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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02354/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in data 26 gennaio 2021, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Castrovillari il 20 maggio 2018 in relazione a delitto di furto aggravato, contestato come commesso il 2 luglio 2015.

Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità del Recchia con riguardo al furto del telefonino, non provata dalla spontanea riconsegna dell'apparecchio da parte dell'imputato al sovr.

Maiorano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito.

La censura articolata dal ricorrente si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).

A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, atteso che è esente da censure esperibili in questa sede la valutazione logica della Corte di merito circa la riferibilità soggettiva della condotta al Recchia, presso la cui abitazione la P.G. si recava proprio in base alla descrizione fornita dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva visto nel bar assieme a tale [OSCURATO:PERSONA].

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. z, „g, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.

Il Consigliere e ensore Il Presidente (Giuseppe ich) (Frances o M. Ciampi) v., 2 Ii :.-31 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in data 26 gennaio 2021, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Castrovillari il 20 maggio 2018 in relazione a delitto di furto aggravato, contestato come commesso il 2 luglio 2015. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità del Recchia con riguardo al furto del telefonino, non provata dalla spontanea riconsegna dell'apparecchio da parte dell'imputato al sovr. Maiorano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. La censura articolata dal ricorrente si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). A fronte di ciò, la sentenza impugnata è argomentata in modo logico e coerente, atteso che è esente da censure esperibili in questa sede la valutazione logica della Corte di merito circa la riferibilità soggettiva della condotta al Recchia, presso la cui abitazione la P.G. si recava proprio in base alla descrizione fornita dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva visto nel bar assieme a tale [OSCURATO:PERSONA]. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. z, „g, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere e ensore Il Presidente (Giuseppe ich) (Frances o M. Ciampi) v., 2 Ii :.-31 202
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