –per nulla frutto di errore - del suo credito, in quanto idonea a trarrein inganno in sede di voto i creditori, ha avuto senza dubbio valenza decettiva. 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.,il vizio di motivazione del decreto impugnato . Deduce cheha errato la Corte di Bologna a reputare attendibile la relazione di stima predisposta dal consulente d’ufficio nominato in sede di concordato. Deduce che la corte d’appello per nulla ha tenuto conto dei rilievi critici formulati dal proprio consulente e deponenti nel senso della sopravvalutazione degli immobili operata, sulla scorta di criteri del tutto soggettivi, dal c.t.u. 8.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., ulteriorevizio di motivazione. Deduce che ilc.t.u. non ha confutato i rilievi del proprio consulente. Deduce quindi che, a fronte dei puntuali e circostanziati rilievi critici del proprio ausiliario, la Corte di Bologna avrebbe dovuto indicare le ragioni della propria scelta e non limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del c.t.u. 9.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.,l’omessa motivazione circa punto decisivo della controversia. Deduce che la Corte di Bologna non ha considerato, ai fini del calcolo della percentuale del 20% exart. 180, 4° co., l.fall. , che il suo credito è di importo pari ad euro 1.500.844,89.10.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 160 l.fall. Deduce che ha errato la Corte di Bologna a ritenere inapplicabile, ratione temporis, il disposto del 4° co. dell’art. 160 l.fall. Deduce che la proposta di concordato è stata modificata successivamente al 17.9.2015,con decurtazione della percentuale offerta ai chirografari. 11. C on il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’equo e ragionevole processo, la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione di Roma e dell’art. 47 della Carta di Nizza in relazione all’interpretazione, operata dalla Corte di Bologna, degli artt. 176, 2° co., e 177, 2° co., l.fall. Deduce cheha errato la Corte di Bologna a non far luogo alla nomina di un consulente d’ufficio ai fini dell’accertamento dei suoi rapporti di debito e credito con la Edile di Predappio. 12.Con il settimo motivo il ricorrente denuncia “abuso del diritto e condotta in violazione di direttive UE e sentenzeUE che impongono di non separare le vicende da accelerare le definizioni per conferire certezza al diritto” (così ricorso, pag. 27). Deduce chei valori mobiliari ed immobiliari esposti dalla Edile di Predappio sono del tutto inattendibili ; c he gli immobili sono ubicati in zona economicamente depressa, sicché il valore di verosimile realizzo si prospetta di gran lunga inferiore a quello indicato dal c.t.u. Deduce che la corte avrebbe dovuto far luogo, per le debite valutazioni, alla nomina di un pooldi esperti.13. Il sesto motivo di ricorso riveste valenza assorbente ; se ne giustifica perciòil previo esame; la sua inammissibilità assorbe la disamina degli ulteriori motivi di ricorso. 14. L a sentenza di omologazione del concordato non è destinata ad acquistare autorità di giudicato conriguardo all’esistenza, all’entità ed al rango dei crediti fatti valere nella procedura, in considerazione della natura non giurisdizionale del relativo accertamento, al quale si fa luogo mercé sommaria delibazione, volta a consentire il necessario calcolo delle maggioranze, (cfr. Cass. 25.9.2014, n. 20298; Cass. 14.2.2002, n. 2104; Cass. 12.11.1993, n. 11192), . 15. E’ dunque inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo con il quale il creditore contesti la sua mancata inclusione fra i creditori concorrenti, qualora non risulti provato che la pretesa inclusione avrebbe inciso sulla formazione dellamaggioranza, ovvero condotto a un diverso esito del voto, determinando la non approvazione del concordato. 16.Su tale scorta non può che opinarsi nei termini che seguono. Per un verso, è ineccepibile alla luce della menzionata elaborazione giurisprudenziale il rilievo de lla corte d’appello di non evidente e palese probabilità del credito preteso dal reclamante qui ricorrente. Per altro verso – ed in fondo - la doglianza veicolata dal sesto motivo non attinge l’(assorbente)“ratio decidendi” espressa, appunto, dal surriferito rilievo, sì da lasciarladel tutto impregiudicata. Per altro verso ancora, a fronte dell’ineccepibilità dell’operata – negativa - sommaria delibazione della ragione creditoria invocata dal ricorrente, del tutto ingiustificata è la censura –veicolata dal mezzo in disamina – alla cui stregua la corte di merito avrebbe dovuto far luogo alla nomina di un consulente d’ufficio onde accertare i rapporti tra le parti “di debito/credito e/odi dare/avere e/o di ogni natura” (così ricorso, pag. 25). 17.E tanto, ben vero , a prescindere dal rilievo per cui l a consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. sez. lav. (ord.) 24.1.2019, n. 2103). 18. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti delle parti rimaste intimate. 19.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il sesto motivo di ricorso, assorbiti tutti gli ulteriori motividi ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Predappio” a resp. lim., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se do
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